Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 3191

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – F.S. e M.C. hanno convenuto in giudizio, con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2001, F.F., F.E. e F.B., chiedendo che venisse dichiarato in loro favore l’acquisto per intervenuta usucapione dei terreni siti in (OMISSIS), censiti al catasto di (OMISSIS) al foglio 52, particelle 50, 9 e 45.

Si sono costituiti F.F. ed F.E., resistendo alla domanda ed avanzando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

Gli stessi hanno chiamato anche in garanzia F.B., che si è costituito chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti da F.E. e F.F..

Il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, ha dichiarato che F.S. e M.C. avevano acquistato per usucapione la proprietà dei terreni in contestazione, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dai convenuti ed ha rigettato la richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. proposta da F.B. nei confronti di F.F. ed F.E..

2. – Con sentenza n. 2998 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 giugno 2006, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da F.F. e da F.E., in riforma della impugnata sentenza ha rigettato la domanda di usucapione. Ha inoltre rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli appellanti e rigettato la domanda di F.B. di condanna degli appellanti ex art. 96 cod. proc. civ..

2.1. – La Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta una prova rigorosa del possesso ultraventennale in capo agli attori.

La Corte d’appello ha dato rilevanza alle obiettive situazioni risultanti dalle consulenze tecniche d’ufficio svolte nell’ambito di vari processi instaurati per risolvere questioni attinenti alla successione ereditaria di F.G., proprietario dei terreni in contestazione; ed ha sottolineato che in nessuna delle c.t.u. espletate si fa mai menzione della presenza di F.S. e di M.C. sui terreni stessi, ovvero di persone che lavorassero per conto di questi ultimi, o comunque di attività svolte da persone estranee alle parti coinvolte nei giudizi di natura successoria.

La Corte capitolina ha anche escluso il carattere decisivo delle testimonianze rese da I.F., S.A., M.R., C.F. e D.B.P., come pure della documentazione prodotta, relativa alla richiesta di contributi per l’azienda agricola da parte di F.S. e di M.C..

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso F.S. e M.C., con atto notificato il 30 ottobre 2006 a F.B. e – a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio – il 15 aprile 2010 agli eredi di F.F. e a F.E..

Il ricorso è affidato ad otto motivi.

Hanno resistito, con controricorso, F.E., nonchè gli eredi di F.F.: F.D., F.F. e C.I..

F.B. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. – I controricorrenti hanno sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso, sul rilievo che, nella specie, non poteva essere disposta l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ..

I controricorrenti sostengono che, essendo stato F.B. chiamato in giudizio dai convenuti F.F. ed E. esclusivamente in garanzia, si verserebbe in un’ipotesi di causa scindibile, per cui la proposizione del ricorso notificato al solo F.B. avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di F.F. e di F.E..

1.1. – L’eccezione è infondata.

Risulta – sia dalla sentenza impugnata, sia dal testo dell’atto di citazione – che gli attori F.S. e M.C. hanno proposto la domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione dei terreni oggetto di causa non solo nei confronti di F.F. e di F.E., ma anche di F. B..

Non è esatto, pertanto, il presupposto da cui muove l’eccezione, che cioè F.B. sia stato chiamato in causa esclusivamente in garanzia dai convenuti F.F. ed F.E..

Di conseguenza, correttamente questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria resa in esito alla camera di consiglio del 19 febbraio 2010, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.F. e di F.E., rilevando che il ricorso per cassazione era stato tempestivamente notificato soltanto nei confronti di F.B.. E ciò in base al principio – costante nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. 2^, 14 marzo 1988, n. 2438; Cass., Sez. 2^, 28 novembre 1994, n. 10148) – secondo cui la domanda diretta ad accertare l’avvenuta usucapione di un fondo comune richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l’usucapione si sarebbe verificata;

pertanto, nel caso di tempestiva impugnazione della sentenza di appello nei confronti di uno soltanto di essi, la Corte di cassazione deve disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

2. – Il primo motivo denuncia "insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla rilevanza probatoria attribuita alle circostanze emerse da alcune consulenze tecniche relative ad altri giudizi".

