Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-12-2010) 19-01-2011, n. 1414 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. H.E., cittadino albanese, ricorre personalmente a questa Corte, con ricorso presentato il 27 settembre 2010, avverso l’ordinanza in data 6 agosto 2010 del Tribunale di Firenze, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., che ha confermato il provvedimento emesso il 22 maggio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di rigetto dell’istanza di scarcerazione, per decorrenza dei termini di fase, proposta dallo stesso H..

2. Il ricorrente assume di essere in stato di custodia cautelare in carcere dal 1 (rectius: 21) maggio 2009, perchè sottoposto ad indagini per i delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e illecita detenzione di esse (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74), e denuncia la nullità del decreto di giudizio immediato emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari in data 17 maggio 2010, entro il termine di un anno di durata massima della custodia cautelare di fase, ma su richiesta del Pubblico Ministero avanzata oltre il termine di 180 giorni dall’esecuzione della misura custodiale a suo carico e senza il previo avviso della conclusione delle indagini preliminari.

Ad avviso dello H., la nullità del decreto di giudizio immediato, per violazione dell’art. 453 c.p.p., comma 1-bis, e art. 415-bis cod proc. pen., sarebbe ostativa all’applicazione del termine di durata massima della custodia cautelare della fase del giudizio e renderebbe tuttora operante l’analogo termine, già scaduto, relativo alla fase precedente, con la necessaria sua scarcerazione per inefficacia della custodia cautelare ai sensi dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3).

Motivi della decisione

3. La sollevata questione della natura del termine di 180 giorni previsto dall’art. 453 c.p.p., comma 1-bis (risolta da questa Corte nel senso che esso ha natura tassativa per quanto concerne il completamento delle indagini, ma ordinatoria con riferimento alla materiale presentazione della richiesta del rito: c.f.r., tra tutte, la sentenza della Sez. 6, n. 41038 del 20/10/2009, dep. il 26/10/2009, Amato, Rv. 244858), così come quella dall’ambito di applicazione dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari (non dovuto in caso di giudizio immediato:

c.f.r., tra tutte, Sez. 4, n. 11983 del 14/02/2007, dep. il 22/03/2007, P.M. in proc. Marzullo, Rv. 236283, e, per un completo inquadramento sistematico della questione, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 203 del 2002), attengono alla legittimità del decreto di giudizio immediato, soggetta a valutazione nella fase del giudizio e non immediatamente ricorribiie per cassazione.

Con riguardo, invece, allo specifico tema che qui interessa, la consolidata giurisprudenza di questa Corte sostiene che soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all’altra, e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente (c.f.r., ex multis, la recente sentenza della sez. 6, n. 16542 del 19/04/2010, dep. 28/04/2010, Petrone, Rv. 247006, emessa proprio in una fattispecie in cui era stata eccepita dalla difesa la nullità del decreto di giudizio immediato).

4. Nella fattispecie, a prescindere dalle questioni di invalidità dell’atto, da valutare, come si è detto, nella fase del giudizio, è stato emesso il decreto di giudizio immediato entro il termine di un anno di durata massima della custodia cautelare relativa alla fase precedente, donde la manifesta infondatezza della dedotta perdita di efficacia della medesima misura. Va, dunque, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma – ritenuta equa in relazione alle peculiarità del caso – di Euro 500,00.

La cancelleria è tenuta agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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