T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 49 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 13.11.1999 e depositato l’11.12.1999, il ricorrente impugnava il giudizio di inidoneita" permanente e assoluta al servizio nella Polizia di Stato espresso dalla C.M.O. di Messina in data 16.8.1999 e confermato dalla C.M. di II istanza di Palermo in data 31.8.1999.

Egli deduceva, con il primo motivo, l’illegittimità dell’operato dell’Amm.ne sotto svariati profili di eccesso di potere, ritenendo, per un verso, carente la motivazione a supporto del giudizio di inidoneità impugnato, e, per altro verso, smentiti gli accertamenti sanitari dell’Amm.ne posti a base dell’atto impugnato a seguito di più favorevoli diagnosi eseguite sul ricorrente su sua richiesta e prodotte in giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art.60 del d.p.r. n. 335/1982, non essendo riscontrabile alcuna irreversibilità nel suo stato di salute ed avendo quindi egli pieno titolo alla riammissione in servizio.

L’Amm.ne si costituiva in giudizio depositando, in data 21.3.2000, la documentazione relativa alla vicenda e difendendo la legittimità degli atti impugnati, suffragata dalla documentazione prodotta e dal rapporto informativo.

Con ordinanza n. 6 del 17.1.2000 veniva disposta verificazione, volta ad accertare l’esistenza o meno delle patologie riscontrate dall’Amm.ne a carico del ricorrente, affidata all’ex Dirigente medico psichiatra dell’A.U.S.L. n.3 di Catania; il termine originariamente assegnato al Verificatore veniva prorogato con ordinanza n. 98 del 24.3/5.4.2000.

L’Organo incaricato di eseguire la verificazione depositava la relazione contenente l’esito degli accertamenti eseguiti in data 3.4.2000.

Con ordinanza n. 961/2000 veniva respinta la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Infine, all’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisone.

Motivi della decisione

I. Preliminarmente il Collegio da atto della regolare instaurazione del contraddittorio, accertata d’ufficio a causa dell’assenza in udienza della Difesa di parte ricorrente, essendo stata regolarmente trasmessa, mediante raccomandata a/r, la comunicazione al Difensore dell’avviso di udienza, correttamente inoltrata presso il domicilio eletto in sede di proposizione del ricorso, del quale non è mai stata comunicata alcuna variazione.

II. Con atto notificato in data 13/1 1/99, il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneita" al servizio nella Polizia di Stato espresso dal C.M.O. di Messina in data 16/8/99, e confermato dalla C.M. di 2° istanza di Palermo con provvedimento n 1086/99 del 31/8/99.

L’Amm.ne, in sede di costituzione in giudizio, ha eccepito che "con atto notificato il 25/6/98, il P., per la medesima questione, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato (ricorso,peraltro, non ancora definito)" con conseguente asserita "inammissibilità e irricevibilità del ricorso" in base al principio di alternatività che regola la materia.

Ma l’eccezione è infondata, atteso che, pur non avendo l’Amm.ne assolto all’onere, sulla stessa incombente, di comprovare l’esistenza di tale ricorso mediante produzione in giudizio, già sulla base di quanto asserito risulta evidente che il ricorso straordinario non può riguardare l’impugnazione degli stessi atti avverso i quali è stato proposto il ricorso in epigrafe, essendo anteriore ("atto notificato il 25/6/98") all’adozione del giudizio di inidoneità impugnato (espresso dal C.M.O. di Messina in data 16/8/99).

III. Nel merito, il ricorso è infondato.

In punto di fatto, giova ripercorrere la vicenda per come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amm.ne e dalla relazione di verificazione.

Il signor P., ispettore superiore, fotosegnalatore, in servizio presso la questura di Catania, con nota riservata, veniva fatto oggetto di richiesta di accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali, per "presenza di anomalie comportamentali e dell’ideazione", sulle quali non si ritiene dilungarsi, facendo rinvio alla relazione dell’Amm.ne per i dettagli dei comportamenti rilevati.

Egli veniva, quindi, sottoposto a ripetute visite presso la C.M.O. di primo e secondo grado e successivamente dichiarato permanentemente inidoneo al servizio, con il provvedimento impugnato.

In particolare, recatosi a Messina presso la C.M.O., in data 13.2.1998 veniva sottoposto a visita medica e sulla base degli accertamenti eseguiti veniva emessa la diagnosi di "anomalie comportamentali in disturbo paranoideo". Egli veniva dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio per giorni 90.

Non accettando il provvedimento, il ricorrente veniva sottoposto a ulteriore controllo presso la CMO di II grado di Palermo, il 6.4. 1998, e veniva posta la diagnosi di "Ansia- depressione con spunti nevrotici – Labilità emotiva" e confermato il giudizio di non idoneità per giorni 90.

In data 20/5/1998 veniva sottoposto a nuova visita dalla C.M.O. di Messina che emetteva la diagnosi di "Anomalie comportamentali in soggetto con disturbo psicotico" e lo dichiarava temporaneamente non idoneo per 180 giorni.

