Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2011, n. 3037 Lavoro giornalistico; Stampa ed editoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia ha come oggetto la determinazione della natura subordinata, o autonoma, del contratto di prestazione intercorso tra un giornalista non professionista, il defunto signor M. A., e la società Editoriale La Nuova Sardegna.

Cessato il rapporto, il M. ha convenuto in giudizio la società sostenendo di avere diritto ad un inquadramento redazionale secondo il CCNL dei giornalisti, e, in subordine, di dovere essere considerato almeno come collaboratore fisso, e chiedeva, per l’una e per l’altra ipotesi, il pagamento delle differenze retributive.

Costituitosi il contraddittorio ed espletata l’attività istruttoria, il giudice di primo grado rigettava la domanda.

In sede di impugnazione la Corte d’Appello di Cagliari andava parzialmente in contrario avviso e condannava la società al pagamento di una parte soltanto delle somme richieste.

La sentenza escludeva che il M. potesse essere inquadrato come redattore, sia perchè non era un giornalista professionista, sia perchè il suo lavoro non aveva le caratteristiche di quello di redattore; produceva i pezzi, ma erano altri ad effettuare l’attività di editing. Doveva essere considerato però un lavoratore dipendente, quale collaboratore fisso.

La somma riconosciuta all’appellante era quella determinata da una apposita consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso la sentenza di appello, depositata in cancelleria il 7 agosto 2006, e notificata il 17 ottobre dello stesso anno, la società editoriale ha proposto ricorso per cassazione, notificato, in termine, il 14 dicembre 2006, con un unico articolato motivo di impugnazione.

L’intimata signora S.M., vedova ed avente causa del M., deceduto in corso di causa, ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 23 gennaio 2007.

La società ricorrente ha anche depositata una memoria.

Motivi della decisione

1. Nell’unico motivo di impugnazione la società denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2094 c.c. e art. 2 del CCNL dei giornalisti, nonchè il difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Contesta, in particolare, che sussistessero gli elementi costitutivi della natura subordinata del rapporto.

Critica, inoltre, la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti effettuate dai giudici di merito.

Nè era rilevante il dato quantitativo relativo al numero di articoli prodotti.

Era errata, inoltre, l’interpretazione data dalla Corte d’Appello all’art. 2 del CCNL sulla qualifica di collaboratore fisso.

2. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.

La maggior parte delle censure della ricorrente incide sulla valutazione di questioni di merito (in particolare sull’interpretazione delle prove, e sulla ricostruzione dei fatti materiali, e più ampiamente sulla natura subordinata, o meno, del rapporto).

Vengono riproposte così, in realtà, questioni attinenti al merito, che appunto perchè tali, non sono suscettibili di un nuovo esame in questa fase di legittimità.

Nè sussiste il lamentato difetto di motivazione.

La Corte d’Appello di Cagliari ha spiegato in dettaglio, punto per punto, le ragioni del proprio convincimento.

Ha sottolineato, in particolare:

che il M., pur non potendo essere ritenuto un redattore, sia perchè non era giornalista, sia perchè il suo lavoro non aveva caratteristiche dell’attività redazionale, aveva pur sempre fornito le prove di avere svolto l’attività di pubblicista collaboratore fisso;

che, ai fini appunto del riconoscimento della qualifica di collaboratore era necessario soltanto che l’attività svolta fosse continuativa, con un minimo mensile obbligatorio di almeno otto collaborazioni al mese;

che era irrilevante che la pubblicazione degli articoli fosse soggetta al vaglio discrezionale dei redattori e dei capi servizio;

che era dimostrata la competenza del M. in alcuni campi tanto è vero che alcune rubriche gli erano affidate in maniera pressochè esclusiva;

che la sua produzione di articoli era stata molto elevata, come era attestato dai compensi corrisposti secondo la quantità dei soli articoli pubblicati, e pertanto si poteva ritenere di essere in presenza di una attività lavorativa caratterizzata dalla costanza dell’impegno e dalla continuità della prestazione;

che il rapporto di collaborazione fissa poteva sussistere anche il difetto di un obbligo di orario e di una postazione fissa.

L’unico punto che presenta effettivamente anche una problematica di diritto è quello relativo alla distinzione tra le due figure del redattore e del collaboratore fisso, ma la soluzione adottata su questo punto dalla Corte d’Appello è del tutto corretta e conforme all’insegnamento di questa Corte, secondo il quale "ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalie altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, mentre non è di per sè sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e l’esecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i collaboratori fissi), in caso, poi, di accertata eccedenza delle attività svolte dal lavoratore rispetto a quelle del normale corrispondente, può configurarsi il diritto del medesimo ad un’integrazione della retribuzione ex art. 36 Cost." (Cass. civ., 28 luglio 1995, n. 8260).

3. Il ricorso, perciò deve essere rigettato siccome infondato. Le spese, liquidate così come in dispositivo, seguono la soccombenza in danno della società ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 17,00, oltre ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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