Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 10-01-2011) 19-01-2011, n. 1442 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che C.L. è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare a fini estradizionali con ordinanza del 7 luglio 2010 della Corte di appello di L’Aquila;

– che con istanza presentata il 15 dicembre 2010, il difensore di fiducia ha chiesto a questa Corte, ex art. 718 c.p.p., la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso la sorella dell’estradando;

– che nell’istanza in esame si rappresenta, a dimostrazione della sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, che la sorella del C. lavora da anni in Italia, dove è residente;

– che l’estradando è chiesto in consegna dalle autorità rumene per l’esecuzione della pena di anni tre di reclusione;

– che con sentenza del 10 gennaio 2011, questa Corte ha rigettato il ricorso del C. avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che si è pronunciata in senso favorevole alla estradizione e che pertanto l’estradizione deve essere eseguita in tempi vicini.

Motivi della decisione

– che la definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla misura coercitiva, purchè la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga;

– che la disponibilità della sorella ad accogliere l’estradando in casa in condizione di arresti domiciliari non può essere ritenuta circostanza sufficiente a far mutare opinione circa il pericolo di fuga, non essendovi elementi che facciano ritenere l’istante meritevole di affidamento in ordine alla sua consegna in favore dello Stato richiedente in condizione di arresti domiciliari, considerata anche l’entità della pena da eseguire all’estero;

– che pertanto non sono sopravvenuti fatti nuovi idonei a elidere il pericolo di fuga accertato nel provvedimento applicativo.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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