T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 36 Vincoli di inedificabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il signor M.T. è proprietario di Villa T., casa agricola degli inizi del XX secolo ubicata nel Comune di Caltanissetta e vincolata con D.A. n. 1451 del 1991 (vincolo impugnato e la cui legittimità è stata riconosciuta con sentenza del TAR Palermo n. 784/2004).

L’attuale proprietario, in considerazione delle mutate caratteristiche edilizie dell’intera area ove è ubicata la Villa, delle precarie condizioni dell’immobile e della sproporzione del vincolo impresso sul terreno circostante la Villa ha chiesto l’eliminazione o la revisione del vincolo (istanza del 14.09.2009)

Con nota del 17.11.2009 la Soprintendenza ha respinto la richiesta rilevando che:

"1) le mutate caratteristiche dell’intera area di contrada Medica, se riferite ad un’ulteriore edificazione del contesto urbano circostante, rendono ancor di più ineludibile il mantenimento del vincolo d’inedificabilità nelle aree di rispetto di Villa Tumminelli…

2) l’immobile riveste un indubbio valore storico, artistico ed architettonico, assolutamente inconfutabile: la verifica del dichiarato stato di degrado e di abbandono del monumento, con pericolo di crollo, imporrà a questo ufficio l’immediata emissione di una diffida affinché la S.V. intervenga per la messa in sicurezza…

3) le motivazioni che hanno indotto ad imporre il vincolo su villa Tumminelli sono ampiamente evidenziate nella relazione allegata alla proposta, così come altrettanto chiare sono quelle relative alla necessità di garantire l’area di rispetto al fine di assicurare la visibilità del bene, nonostante la massiccia ed intensiva edificazione della zona che occlude quasi del tutto le vedute…"

Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento di diniego deducendo in un unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 21 septies della l. 241/1190 per omessa approfondita istruttoria e il difetto di motivazione. In particolare, la difesa di parte ricorrente sostiene che la Soprintendenza non avrebbe compiutamente valutato le mutate condizioni dei luoghi e avrebbe omesso alcuna analitica istruttoria sulla dedotta sproporzione del vincolo impresso sulla totalità del terreno circostante la villa.

L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. In particolare, la difesa dell’amministrazione regionale rileva come la legittimità del vincolo sia stata già riconosciuta con sentenza del TAR Palermo e che il particolare pregio dell’immobile sia stato riconosciuto dallo stesso ricorrente in un separato ricorso ex art 700 c.p.c. innanzi al Tribunale civile di Caltanisetta.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato secondo quanto di seguito precisato.

2. In punto di fatto va precisato che la sopravvenuta edificazione delle zone circostanti costituisce circostanza pacifica confermata dall’amministrazione resistente nella memoria difensiva e documentata, tra l’altro dal ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso l’IACP di Caltanisetta per la realizzazione di complessi abitativi a valle dell’immobile vincolato.

Ciò posto, la determinazione di confermare il vincolo senza alcuna adeguata istruttoria sulla rilevante alterazione dello stato dei luoghi dettagliatamente evidenziata nella richiesta di revisione avanzata del ricorrente risulta sprovvista di motivazione. Invero, nel suo (unico) riferimento alle "mutate caratteristiche dell’intera area di contrada Medica" che "se riferite ad un ulteriore edificazione del contesto urbano circostante, rendono ancor di più ineludibile il mantenimento del vincolo d’inedificabilità nelle aree di rispetto di Villa Tumminelli, (…)"il provvedimento impugnato appare un pedissequo appiattimento alle determinazioni contenute nella relazione contenute nella relazione allegata alla proposta d’imposizione del vincolo del 1996, rinunciando la Soprintendenza anche soltanto ad avanzare un’adeguata attività istruttoria che potesse motivare il mantenimento del vincolo " (…) nonostante la massiccia ed intensiva edificazione della zona che occlude quasi del tutto le vedute…".

Nel caso in esame, infatti, parte ricorrente non contesta il pregio artistico e storico dell’immobile, ma rileva, da un lato, l’inattualità dello stesso rispetto al radicale mutamento dello stato dei luoghi e dal’altro lato, la sproporzione del vincolo d’inedificabilità assoluta del terreno circostante a fronte di un’area ormai completamente urbanizzata. Nella fattispecie, quindi, il difetto di motivazione rileva come mancata corretta valutazione delle mutate caratteristiche dell’intera area di contrada Medica, giacché il provvedimento impugnato, lungi dal fornire lumi sulle valutazioni effettuate dalla Soprintendenza circa i rilevi e le osservazioni contenute nella richiesta di revisione, costituisce la pura e semplice conferma del vincolo, poiché esso, a quanto se ne ricava dalla semplice lettura, non ha comportato alcuna attività istruttoria o valutazione o acquisizione di nuovi elementi, né ha adeguatamente motivato in relazione alle considerazioni riportate dal ricorrente nell’istanza di revisione del vincolo. La giurisprudenza è, infatti, attestata nel ritenere che, ai sensi dell’art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l’atto amministrativo debba recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.

In sostanza, la situazione concreta dei luoghi doveva indurre la Soprintendenza ad adottare, in luogo della mera conferma del vincolo che risulta viziato dall’omessa istruttoria e dal difetto di motivazione, un più articolato provvedimento che – anche in ragione dell’effettivo perseguimento degli scopi cui deve essere indirizzata l’imposizione del vincolo – avrebbe dovuto verificare l’attualità del vincolo diretto in relazione all’ubicazione del bene tutelato e all’ambiente circostante e l’eventuale compatibilità di forme di tutela indiretta del bene tutelato con le esigenze di decoro e di salvaguardia insiste nel bene culturale di che trattasi.

Per le considerazioni che precedono e assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Sussistono giusti motivi,in considerazione della natura degli interessi coinvolti, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti

P.Q.M.

Accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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