Il signor P. non accettava il provvedimento, e veniva sottoposto a ulteriore controllo presso la CMO di II grado di Palermo, l’11.6.I998, ove veniva confermata la diagnosi di "Anomalie comportamentali in soggetto con disturbo psicotico".

Alla scadenza dei 180 giorni, il 18/11/1998 la C.M.O. Messina sottoponeva a visita neuropsichiatrica il P. e a conclusione di un articolato esame clinico che evidenziava, fra l’altro, l’esistenza di " atteggiamento negativista, umore disforico, logorrea, ideazione delirante con allentamento dei nessi associativi", concludeva per l’esistenza di "anomalie comportamentali in soggetto con disturbo psicotico, in trattamento psicofarmacologico" e assegnava altri 180 giorni di inidoneità temporanea al servizio.

Alla scadenza dei 180 giorni, in data 21/5/1999, il ricorrente veniva sottoposto a visita neuropsichiatrica presso la C.M.O. di Messina che, a conclusione di un esame clinico che evidenziava "atteggiamento negativista, umore disforico, logorrea, ideazione delirante con allentamento dei nessi associativi, controllo emotivo comportamentale scadente, tratti di personalità psicotici ", concludeva con la diagnosi di "disturbo psicotico schizoaffettivo in trattamento psicofarmacologico con pregresse anomalie comportamentali", e dichiarava il ricorrente temporaneamente inidoneo al servizio per 83 giorni (sino a completamento del periodo massimo consentito).

Rientrato in Ospedale Militare il 13/8/1999, in data 16/8/999 il ricorrente veniva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo assoluto perché affetto da "disturbo psicotico schizoaffettivo in fase di parziale compenso farmacologico con pregresse anomalie comportamentali ".

Il verificatore precisa che, in conclusione, dalle relazioni cliniche emesse dalla CM.O. e dalle stesse strutture sanitarie consultate dal signor P. emerge con chiarezza che il signor P. ha manifestato una sintomatologia complessa della sfera psicotica definita variamente, presumibilmente in ragione dello stato clinico del soggetto e dell’influenza della terapia psicofarmacologica, ora come "anomalie comportamentali in soggetto con sospetto disturbo paranoideo", ora come "Ansia – Depressione con spunti nevrotici – Labilità emotiva", ora come "Anomalie comportamentali in soggetto con disturbo psicotico", ora come "Pregresse allegate anomalie comportamentali in soggetto con umore disforico, labilità emotiva e spunti interpretativi" ora come "anomalie comportamentali in soggetto con disturbo psicotico, in trattamento psicofarmacologico", ora come "disturbo psicotico schizoaffettivo in trattamento psicofarmacologico con pregresse anomalie comportamentali".

Precisa ancora il Verificatore che la presenza di una patologia di tipo psicotico con ideazione delirante è riconosciuta ed ammessa anche dai sanitari consultati dal Signor P., come emerge dai certificati dallo stesso esibiti nel corso delle operazioni di verificazione.

Viene ancora precisato che il signor P. è stato lungamente trattato con un farmaco della classe dei neurolettici specifico per i disturbi psicotici con componente delirante.

Secondo il verificatore "da quanto si desume dall’esame psichiatrico e dall’esame psicodiagnostico e dalla storia clinica è possibile affermare che i signor P.G. è affetto da un disturbo di tipo psicotico la cui espressività sintomatologica si è modificata nel tempo anche in seguito alle cure psicofarmacologiche alle quali si è sottoposto così come emerge dalla documentazione in atti"; "…il DSM IV in maniera del tutto definitiva….. inquadra i disturbi schizoaffettivi nel capitolo della schizofrenia e dei disturbi psicotici (DSM IV, Masson editore, 1996, pag 32630)"; " la copiosa documentazione in atti mette in evidenza a partire dalla prima segnalazione dell’Amministrazione che il signor P. ha presentato un sintomatologia caratterizzata da disturbi del comportamento, bizzarrie sostenute probabilmente da disturbi psicosensoriali, attribuiti ad un disturbo paranoideo, poi derubricato in Ansia – Depressione con spunti nevrotici – Labilità emotiva, per presumibile transitoria attenuazione della sintomatologia psicotica. La sintomatologia psicotica si è poi stabilizzata, e la concomitante presenza di disturbi dell’umore, che si accompagnano alla sofferenza psicotica (primari o secondari alla terapia con neurolettici) hanno fatto propendere per un disturbo schizoaffettivo, la cui prognosi è talora più benigna in termini di esiti rispetto al disturbo schizofrenico. La persistenza dei disturbi psicotici, chiaramente riportata nelle relazioni cliniche della C.M.O. che ha segnalato, nelle relazioni del 18/11/98 e del 21/5/99, la presenza di ideazione delirante ed allentamento dei nessi associativi, ha orientato la diagnosi a due anni dalla sua insorgenza verso un disturbo psicotico franco"; ancora, "la presunta contraddizione diagnostica evidenziata dal consulente di parte, specie nella fase inizialissima delle manifestazioni patologiche, è da riferire alla variabilità del quadro sintomatologico a seguito dei trattamenti farmacologici che, come riferito ed ammesso dallo stesso ricorrente, sono stati praticati dal signor P., e hanno modificato ed attenuato il quadro clinico".

