Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli ricorre per Cassazione avverso la sentenza 15.1.2010 con la quale il Gip del Tribunale di Napoli ha dichiarato il non doversi procedere C. K. dal delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 c.p., commi 1 e 2 e art. 648 c.p., adottando la formula "per non avere commesso il fatto". L’ufficio ricorrente richiede l’annullamento della decisione impugnata denunciando il vizio di manifesta illogicità della motivazione.
Il collegio pertanto osserva quanto segue.
L’ufficio ricorrente espone che "Il GIP del Tribunale di Napoli ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti della odierna imputata per non avere commesso il fatto, pur avendo ritenuto proprio in punto di fatto, pacificamente accertato che B.S., persona offesa nel presente processo, dopo avere subito il furto di un motorino era stato "contattato" da un uomo che gli aveva chiesto la somma di 400,00 Euro e gli aveva dato appuntamento per la consegna del denaro al quale si era presentato in compagnia della attuale imputata e che successivamente i due prevenuti avevano parlato con lui e gli avevano mostrato anche il targhino del ciclomotore a riprova che lo stesso era nella loro disponibilità, venendo a questo punto arrestati nella flagranza".
Sulla base di questa ricostruzione in fatto il GIP afferma, nella propria decisione che "… sebbene il B. abbia dichiarato che il denaro gli era stato richiesto anche dalla donna odierna imputata ndr non sia possibile sostenere l’accusa in giudizio nei suoi confronti non emergendo pienamente la consapevolezza dell’imputata che la somma era richiesta a titolo di estorsione, ovvero per altri motivi, quali ad esempio a titolo di vendita. La stessa va pertanto prosciolta per non avere commesso il fatto".
L’ufficio ricorrente lamenta pertanto la contraddittorietà della motivazione oltre che la erroneità della formula di proscioglimento adottata perchè mal si adatta alla ipotesi di assoluzione per mancanza dello elemento psicologico del reato.
Tralasciando tale ultima censura, peraltro pienamente condivisibile, perchè la formula da adottarsi nel caso di specie sarebbe dovuta essere quella "perchè il fatto non costituisce reato", va peraltro accolta la doglianza dell’ufficio ricorrente alla luce delle seguenti considerazioni. La decisione, resa nell’ambito del particolare giudizio di cui all’art. 425 c.p.p., si appalesa contraddittoria nel momento in cui il giudice dopo avere riconosciuta provato: 1) che l’imputata è stata presente alla trattativa svolta con il proprio accompagnatore e con il B.; 2) che al B. è stato mostrata la targa del ciclomotore che gli era stato sottratto; 3) che l’imputata, nel corso del colloquio, aveva a sua volta richiesto alla parte offesa la corresponsione della somma di denaro, ha affermato, sic et simpliciter, la mancanza di qualsivoglia prova che l’imputata fosse psicologicamente inconsapevole della illiceità della trattativa potendo ritenere di essere in presenza di una regolare vendita del ciclomotore.
La motivazione sul punto appare contraddittoria alla luce della considerazione della accertata partecipazione attiva dell’imputata alla trattativa (avendo essa stessa richiesto il pagamento del prezzo) inerente ad un mezzo del quale veniva esibita la sola targa, con la conseguenza che veniva, in quel contesto, irragionevolemente negoziato con il B. un "prezzo" (non si comprende a quale titolo, che avrebbe dovuto indicare la stessa imputata attivamente partecipante alla trattativa) senza che il cessionario avesse la concreta possibilità di valutare l’oggetto compravenduto attraverso una sua disamina. In tale contesto appare dei tutto apodittica, irragionevole e contraddittoria la decisione del GUP nel momento in cui afferma l’assoluzione perchè non sarebbe possibile sostenere l’accusa nei confronti dell’imputata in un eventuale successivo giudizio dibattimentale. Invero, come già affermato ripetutamente in sede di legittimità: "il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato come peraltro appare nel presente caso ndr, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione". Cass. pen., sez. 4^, 6.10.2009, n. 43483 in Ced Cass., rv. 245464; infatti: "La previsione di cui all’art. 425 c.p.p., comma 3, – per la quale il gup deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori – è qualificata dall’ultima parte del suddetto 3 comma che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio; ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto -e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere Cass. pen., sez. 5^, 15.5.2009, n. 22864 in Ced Cass., rv. 244202.
Nel caso in esame, pur a fronte degli elementi di fatto a sua disposizione, denotanti il coinvolgimento (a titolo di concorso) dell’imputata nella vicenda penale, il Giudice, con affermazione del tutto apodittica (perchè priva di qualsivoglia giustificazione) ha contraddittoriamente pronunciato una decisione di non luogo a procedere senza indicare le ragioni per le quali il successivo giudizio dibattimentale non avrebbe apportato eventuali ulteriori elementi di prova a suo carico.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio all’ufficio del GUP del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Napoli.
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