Art. 1.
(Concessione della garanzia dello Stato per la candidatura dell’Italia all’organizzazione della Coppa del mondo di rugby per gli anni 2015 e 2019)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovrà assumere nei confronti dell’International Rugby Board per la candidatura dell’Italia all’organizzazione della Coppa del mondo di rugby negli anni 2015 e 2019, nei limiti, rispettivamente, di 80 milioni di lire sterline e di 100 milioni di lire sterline.
2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è inserita nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.