Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 18-01-2011, n. 1054 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

P.L. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Bologna che, parzialmente accogliendo l’appello proposto dal pm del medesimo tribunale avverso l’ordinanza del gip con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, disponeva nei confronti del predetto, per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla stazione dei carabinieri di Ferrara territorialmente competente dalle 16.00 alle 17.00.

Al ricorrente risulta in particolare contestato di avere con più esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua autorità di docente, costretto L.G., C.E. e B.G. a subire atti sessuali. Deduce in questa sede il ricorrente:

1) inutilizzabilità della relazione ispettiva redatta dal dottor I.R., dallo stesso non sottoscritta, fatta pervenire al pm e da quest’ultimo trasmessa via fax al tribunale ed ai difensori;

2) erronea applicazione della legge penale assumendosi non essere state sufficientemente valutate le dichiarazioni rese dalle insegnanti Ga. e Sa. le quali hanno affermato che le alunne non hanno mai riferito loro di toccamenti da parte del professore ma solo dei buffetti sulla testa; nè le contraddizioni delle alunne; nè, infine, le falsità contenute nella denuncia della L.G.. Si evidenzia inoltre che in ogni caso trattasi nella specie di condotte inopportune, sconvenienti ma non delittuose;

3) mancanza, contraddittoria manifesta illogicità della motivazione non avendo il giudice di appello tenuto conto delle condizioni di salute dell’indagato, affetto da depressione, nè essendo spiegabili le modalità dell’obbligo di firma tanto più che le lezioni – alle quali allo stato l’indagato non partecipa – sono svolte quotidianamente dalle ore 8,15 alle ore 13,30 ed ove si consideri anche che lo stesso tribunale ha affermato che l’inquisito ha avuto modo di constatare il serio rischio che si corre ponendo in essere comportamenti come quelli che gli sono contestati, di divenire oggetto sia dell’attenzione dei mass media sia dell’intervento punitivo dell’ordinamento.

Il ricorrente ha fatto successivamente pervenire motivi nuovi in cui, dopo avere premesso di avere avuto cognizione degli atti di indagine solo al momento della proposizione da parte del pm dell’appello ex art. 310 c.p.p., ha evidenziato di avere svolto indagini difensive dalle quali era emersa una rappresentazione dei fatti ben diversa da quanto prospettato dal pm in quanto, dall’esame degli altri studenti, era rimasta smentita la circostanza che il P. avesse disegnato un pene sul bozzetto della studentessa; che lo stesso indagato in classe mangiava la banana e simulava atti sessuali ed, infine, che avesse massaggiato sulla schiena, sulle spalle sul collo le due p.o.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

In ordine al primo motivo non vi è dubbio sulla ritualità della produzione della relazione ispettiva.

La sentenza delle sezioni unite numero 18339 del 31/03/2004, correttamente riportata, è nel senso che, nel procedimento conseguente all’appello proposto dal P.M. contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell’ambito dei confini segnati dal "devolutum", quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall’indagato, acquisiti anche all’esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.

Nella specie il tribunale ha correttamente rilevato che la relazione ispettiva in esame riguarda fatti già oggetto della richiesta cautelare, che è stata redatta successivamente alla data del 24 maggio 2010 e, quindi, alla proposizione dell’appello e, pertanto, proprio alla luce delle indicate affermazioni delle sezioni unite della suprema corte si deve ritenere corretta la decisione nella parte in cui ne ha escluso la tardività della produzione.

Appare in questa sede incensurabile la motivazione – in quanto adeguatamente e correttamente argomentata – anche per quanto la riconducibilità del documento all’ispettore ministeriale e nella parte in cui si sottolinea il rispetto del principio del contraddittorio trattandosi di atto comunicato dal PM alla difesa contestualmente alla produzione in sede di riesame.

Il secondo motivo finisce per sostanziarsi in censure di merito. La motivazione della decisione da adeguatamente conto, infatti, delle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delle due parti offese avendo confrontato queste ultime con quelle di altri quattro alunni. Ugualmente logica appare la considerazione secondo cui l’indagato dovesse essere ben conscio della non correttezza del proprio operato visto che si premurava di tenere la propria condotta in orari in cui non vi era la compresenza di altri insegnanti. Nè in questa sede vi può essere spazio per contestazioni di merito.

La scelta della misura – oggetto delle doglianze formulate con il terzo motivo di ricorso – appare anch’essa adeguatamente e logicamente motivata in ordine al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente ed alla fronteggiabilità dello stesso con la misura coercitiva meno afflittiva.

Non viene peraltro decisivamente confutata dal ricorrente sul piano logico la necessità della misura in quanto la notorietà dell’accaduto non esclude in assoluto la il pericolo di comportamenti recidivanti, nè appare censurabile sul piano logico in questa sede la scelta delle modalità di presentazione alla PG avendo il tribunale chiarito in premessa che i comportamenti dell’indagato avvenivano sempre in orari in cui non vi era la compresenza di altri insegnanti.

Quanto ai motivi nuovi, a prescindere dal rilievo che gli atti formati nell’ambito delle indagini difensive vengono solo sommariamente riassunti e che in questo modo non consentono comunque la possibilità di verifica del loro contenuto, si deve rilevare che trattasi di atti da valutare nella pienezza del contraddittorio in quanto finalizzati a contrastare il merito della valutazione e che, proprio per tale ragione, finiscono per esulare comunque dalla valutazione di legittimità.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *