Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-11-2010) 18-01-2011, n. 1052 Provvedimenti di polizia; Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.M. e R.A. hanno proposto ricorso L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6, comma 4, avverso l’ordinanza del 19 gennaio 2010 (notificata il 20 gennaio 2010) con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Como convalidava l’obbligo di presentazione presso la stazione la Questura di Como 10 minuti dopo l’inizio e 10 dopo la fine delle partite del Como Calcio, per la durata di anni quattro, per il S. e di anni uno per il R., per i seguenti motivi:

1. Difetto o omissione di motivazione in relazione alla necessità di predisporre anche l’obbligo prescrittivo di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2 ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

L’obbligo di comparizione è stato ritenuto dal GIP una misura "repressivo – sanzionatoria" ed il provvedimento del questore è stato convalidato con la formula apodittica: "dovendo formularsi un giudizio prognostico negativo sul rispetto del divieto d’accesso agli stadi in considerazione della grave condotta di violenza alla persona". Destinatari di tale prescrizione dovrebbero invece essere solo coloro nei cui confronti possa essere fatto un giudizio prognostico negativo circa l’effettivo rispetto del divieto di accesso agli stadi: in particolare, coloro che sono già stati destinatari di altri provvedimenti analoghi e che si sono recati allo stadio nonostante la vigenza del divieto.

2. Difetto di motivazione dei provvedimento del gip in relazione alla congruità della durata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

3. Difetto o omissione di motivazione in ordine al doppio obbligo di presentazione per le partite che il Como disputa in trasferta ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e). Non è stata motivata la congruità delle modalità dell’applicazione dell’obbligo a comparire presso la Questura due volte sia quando il Como gioca in casa che quando gioca in trasferta. L’ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare come possa ritenersi conforme ai parametri di proporzionalità ed adeguatezza la prescrizione di duplice presentazione all’autorità di PS anche nel caso di trasferte fuori casa della squadra di calcio, risultando prescrizione meramente vessatoria. Si tratta di un campionato minore su base regionale, in relazione al quale può verificarsi che le distanze solo di alcune trasferte siano di una brevità tale da richiedere la garanzia della doppia firma. E’ in questo ambito che sarebbe stata necessaria una razionalizzazione delle modalità dell’obbligo, nel senso che fosse stato chiarita, eventualmente in base a un parametro chilometrico, la necessità della doppia firma anche allorchè la gara in trasferta si disputi in una località sufficientemente lontana.

4. Erronea applicazione della legge penale e processuale; mancata corrispondenza tra richiesta di convalida del pm e pronuncia del gip. Il Pm deve richiedere la convalida al G.I.P. dell’obbligo di presentazione entro 48 ore dalla notifica del DASPO all’interessato la convalida dell’obbligo di presentazione, mentre nessuna procedura è imposta in relazione al divieto d’accesso, trattandosi di provvedimento amministrativo svincolato dalla procedura ex L. 13 dicembre 1989, n. 401. Invece il PM in data 18/1/10 ore 8,20 ha richiesto la convalida del "divieto d’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive" e non la convalida dell’obbligo di presentazione presso la Questura di Como. Il GIP ha convalidato la parte di provvedimento per cui non vi era richiesta di convalida e quindi poichè le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive, vi è da ritenere che l’ordinanza impugnata vada annullata senza rinvio.

Motivi della decisione

Il terzo motivo di ricorso è fondato. Il pubblico ministero aveva richiesto nei termini la convalida solo in riferimento al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, parte dispositiva dei decreti del questore che non necessitava di convalida. Difatti la giurisprudenza ha affermato che in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, oggetto della convalida del provvedimento del Questore è unicamente l’imposizione dell’obbligo di presentazione alla P.S. (Sez. 3, n. 11151 del 1/03/2009, Marchesini, Rv. 242988).

Invece il Giudice per le indagini preliminari, pur mancando la richiesta di convalida sul punto da parte del pubblico ministero, ha provveduto convalidando l’obbligo di presentazione presso la questura di Como. Il Giudice per le indagini preliminari ha quindi emesso le ordinanze di convalida extra petitum: il suo potere di convalida del provvedimento del questore è inderogabilmente condizionato dal positivo esercizio dell’azione di prevenzione criminale da parte del P.M., pertanto la decisione del giudice deve essere correlata al "petitum" del pubblico ministero (Cfr. Sez. 3, n. 37124 del 13/10/2005, Longhi, Rv. 232306). In conclusione, le ordinanze impugnate devono essere annullate senza rinvio, in quanto si è ormai verificata la cessazione dell’efficacia dell’imposizione degli obblighi di presentazione contenuti nei decreti del questore, per omessa richiesta di convalida degli stessi da parte del pubblico ministero nei termini di legge. Rimangono assorbiti gli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio le impugnate ordinanze. Dichiara cessata l’efficacia dei decreti in data 15 gennaio 2010 del Questore di Como, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare al suddetto questore il presente provvedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *