Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-12-2010) 19-01-2011, n. 1415 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. F.C.G., sottoposto ad indagini per il delitto continuato di concorso in estorsione, aggravata dall’uso del metodo mafioso, ricorre, tramite il difensore, avverso l’ordinanza in data 20-21 luglio 2010 del Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., che ha confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso nei suoi confronti, il 18 giugno 2010, dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale.

A sostegno del ricorso il F. deduce un unico motivo, denunciando l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 191, 234 e 266 c.p.p., per avere il Tribunale confermato un provvedimento cautelare che fonda i gravi indizi di colpevolezza, a suo carico, esclusivamente su alcune conversazioni videoregistrate tra presenti, intercorse tra lo stesso F. e le presunte vittime del contestato reato, tali B.G. e B.A., rispettivamente geometra e responsabile di cantiere dell’impresa EDS Infrastrutture S.p.A., impegnata nella costruzione di parchi fotovoltaici nella province di (OMISSIS), ai quali il F. avrebbe rivolto richieste di carattere estorsivo, progressivamente sempre più esplicite, il (OMISSIS), presso il cantiere di (OMISSIS), facendosi accompagnare, nella seconda occasione, da Bu.Gi., padre di Bu.Sa., quest’ultimo capo della locale frangia dell’associazione mafiosa, nota come "Sacra Corona Unita", e ciò per dare maggiore forza intimidatoria alla sua pretesa di danaro in cambio di protezione dell’attività imprenditoriale sul territorio.

Secondo il ricorrente, risultando le videoregistrazioni dei colloqui tra il presunto estorsore e le vittime effettuate d’intesa con la polizia giudiziaria e in pendenza di procedimento penale già iscritto fin dal (OMISSIS), data del primo avvicinamento del F. al B., immediatamente denunciato da quest’ultimo ai Carabinieri, i loro contenuti e relativi supporti non costituirebbero documenti formati fuori dal procedimento penale in cui si chiede o dispone che facciano ingresso, bensì documentazione di attività investigativa, come tale postulante il necessario e preventivo controllo dell’autorità giudiziaria attraverso un provvedimento motivato di autorizzazione delle registrazioni, configurandosi altrimenti un’ingiustificata interferenza nell’altrui vita privata in contrasto col diritto alla riservatezza sancito anche dall’art. 8 della CEDU. Le videoregistrazioni in esame, non essendo state autorizzate, sarebbero, pertanto, inutilizzabili perchè vietate dalla legge, e imporrebbero l’annullamento dell’ordinanza impugnata per totale cedimento dell’impianto indiziario che la giustifica, fondato esclusivamente su elementi probatori illegittimamente acquisiti.

Motivi della decisione

2. L’arresto giurisprudenziale, secondo cui "non sono utilizzabili, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o del PM, le registrazioni fonografiche di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti" (sez. 6, sentenze n. 23742 del 7/04/2010, dep. 21/06/2010, Angelini, Rv. 247384, e n. 3846 del 20/11/2000, dep. il 31/01/2001, Finini, Rv. 218412), non è pertinente alla fattispecie in esame, perchè la registrazione del colloquio in data 18 maggio 2010, così come la videoregistrazione degli ulteriori colloqui nei successivi giorni 20 e 26 maggio, furono frutto dell’iniziativa della stessa persona offesa, B.G., interlocutore del F. nelle conversazioni del (OMISSIS), e ispiratore di analoga documentazione del colloquio in data 20 maggio tra lo stesso F. e il responsabile del cantiere, B.A., il quale provvide ad eseguirla.

Quanto sopra emerge dalla lettura dell’ordinanza impugnata, che non fa riferimento ad alcun intervento captativo di intesa con la polizia, ma al contrario parla di "registrazioni effettuate dalle stesse persone (offese) in modo autonomo" (pag. 9), e, sul punto, non risulta contestata dal ricorrente con la specifica indicazione di elementi contrari, limitandosi il F. alla menzione della predetta giurisprudenza senza spiegarne in concreto l’attinenza al caso in esame.

3. Va aggiunto che la gravità indiziaria è, comunque, solidamente ancorata all’arresto in flagranza del F., in data (OMISSIS), immediatamente dopo la riscossione della prima rata (Euro 1,500,00) della maggiore somma (Euro 10.000,00) oggetto della pretesa estorsiva, avvenuta sotto gli occhi dei carabinieri, ivi appostati, i quali avevano provveduto alla preventiva fotocopiatura delle banconote consegnate.

4. La genericità e non decisività, atteso l’arresto in flagranza di reato, dell’unico motivo del proposto gravame determina l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma – stimata equa in relazione al caso – di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

La cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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