T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 61 Giustizia amministrativa;

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe si premette:

– Che con ricorso innanzi al TAR Sicilia – Sez. Staccata di Catania iscritto al n°5904/92, il sig. S. ha impugnato i provvedimenti dell’Assessorato Regionale al Lavoro prot. 9569/FSE del 5/10/1992 e 12515/FSE del 10/11/1992, con i quali veniva comunicato che non potevano essere erogati i contributi comunitari del Fondo Sociale Europeo, già riconosciuti in forza del D.A. n°573/92/VI del 24/4/1992, relativo all’assunzione di n° 16 unità lavorative in due corsi di formazione, di cui n°8 unità per "stilisti tagliatori" ed altre n° 8 unità per "assemblatori finitori’.

– Che con la sentenza n° 520/94 del 28/10/1993 – 6/4/1994, il TAR Catania ha accolto il ricorso proposto dal cav. S., limitatamente al provvedimento dell’Assessorato regionale al Lavoro prot. n°12515/FSE del 10/11/1992, "annullando, per l’effetto, i provvedimenti assessoriali impugnati nella parte in cui essi sono estesi anche al corso di "assemblatori finitori" e non si limitano a quello di "stilisti tagliatori’".

– Che con ricorso per ottemperanza notificato il 10/8/1996 ed iscritto al n°4978/96, il Cav. S. S. ha richiesto al TAR Catania la nomina di un commissario ad acta per provvedere all’esecuzione della sentenza n°520/94.

– Che con sentenza n°1044/96, il TAR Catania ha dichiarato "…l’obbligo dell’Assessorato della formazione professionale, del lavoro, della previdenza sociale e dell’emigrazione della Regione Siciliana di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale, sez. III, n° 520 del 6 aprile 1994, entro giorni sessanta dalla notificazione a cura di parte della presente pronunzia’.

– Che con la stessa sentenza veniva nominato commissario ad acta, nell’ipotesi di inadempienza della Amministrazione, la dott.ssa M.R.L.G..

– Che poiché la dott.ssa L.G. aveva comunicato l’impossibilità a svolgere l’incarico di commissario ad acta e persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione, il TAR Catania, con la sentenza n° 1934/96, provvedeva alla sostituzione del precedente commissario con il dott. S. M., il quale, tuttavia, ritardava ad adottare gli opportuni provvedimenti di liquidazione delle somme finanziate alla ditta S..

– Che con altra sentenza del TAR Catania n°2023/97, in esito al ricorso 4978/95, veniva prorogato di 90 giorni il termine entro cui il nuovo commissario ad acta avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione del giudicato della prima sentenza del 1994.

– Che il commissario ad acta dr. M., emetteva in data 14/10/1997 un provvedimento di revoca del finanziamento per il corso "Assemblatori finitori’, applicando erroneamente il giudicato formatosi con la sentenza n°520/94.

– Che pertanto con sentenza n° 1223/02, in esito al ricorso n°5567/98, il TAR Catania annullava il provvedimento emesso dal commissario ad acta.

– Che con nuova sentenza del TAR Catania n°117/03, veniva sostituito il commissario ad acta dr. M. con il Dirigente dell’Assessorato regionale del Lavoro e della previdenza sociale, della formazione professionale ed emigrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato della prima sentenza 520/94.

– Che nell’anno 2004, il cav. S. otteneva il pagamento dall’Assessorato regionale al Lavoro della complessiva somma di Euro89.060,47, a mezzo di due mandati di pagamento rispettivamente di Euro31.170,32 del 22/5/2004 e di Euro57.890,15 del 9/6/2004.

– Che con lettera recapitata il 7/7/2004, l’odierno esponente faceva presente che il corso di formazione finanziato si era concluso il 31/12/1992 – epoca in cui tutte le spese erano state già sostenute dalla ditta S. – e che pertanto il finanziamento doveva essere erogato sin dal I gennaio 1993; pertanto, alle somme ammesse al finanziamento dovevano aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturatisi tra il 1993 e la data di pagamento.

– Che con lettera del I giugno 2005, prot. 0704, l’Assessorato regionale al Lavoro riscontrava la richiesta, affermando che la sentenza n° 520/94, che aveva annullato il provvedimento di revoca del finanziamento per il corso di "Assemblatori finitori’, non contemplava l’obbligo di pagamento di interessi e rivalutazione monetaria, limitandosi il giudicato esclusivamente all’obbligo di pagamento della sorte capitale.

– Che con atto extragiudiziario notificato il 29/9/2008, l’odierno ricorrente ha costituito in mora l’Amministrazione resistente formulando espressa diffida a provvedere entro 30 giorni dalla notifica al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturatisi dalla data in cui si aveva diritto a percepire le somme finanziate e quella dell’effettivo pagamento, oltre gli ulteriori accessori;

– Che a tale atto extragiudiziario non è seguito alcun riscontro dell’amministrazione.

