Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2011, n. 3049 Notificazione a persone non residenti o irreperibili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.S. impugnava la sentenza n. 1192 del 2001 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato al pagamento a favore di R.P. della somma residua tra l’importo di USA 140.000, dovuto a titolo di retribuzioni e premi, e L. 88.998.000, già corrisposte.

Il G. deduceva nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado in data 24.10.2000, notificato – come la sentenza e l’atto di precetto – ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in Milano, mentre, a suo avviso, egli risiedeva fin dal 4.09.1999 in (OMISSIS), come risultante dalla certificazione rilasciata dall’Ambasciata Italiana di Bucarest e dalla sua carta di identità. 2. La Corte di Appello di Milano, investita con gravame del G., dichiarava inammissibile l’appello, osservando che dalla documentazione prodotta dall’appellante risultava che lo stesso risiedeva in (OMISSIS), mentre il soggiorno in (OMISSIS) era soltanto temporaneo.

3. Il G. ricorre per cassazione con tre motivi.

Resiste il R. con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il G. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su un punto fondamentale, ossia l’esclusione della possibilità da parte di esso ricorrente di provare la sua mancata incolpevole conoscenza del giudizio di primo grado. In particolare il ricorrente lamenta che è stata disattesa la sua richiesta di prova testimoniale sull’ignoranza da parte sua del giudizio iniziato nei suoi confronti dinanzi al Giudice del Lavoro di Milano.

Il motivo è infondato, perchè verte su aspetto processuale non rilevante, che presuppone sia dimostrato che la notifica, effettuata dal R., sia affetta da nullità e, solo dopo tale accertamento, può prospettarsi il profilo indicato nel motivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 142 c.p.c., dell’art. 327 c.p.c., nonchè vizio di motivazione circa un punto fondamentale, ossia i riscontri probatori circa la nullità della notificazione in ragione della conoscenza del R. della dimora e residenza di esso G..

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 470 del 1988, art. 6 in tema di anagrafe dei cittadini all’estero, nonchè vizio di motivazione su un punto fondamentale, ossia attribuzione di valore prevalente al certificato di residenza rilasciato dal Comune di Milano piuttosto che a quello rilasciato dall’Ambasciata Italiana di Bucarest. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono privi di pregio e vanno disattesi, perchè violano il principio di autosufficienza in riferimento al contenuto dei documenti non riportati ed inoltre si limitano ad opporre alla motivata valutazione del giudice di merito un diverso apprezzamento, non consentito i n sede di legittimità. 3. In conclusione il ricorso è destituito del fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 55,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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