Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-12-2010) 19-01-2011, n. 1435 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Col decreto indicato in epigrafe il GIP del Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla persona offesa F.R. avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nel procedimento penale a carico di M.M. per il reato di calunnia, ed ha disposto l’archiviazione di tale procedimento.

Il F., per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, lamentandone la nullità per violazione del principio del contraddittorio, stante la mancata fissazione dell’udienza camerale prevista dall’art. 410 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 2, qualora la persona offesa dal reato abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., il GIP può disporre de plano l’archiviazione solo in presenza di due condizioni: 1) l’inammissibilità dell’opposizione per omessa indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova; 2) l’infondatezza della notizia di reato.

Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso in violazione del principio del contraddittorio.

Nel caso di specie, il GIP ha disposto de plano l’archiviazione del procedimento, senza dar conto della sussistenza delle condizioni innanzi indicate.

Il mancato esperimento della procedura camerale fuori dei casi previsti dall’art. 410 c.p.p., comma 2 e la violazione del principio del contraddittorio che ne deriva, danno luogo a un vizio del decreto di archiviazione emesso de plano, inquadrarle nel disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 5 e riconducibile, quindi, alle ipotesi di impugnabilità per cassazione contemplate dall’art. 409 c.p.p., comma 6.

S’impone, pertanto, l’annullamento del decreto de quo, con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Padova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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