– Che risulta che la vicenda processuale innanzi al TAR Catania come sopra descritta ha comportato un ritardo nella percezione del finanziamento in favore del ricorrente di oltre 11 anni (il corso di formazione finanziato si è concluso in data 31/12/1992, epoca in cui il ricorrente aveva sostenuto tutti i costi relativi ai corsi di formazione e quindi aveva maturato il diritto al rimborso, mentre il pagamento è avvenuto soltanto nel maggio e giugno dell’anno 2004).

Ciò premesso il ricorrente rilieva che il ritardo dell’Amministrazione a provvedere al pagamento delle somme dovute – procrastinatosi per oltre 11 anni – non può essere dallo stesso patito e chiede di dichiarare che egli, nella qualità di titolare della ditta S., ha diritto ad avere corrisposti dall’assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale, Emigrazione ed Immigrazione gli interessi e la rivalutazione monetaria – quale risarcimento del danno – maturatisi dalla data del 1/1/1993 a quella dell’effettivo pagamento del finanziamento del Fondo Sociale Europeo, già riconosciuti in forza del D.A. n. 573/92/VI del 24/4/1992, relativo all’assunzione di n. 8 unità lavorative nel corso di formazione professionale per "assemblatori finitori’. Per l’effetto:

– condannare il detto Assessorato al pagamento della complessiva somma di Euro 111.103,66, oltre gli ulteriori interessi e l’ulteriore rivalutazione monetaria (dovuta attesa l’attività imprenditoriale esercitata dal ricorrente) che matureranno fino all’effettivo pagamento;

– ordinare al ripetuto Assessorato di dare definitiva esecuzione alla sentenza n. 520/94 del 28/10/1993 – 6/4/1994 del TAR Catania e quindi di corrispondere le somme dovute, procedendo anche alla nomina di un commissario ad acta.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituitasi in giudizio ha eccepito l’inammissibilità e infondatezza della domanda di esecuzione del giudicato atteso che con essa verrebbero introdotte nuove pretese avulse dal contenuto precettivo della decisone di questo TAR n. 520/1994, avuto riguardo al fatto che nell’ambito del giudizio di impugnazione dei Decreti Assessoriali n numeri 9569 e 12515 del 1992 non sarebbe stata in alcun modo azionato la domanda di liquidazione degli interessi, né della rivalutazione delle somme tardivamente corrisposte dall’Amministrazione resistente.

La domanda, inoltre, sarebbe improcedibile in quanto rivolta, tardivamente, alla sostanziale riforma dei provvedimenti emessi dal Commissario ad acta al fine di dare esecuzione alla sentenza non spontaneamente eseguita dall’Amministrazione (atteso che avverso i provvedimenti emessi dal Commissario ad acta nessun rimedio impugnatorio sarebbe stato esperito tempestivamente dal sig. S.).

Il ritardo nel pagamento della somma residua del finanziamento in favore della dita S. – prosegue l’Avvocatura – sarebbe stata determinata dal protrarsi per molti anni del contenzioso relativo all’effettivo diritto della ditta S. al finanziamento, come emergerebbe dalle difficoltà incontrate dal Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza che avrebbero indotto detto funzionario a ritenere che la corretta ottemperanza al giudicato sussistesse nella revoca del finanziamento per irregolarità del corso di formazione al quale si riferiva.

Le resistente contesta, altresì, la pretesa alla liquidazione delle maggiori somme dovute a titolo di svalutazione monetaria nelle more intervenuta avuto riguardo alla circostanza che la ditta ricorrente svolgerebbe l’attività di gestione di formazione professionale senza fini di lucro.

Alla camera di consiglio del 27/10/2010, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è rivolto avverso l’operato del Commissario ad acta nominato da questo TAR con sentenza del TAR Catania n°117/03, in forza della quale veniva sostituito il commissario ad acta dr. M. con il Dirigente dell’Assessorato regionale del Lavoro e della previdenza sociale, della formazione professionale ed emigrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato della prima sentenza 520/94.

Il Dirigente dell’Assessorato Regionale Lavoro, quindi, agendo nella veste di Commissario ad acta, pur essendo un dipendente dell’Assessorato intimato e resistente in forza della sentenza che n. 117/2003, ha assunto la veste di ausiliario del Giudice Amministrativo.

L’attività svolta dal Commissario consiste nella stretta attuazione del comando vincolato del giudice ed è sottoposto all’ordinario controllo del giudice in sede di legittimità. Pertanto, le determinazioni assunte da detto organo, in quanto direttamente ascrivibili al giudicato, ed alla sua esecuzione, sono soggette al rimedio del reclamo allo stesso giudice dell’esecuzione al quale le parti interessate possono rivolgersi, nelle forme previste dall’art. 27 n. 4 del t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, dall’art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dagli art. 90 e 91, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, affinché venga verificata la loro rispondenza alle disposizioni impartite in sede di ottemperanza, nonché ai principi vigenti in materia.

