Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-12-2010) 19-01-2011, n. 1411 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.6.2010, il Tribunale di Palermo, investito ex art. 310 c.p.p., rigettava l’appello interposto da M. G., avverso l’ordinanza della corte d’appello di Palermo, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il prevenuto è ristretto dal 26.9.2007, per i reati di omicidio aggravato ai danni di T.S. e di porto e detenzione di arma clandestina;

condannato dal gup alla pena di anni venti di reclusione, la corte d’assise d’appello gli riduceva la pena ad anni diciotto di reclusione, con sentenza 12.1.2010. Con l’ordinanza impugnata veniva rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, sul presupposto che operava la presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 e che non erano state evidenziate emergenze positive, atteso che l’arma del delitto era stata occultata e non era stata fatta trovare; veniva quindi ritenuto persistente il pericolo di reiterazione e veniva considerato anche il pericolo di fuga, in ragione della severa sanzione inflitta. Il tribunale confermava detta ordinanza, sul presupposto che in materia di omicidio opera la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3;

che non erano state dedotte circostanze fattuali idonee a fare ritenere superata la presunzione; che in ogni caso sussistevano esigenze social-preventive, posto che M. è soggetto pregiudicato, che ha commesso un grave reato e che va ritenuto con attitudine alla commissione di azioni criminose consimili.

2. Avverso detta ordinanza, ha interposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, per dedurre con un unico motivo, la mancanza di motivazione, quanto alla esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. b) nonchè la contradeittorietà ed illogicità della motivazione, quanto alla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c).

E’ stato rilevato che quando il prevenuto venne sottoposto ad ordinanza custodiate, non venne indicato il pericolo di fuga tra le esigenze cautelari; detto periculum è stato ravvisato dalla Corte d’appello in un passaggio della motivazione, che è stato ripreso dal Tribunale di Palermo, in sede di appello cautelare, di qui il lamentato vizio di motivazione. Viene contestato che quanto alle esigenze social preventive, i giudici del tribunale della libertà si sarebbero richiamati solo alla presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3, senza approfondire con indagine conoscitiva la vicenda processuale. La Corte aveva fatto riferimento alla circostanza che l’arma del delitto sarebbe stata occultata dal menzionato, ma il dato appare sganciato da qualsivoglia riferimento ai fatti di causa, atteso che il M. confessò fin dal momento dell’arresto, dimostrò un atteggiamento collaborativo, permettendo il rinvenimento della pistola utilizzata per l’omicidio, come risulta dal verbale di sequestro eseguito il (OMISSIS), in cui si diede atto che la pistola fu trovata sopra il frigorifero, La motivazione offerta sarebbe quindi illogica, perchè ancorata a fatti mai avvenuti.

Non sarebbe stato fatto riferimento alla concretezza del pericolo di reiterazione, visto che il ricorrente commise il grave reato perchè provocato, è incensurato, ha sempre lavorato come operaio, è in condizioni economiche precarie in quanto padre di cinque figli disoccupati. Viene quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Nelle more della celebrazione dell’udienza, il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, che deve quindi essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d). Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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