Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2011, n. 3047 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Salerno, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato per riduzione del personale dalla società B&B Trade alla dipendente I.G., tuttavia, sul presupposto che, nelle more del giudizio, era stato ceduto un ramo d’azienda, riteneva di non poter emettere alcun ordine di reintegrazione limitando, altresì, il risarcimento del danno alle retribuzioni maturate sino alla data L. (5 agosto 2005) di detta cessione.

Avverso questa sentenza la I. ricorre in cassazione sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la società intimata che propone impugnazione incidentale assistita da un’unica censura, illustrata da memoria. A tale impugnazione si oppone con controricorso la I..

Motivi della decisione

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.

Con l’unico motivo del ricorso principale la I., deducendo violazione degli artt. 2112, 1463 e 1256 c.c. nonchè dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori e art. 111 c.p.c. formula il seguente quesito di diritto: "Accerti la Corte se nella fattispecie vi è stata violazione dell’art. 2112 c.c. e, sussistendo la locazione dell’azienda e la impugnativa del licenziamento, dichiarato illegittimo, ed essendo intervenuta successione a titolo particolare della società cessionaria, Spa Coin, nel rapporto di lavoro della I., esista il diritto della lavoratrice alla reintegra, con effetti ex art. 111 c.p.c. della pronuncia nei riguardi della società a cui l’azienda è stata affittata".

Con il ricorso incidentale la società denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Allega che non è stata valutata alla stregua della documentazione in atti, e relativamente alla legittimità del licenziamento, la valenza economica del piano di ristrutturazione aziendale.

Il ricorso principale è fondato.

Questa Corte, infatti, ha sancito che l’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento d’azienda, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l’applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede – secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998, C-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83) – che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori (Cass. 12 aprile 2010 n. 8641).

La Corte territoriale di contro, dopo aver ritenuto l’illegittimità del licenziamento intimato per riduzione del personale dalla società B&B Trade sul rilievo che, nelle more del giudizio, era stato ceduto un ramo d’azienda, affermava di non poter emettere alcun ordine di reintegrazione limitando, altresì, il risarcimento del danno alle retribuzioni maturate sino alla data (5 agosto 2005) di detta cessione. Tanto applicando il diverso principio, che la cessazione dell’attività aziendale inerente alla disgregazione del relativo patrimonio fa venir meno il substrato della prestazione lavorativa e pertanto estingue i rapporti di lavoro per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1463 e 1256 c.c.. Principio questo, invece, non operante nella fattispecie concreta relativa non alla cessazione dell’attività aziendale con conseguente disgregazione del relativo patrimonio, bensì alla cessione di un ramo d’azienda.

La sentenza impugnata non è, quindi, sul punto corretta in diritto.

Passando all’esame del ricorso incidentale rileva il Collegio che il relativo motivo è infondato.

Invero, la censura in esame si sostanzia in una richiesta di diversa valutazione delle emergenze istruttorie sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 20 aprile 2006 n. 9233).

Infatti è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (V. per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e Cass. 27 luglio 2008 n. 2049).

Nè del resto, e vale la pena di sottolinearlo, la ricorrente incidentale denunciando l’omessa valutazione della documentazione atta a dimostrare la non considerata assunta valenza economica del piano di ristrutturazione aziendale precisa, in violazione del principio di autosufficienza, di averla ritualmente e tempestivamente prodotta nel giudizio di merito, impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimità al riguardo.

In conclusione il ricorso principale va accolto, mentre quello incidentale rigettato.

La sentenza impugnata va, in relazione all’accoglimento del ricorso principale, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Napoli che si adeguerà alla richiamata regola iuris.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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