Nel caso di specie, con il ricorso in epigrafe si è introdotto un incidente di esecuzione afferente l’inesatta applicazione del giudicato scaturente dalla sentenza n. 520/1994 di questo TAR.

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni formulate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

L’eccezione di prescrizione è infondata avuto riguardo ad una serie di atti interruttivi della prescrizione che hanno scandito la vicenda ricostruita nella parte espositiva della sentenza.

L’ eccezione di inammissibilità relativa all’asserita introduzione in sede di incidente di esecuzione di nuove pretese avulse dal contenuto precettivo della decisione di questo TAR n. 520/1994 (avuto riguardo al fatto che nell’ambito del giudizio di impugnazione dei Decreti Assessoriali n numeri 9569 e 12515 del 1992 non sarebbe stata in alcun modo azionato la domanda di liquidazione degli interessi ne della rivalutazione delle somme tardivamente corrisposte dall’Amministrazione resistente) si appalesa infondata avuto riguardo al fatto che il giudicato che discende dal titolo esecutivo sopra indicato comporta l’obbligo per l’Assessorato oggi resistente di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto ancora dovuto ricorrente nell’osservanza, sostanziale e complete di tutto quanto statuito nel decreto stesso. Ai sensi dell’art. 1282 c.c. i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.

Inoltre, l’art. 1224 c.c. prevede che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno.

Pertanto, nel caso di specie l’Amministrazione resistente dovrà corrispondere al ricorrente le somme dovute a titolo di interessi legali dal 1993 alla data di effettivo pagamento del credito.

Non sono però dovute maggiori somme – quale risarcimento del danno da inflazione – maturate dalla data del 1/1/1993 a quella dell’effettivo pagamento del finanziamento del Fondo Sociale Europeo., Infatti nelle obbligazioni pecuniarie il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell’ammontare del debito, nè costituisce di per sè un danno risarcibile, ma può solo implicare, in applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che gli sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo da parte del debitore lo avrebbe messo in grado di evitare o quanto meno di ridurre quegli effetti economici depauperativi che l’inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro (Cass. n. 14202/2004).

Non avendo, nella fattispecie, il ricorrente fornito in corso di causa la prova di aver subito in concreto questo maggior danno, ma essendosi limitato ad invocare una presunzione "iuris et de iure" di maggior danno scaturente da inflazione, ad esso spetta solo la liquidazione sulla somma riconosciuta come dovuta in forza del titolo esecutivo ottemperando e dei soli interessi di mora, mentre va rigettata la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante (vedasi tra le tante:Cass. Civ, sez 3^ n.23744 del 10/11/2009; Cass.Civ. SS.UU.n.19499 del16/7/2008)

Il giudicato che discende dal decreto ingiuntivo sopra indicato, pertanto, comporta l’obbligo per il l’Assessorato oggi resistente di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente nell’osservanza, sostanziale e complete di tutto quanto statuito nel decreto stesso e precisamente compresi gli interessi legali dal giorno della mora..

A tale obbligo, nonostante il tempo trascorso, l’Amministrazione si è finora sottratta. E poiché risultano osservate le formalità procedurali previste dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, circa la notificazione del decreto all’Amministrazione, la costituzione in mora della stessa il ricorso in esame va accolto nei limiti su indicati e va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto ancora dovuto alla ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il segretario generale della Regione Siciliana o funzionario dallo stesso delegato (possibilmente con specifica competenza contabile), quale commissario "ad acta" affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell’Amministrazione.

Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i mandati di pagamento, e trasmetterli direttamente all’istituto tesoriere, presso il quale avrà nel frattempo depositato la propria firma.

Espletate tutte le operazioni – a conclusione delle quali, nel caso non sia stato già emesso dagli uffici competenti, potrà emettere egli stesso anche il provvedimento di liquidazione e il mandato relativo alle proprie competenze – invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati, sull’assolvimento del mandato ricevuto e sulla collaborazione ricevuta da parte dell’Amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre l’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita relazione sull’incarico svolto e con nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, ez. III^, in accoglimento del ricorso in epigrafe, dichiara, ai sensi dell’art. 37 della legge 6/12/1971 n. 1034, in relazione all’art. 27 n. 4 del T.U. 26/6/1924 n. 1054, l’obbligo dell’Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale, Emigrazione ed Immigrazione della Regione Sicilana di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente in forza del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, all’uopo assegnando al predetto Assessorato il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il segretario generale della Regione Siciliana, o funzionario dallo stesso delegato, quale commissario "ad acta" affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza della predetta data, a dare esecuzione al giudicato a spese dell’Amministrazione.

Condanna quest’ultima al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro mille/oo.(1.000/00), oltre contributo unificato, spese generali nella misura di legge, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *