T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-01-2011, n. 309 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza n, 6363 del 2008, questo Tribunale ha accolto, per alcuni dipendenti, il ricorso dagli stessi presentato, tendente ad ottenere l’accertamento del loro diritto a percepire l’indennità di buonuscita con l’inclusione dei benefici economici di cui all’art. 43, comma 3, lettera a) della legge n. 224 del 198, con gli interessi legali ai sensi dell’art. 22, XXXVI comma, della legge 23.12.1994, n. 724, dalla data di maturazione del diritto stesso al saldo, nei limiti ed alle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 15.6.1998, n. 3 e conseguente condanna dell’INPDAP al pagamento di quanto dovuto, mentre lo ha respinto nei confronti di altri dipendenti e, precisamente, Di Rocco, Brdelli, Dalfina, Lentini, De Rosa, Renzi ed Indino per intervenuta prescrizione del diritto.

In mancanza di spontaneo adempimento da parte dell’INPDAP, i ricorrenti, con atto notificato il 2 ottobre 2010 hanno chiesto l’esecuzione della citata sentenza.

Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, i ricorrenti, con atto notificato il 2 ottobre 2010 chiedono l’esecuzione della sentenza n. 6363/08 del 24.4.2008.

Dichiarano, al riguardo, ed esibiscono copia dei relativi atti, che:

– la sentenza non è stata appellata, come si evince dal certificato del Consiglio di Stato, per cui è passata in giudicato, come per legge in data 15.11 2009.

Risulta, altresì:

– che l’Amministrazione non ha adottato alcun spontaneo adempimento, ragion per cui gli interessati (ex art. 90 R.D. 642/1907) hanno notificato alla controparte, in data 21 aprile 2010 atto di costituzione in mora;

– che anche a seguito di tale intimazione l’Amministrazione non ha adempiuto all’ordine contenuto nella sentenza in questione, neppure nei 30 (trenta) giorni successivi alla notifica di tale intimazione.

Tanto premesso, considerato che la pretesa dei ricorrenti -consacrata nell’indicato provvedimento giurisdizionale – non è stata soddisfatta dall’Amministrazione, non può il Collegio non dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione alla predetta sentenza, nel senso che ai ricorrenti va riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di buonuscita con l’inclusione dei benefici economici di cui all’art. 43, comma 3, lettera a) della legge n. 224 del 198, con gli interessi legali ai sensi dell’art. 22, XXXVI comma, della legge 23.12.1994, n. 724, dalla data di maturazione del diritto stesso al saldo, nei limiti ed alle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 15.6.1998, n. 3

L’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, a quanto disposto – nei suoi confronti – dalla sentenza.

Inoltre, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona della signora Giuliana Sgreccia, Funzionario di questo Tribunale, la quale è incaricata di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, alla obbligata, qualora questa risulti ancora inottemperante alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 30 giorni assegnatole.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, alla sentenza di questo Tribunale – Sez. III Ter – n.6363 del 2008.

Dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, all’esecuzione della predetta decisione provveda l’indicato Commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato.

Condanna l’INPDAP al pagamento delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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