CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 07 SETTEMBRE 2009, n.5232 DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n.4359 del 2003 proposto dal Sig. Guerino D’Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Orlando e Pietro F. Beltrametti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, Via Cicerone, n. 28;

CONTRO

il Comune di Bergeggi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza resa dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. I, 20 gennaio 2003, n. 93;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2009, relatore il Consigliere Roberto Capuzzi, uditi per la parte appellante gli avvocati Orlando e Beltrametti , come da verbale;

DIRITTO

1. Viene impugnata la sentenza n.93 del 2003 notificata in data 7.3.2003, con la quale il TAR per la Liguria ha respinto il ricorso avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art.39 della legge 724 del 1994 ed avverso la conseguente ordinanza di demolizione n.487 del 29.11.1996 relativamente a tre manufatti abusivi consistenti in “magazzino, pollaio, ricovero animali e forno in muratura”, finalizzati alla coltivazione di un fondo, insistenti sul Foglio 3, mappale 746 del Catasto del Comune di Bergeggi.

2.La sentenza del TAR, dopo avere rilevato che il diniego di condono sottoposo all’esame della commissione edilizia integrata si basava su una pluralità di motivi e che per consolidata giurisprudenza uno solo di tali motivi poteva ritenersi sufficiente a giustificare la statuizione negativa, ha ritenuto non censurabile e congruo il diniego relativamente alla valutazione della alterazione paesistica dei luoghi ed alla irreparabilità negativa ed inaccettabilità ambientale dei manufatti per tipologia, accostamento dei materiali ed altre caratteristiche costruttive. tenuto conto della natura vincolata dell’area interessata e di quanto si evinceva dalla documentazione fotografica e dalle relazioni depositate.

3. Il ricorrente censura la sentenza affermando che la stessa “erra..laddove ritiene fondata l’individuazione di una presunta alterazione paesistica dei luoghi e l’irreparabilità negativa ed inaccettabilità ambientale dei manufatti per tipologia, accostamento dei materiali ed altre caratteristiche costruttive”.

Cio’ in quanto:
a) i manufatti appaiono necessari a garantire la coltivazione dei terreni circostanti;
b) si tratta di opere poste all’interno della fascia su cui è assentibile con concessione singola la edificazione a mente della previsione del Piano Regolatore Intercomunale ;
c) il modesto ricovero realizzato dal ricorrente è invisibile dalla viabilità comunale e da ogni altro luogo del territorio comunale.

4. Tali argomentazioni sono prive di pregio e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
Il ricorrente dopo avere affermato la erroneità delle valutazioni del primo giudice non avanza le necessarie argomentazioni atte a giustificare tale asserzione, tali non potendosi ritenere quelle relative sia al fatto che la zona consenta alcune edificazioni, sia al fatto che trattasi di manufatti per la coltivazione del fondo, sia al fatto del tutto indimostrato che i manufatti non sono visibili dalla viabilità comunale.
Premesso che è vero che il vincolo paesaggistico non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa ma solo quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il valore tutelato rappresentato dall’interesse ambientale-paesaggistico, deve sottolinearsi che nel sistema delineato dagli artt. 31 e seguenti L. 47/1985 il parere negativo formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo (nella specie paesaggistico) ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (Cons. Stato, Sez. IV, 15.5.2008 n.2233).
D’altro canto, come è stato rilevato in giurisprudenza, non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l’obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (Cons. Stato, V, 19.10.1999 n.1587).
Nel caso di specie la motivazione resa dalla commissione edilizia integrata in zona vincolata è pertinente ed idonea a giustificare il diniego tenuto conto della tipologia costruttiva e dell’accostamento dei materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti (cemento a vista, legno ed ondulato plastico), incongrui rispetto a quelli tipici locali, in una zona di particolare pregio ambientale.

Pertanto il diniego di condono è immune dalle censure formulate peraltro in maniera generica, essendo, sia pure in modo succinto, motivato e non risolvendosi la motivazione in una pura formula di stile.

Nè conseguenzialmente sussistono profili di fondatezza per la asserita invalidità derivata dalla illegittimità del diniego di sanatoria riguardante il successivo e consequenziale ordine di demolizione;
In conclusione l’appello deve essere respinto.

Nulla per le spese non essendosi costituita la amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe indicato.

Nulla per la spese non essendosi costituito il Comune di Bergeggi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2009 con l’intervento dei signori magistrati:
Presidente Domenico La Medica
Consigliere Claudio Marchitiello
Consigliere Nicola Russo
Consigliere Gabriele Carlotti
Consigliere Roberto Capuzzi est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Roberto Capuzzi F.to Domenico La Medica

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/09
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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