Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-12-2010) 19-01-2011, n. 1436 Determinazione Pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il GOT del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Pozzuoli, ha applicato a C.L. la pena concordata di Euro 100,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 335 c.p..

Il Procuratore Generale della Repubblica di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione per violazione di legge, essendo stata inflitta la pena dell’ammenda per una ipotesi delittuosa.

Motivi della decisione

Rileva la Corte che effettivamente il giudice di merito ha erroneamente applicato per una ipotesi delittuosa la pena pecuniaria dell’ammenda in luogo di quella della multa.

Si tratta, all’evidenza, di un mero errore materiale nella indicazione della specie della pena, che non comporta la nullità della sentenza impugnata, non essendo riconducibile nell’alveo dei vizi di legittimità tassativamente indicati dall’art. 606 c.p.p..

Nè il vizio denunciato può essere emendato in questa sede attraverso la procedura prevista dall’art. 619 c.p.p., comma 2.

Il potere, attribuito da tale norma alla Corte di Cassazione, di rettificare la specie o la quantità della pena che risulti errata per denominazione o computo, ovvero di rettificare errori di diritto non determinanti annullamento, infatti, presuppone un ricorso ammissibile; e tale non può essere considerato quello proposto al solo fine di ottenere la rettifica della qualificazione della pena, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell’art. 606 c.p.p. (Cass. Sez. 7, 20-2-2004 n. 12597, Sez. 7, 10.12.2009/15-1-2010 n. 1686).

Alla rimozione dell’errore in esame, al contrario, dovrà provvedere lo stesso giudice che ha emesso la sentenza, ai sensi dell’art. 130 c.p.p., il quale, per l’ipotesi in cui il provvedimento da correggere sia impugnato, prevede che la correzione sia disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione, soltanto se questa "non è dichiarata inammissibile".

Questa Corte, pertanto, in assenza di un motivo di ricorso riconducibile all’art. 606 c.p.p., non può nè annullare la sentenza con rinvio, come richiesto dal ricorrente, nè procedere a rettifica dell’errore di qualificazione della pena, ma deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per la correzione dell’errore materiale ai sensi del citato art. 130 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per la correzione dell’errore materiale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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