Il secondo mezzo è rivolto a prospettare "insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla rilevanza delle circostanze emerse dalle prove testimoniali ed alla attendibilità dei testi".

Con il terzo motivo si censura "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai fatti emersi dalle dichiarazioni dei testi di controparte".

Il quarto motivo, a sua volta, denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

Tutti e quattro i motivi sono inammissibili, perchè nessuno di essi reca il quesito di sintesi, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ.,, n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. Ili, 30 dicembre 2009, n. 27680).

Nella specie i motivi di ricorso, formulati ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sono totalmente privi di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi.

3. – Il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) pone il quesito se "le prove raccolte in un diverso processo, ed in particolare una consulenza tecnica avente carattere deducente e non percipiente, possono assurgere a fonte determinante per l’accertamento del fatto controverso, in mancanza di un adeguato raffronto critico con le altre risultanze del processo". 3.1. – Il motivo è infondato.

Il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. , Sez. Lav., 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass., Sez. 3^, 2 luglio 2010, n. 15714).

Tanto premesso, nella specie, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, la Corte territoriale non si è limitata ad un pedissequo ed acritico recepimento delle risultanze delle c.t.u. espletate nell’ambito di una controversia intercorsa tra F.B., F. F. ed F.E., ma ha confrontato le stesse con le prove testimoniali e documentali del giudizio di usucapione, pervenendo ad una complessiva valutazione di tutte le emergenze processali.

4. – Il sesto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., violazione dei principi in tema di valutazione della prova testimoniale) pone il quesito se la prova per testimoni può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l’usucapione.

4.1. – Il motivo non coglie nel segno.

La sentenza impugnata non nega, in astratto, la rilevanza della prova testimoniale ai fini della dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l’usucapione. La Corte territoriale ritiene, piuttosto, non decisive le testimonianze in concreto escusse: sia quando si sono riferite ad una generica coltivazione del fondo da parte di F.S. e di M.C. senza indicare alcuna data più precisa in cui gli stessi avrebbero realizzato migliorie o sistemato il terreno; sia quando hanno accennato ad un interesse di F.S. e di M. C. all’acquisto dei terreni, che mal si concilia con l’affermazione degli stessi di aver acquistato un possesso uti dominus.

E’ evidente, pertanto, che il motivo si risolve, al di là della deduzione anche del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni compiute, con logico e motivato apprezzamento, dalla sentenza impugnata.

5. – Il settimo motivo, nel censurare violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, pone il quesito se gli atti nei quali si estrinseca l’univocità del possesso idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva devono essere dal giudice valutati con riferimento alla specifica natura del bene, alle sue particolari caratteristiche ed alla sua destinazione economica e produttiva nonchè all’uso particolare fatto del bene da parte del possessore.

5.1. – Il motivo è inammissibile, per genericità del quesito.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il quesito di diritto deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve potere comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare: in conclusione, l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuto ed autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (da ultimo, Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 393).

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha a-dempiuto all’onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di una valida impugnazione, poichè in calce al motivo viene formulato un quesito del tutto generico, privo di riferimenti alla fattispecie, che non individua tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata.

Una formulazione siffatta del quesito di diritto equivale ad un’omessa formulazione, siccome l’art. 366 bis cod. proc. civ., se detta una prescrizione di ordine formale, incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire, con il quesito, l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie.

6. – Per le stesse ragioni appena esposte è inammissibile l’ottavo motivo, con il quale, deducendosi violazione e falsa applicazione dell’art. 1165 cod. civ., si chiede conclusivamente se "per la configurabilità di un riconoscimento del diritto del proprietario, da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine dell’usucapione, è sufficiente un mero atto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri della proprietà". 7. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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