Infine, il verificatore, nelle "Conclusioni diagnostiche" ha così riassunto l’esito dei propri accertamenti:

"Da quanto emerge dalla storia clinica del soggetto, desumibile dalla documentazione delle CC. MM.OO., dalla documentazione esibita dalla difesa del P., e dall’esame clinico a cui è stato sottoposto il periziando, è possibile affermare che:

il signor P. ha presentato le patologie riscontrate dall’amministrazione, che lo hanno sottoposto ad una osservazione durata 18 mesi e precisamente presentava un disturbo psicotico con ideazione delirante, instauratosi su una personalità di tipo paranoideo.

Era altresì presente un disturbo dell’umore, primario e dipendente dalla bouffée delirante (Carpenter) ovvero secondario all’uso protratto di neurolettici, che ha fatto propendere per una diagnosi di disturbo schizoaffettivo, nel quale, però, il disturbo psicotico assumeva netta prevalenza.

I certificati esibiti dal signor P., e redatti in epoca successiva alla dichiarazione di non idoneità permanente, non negano ma confermano la pregressa presenza di una componente delirante, e realisticamente certificavano l’avvenuto compenso farmacologico della componente delirante che aveva costituto l’elemento caratterizzante il quadro clinico.

Appare illogica (recte appaiono illogiche), alla luce della stessa documentazione esibita dal periziando, le affermazioni di parte che fanno riferimento esclusivamente ad un pregresso e transitorio disturbo dell’umore a tipo ansioso depressivo, che non prevede né la presenza di sintomatologia delirante né richiede una terapia a base di aloperidolo che, in caso di sindrome ansiosa depressiva, è addirittura controindicato".

L’insorgenza della patologia psichiatrica è dunque un presupposto di fatto pacifico tra le parti.

Posta tale premessa in punto di fatto, ne consegue l’infondatezza del ricorso nella parte in cui si avversa il giudizio di inidoneità, atteso che il quadro medico risulta incontestabilmente caratterizzato da una patologia incompatibile con la prestazione del servizio in Polizia.

A tal riguardo, il Collegio non può esimersi dal tener conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in tale materia.

Infatti, la giurisprudenza ha affermato che l’accertamento dei requisiti fisici e psicoattitudinali ai fini dell’impiego nelle forze armate costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che impinge nel merito della azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da una evidente illogicità di quest’ultima e la incongruenza delle relative conclusioni fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte (tra tante, Consiglio di Stato, IV, 8.7.2003, n. 4053).

Inoltre "i giudizi medici di carattere tecnicodiscrezionale espressi dalle competenti Commissioni mediche incardinate presso la Pubblica amministrazione sullo stato di salute dei dipendenti pubblici, nei procedimenti di dispensa dal servizio per inidoneità sopravvenuta, comportano un giudizio globale con finalità del tutto specifiche che deve necessariamente prevalere sulle perizie mediche di organi diversi, i quali non possono darsi carico delle imprescindibili esigenze connesse con le particolari modalità di impiego dei detti dipendenti"; e sotto tale profilo " la componente che maggiormente caratterizza l’impiego incondizionato in servizio di un militare del Corpo è piuttosto riconducibile allo stress di natura psichica connesso con le funzioni svolte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza (Consiglio di stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1157)".

Ancora più decisamente, la Giurisprudenza ha affermato che "La natura degli accertamenti demandati al collegio medico militare relativamente all’idoneità psicofisica del militare allo svolgimento delle mansioni proprie del grado da assegnare o posseduto e alla scelta degli accertamenti di diagnostica strumentale cui detto militare venga sottoposto, è tale da consentire al g.a. un sindacato di tipo estrinseco limitato alla sola palese illogicità (Consiglio Stato, sez. IV, 10 aprile 2006, n. 1973)".

Dovendosi, allora, alla luce della più recente, e ormai uniforme, Giurisprudenza, circoscrivere il campo d’indagine di questo Giudice alla legittimità estrinseca dell’accertamento medico, cristallizzato nel momento in cui lo stesso è stato eseguito da parte delle Commissioni Mediche, non appare censurabile un giudizio di inidoneità emesso in presenza di una grave sindrome psichiatrica, senza che assuma rilievo la circostanza che la patologia risponda bene alle terapie farmacologiche, in quanto il servizio in Polizia impone una perfetta efficienza psicofisica, in ragione delle peculiarità del servizio, e sotto tale profilo l’impiego di un dipendente soggetto a detta tipologia di patologia esporrebbe i cittadini ed i colleghi a grave pericolo.

Ne consegue la infondatezza delle censure.

Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato.

Tuttavia, tenuto conto della complessità della vicenda in esame e dell’attinenza della stessa alla tutela del diritto alla salute, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *