Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-12-2010) 19-01-2011, n. 1438 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.-. C.G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dal GIP di Roma in data 15-6-2010 in riferimento al reato di concussione continuata a lui ascritto al capo D), annullando la predetta misura per i residui reati di peculato e di favoreggiamento reale (capi E) ed F)). Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 273 c.p.p. e dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità degli indizi per il delitto di concussione e peculato d’uso, nonchè per la omessa valutazione della documentazione versata in atti all’udienza dell’1-7-10. In particolare, le dichiarazioni del tassista abusivo, Ca.St., non sarebbero attendibili, anche perchè smentite dai documenti prodotti, che avrebbero dimostrato che nel periodo indicato dal Ca. il ricorrente non era in servizio a causa di un gravissimo incidente e non poteva condurre alcuna autovettura. Anche il ruolo del F. "quale veicolatore delle richieste di regali o della raccolta di somme destinate al C." sarebbe tutt’altro che dimostrato e, in ogni caso, escluderebbe una partecipazione in prima persona di esso C. a tali richieste. Inoltre le dichiarazioni accusatorie del Ca. non sarebbero state vagliate con il necessario rigore e sarebbero piene di illogicità e contraddizioni.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la mancata indicazione delle concrete ed attuali situazioni di pericolo per la acquisizione o la genuinità della prova di cui all’art. 274 c.p.p., lett. a), e si denuncia la inattualità della misura degli arresti domiciliari in relazione all’epoca dei commessi reati.

2 .-. In prossimità della odierna udienza camerale il difensore del C. ha depositato una memoria, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso, precisando che l’indagato, benchè medio tempore rimesso in libertà, continuava ad avere interesse alla impugnazione in vista della futura attivazione della procedura ex art. 314 c.p.p..

3 .-. Secondo un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia cautelare l’interesse alla impugnazione persiste in capo all’indagato, pur se rimesso in libertà, in relazione all’accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., in quanto tale accertamento può costituire presupposto per il riconoscimento del diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita (Sez. Un. n. 20 del 12-10-1993, Durante). Corollario di tale principio è che l’interesse alla impugnazione di un provvedimento coercitivo dopo la cessazione della misura cautelare non permane quando l’impugnazione è diretta ad ottenere una decisione sulla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p. o sulla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell’art. 275 c.p.p., in quanto si tratta di cause di illegittimità inidonee a fondare il diritto di cui all’art. 314 c.p.p., stante la tassatività della formulazione di tale disposizione, che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. (sez. 6, 26-5-2004, n. 37894, Torriglia; sez. 5, 9-12-1993, n. 4091,Lazzarini).

In applicazione di questi principi in riferimento al secondo motivo di ricorso in cui si fa questione unicamente di esigenze cautelari deve concludersi per la insussistenza di un attuale interesse ad impugnare in capo all’indagato. In considerazione delle precisazioni del difensore nella memoria depositata ed alla odierna udienza camerale, permane, invece, l’interesse del ricorrente in relazione all’accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (primo motivo dell’odierno ricorso).

4 .-. Preliminarmente deve rilevarsi che, essendo stata confermata la misura cautelare unicamente in riferimento al reato di concussione, non risultano sorretti da interesse i motivi di ricorso relativi al peculato, che non costituisce più titolo custodiale dopo la diversa qualificazioni giuridica operata dal Tribunale.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.

Il Tribunale di Roma, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha espressamente preso in esame tutte le doglianze oggi riproposte, osservando che le dichiarazioni del Ca., rigorosamente controllate, avevano superato il vaglio di attendibilità e avevano trovato conferma in quelle di S. e N., nei tabulati acquisiti e nello stesso comportamento posto in essere dall’indagato, che aveva ripetutamente tentato di interferire nel corso delle indagini.

A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato a prospettare rilievi di segno contrario e a contestare in modo del tutto assertivo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico. In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. E), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure.

5 – Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa della ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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