T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 75 Condono Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Sig.ra S.F., odierna ricorrente, riferisce di essere proprietaria di un’unità immobiliare posta in Fiesole, Via delle Fontanelle n. 30 con annesso terreno coltivato.

La proprietà in questione ricade all’interno di un’area su cui insiste il vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939.

Su detto terreno la ricorrente ha costruito un manufatto abusivo (m. 3.0 x 7,5 x 2,20), destinato al deposito di attrezzi ed al ricovero di un trattore, nonché una tettoia destinata a creare un’area coperta per il parcheggio delle auto.

Per tali opere l’interessata in data 6 ottobre 1986 ha presentato domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985.

E’ stata, quindi, chiamata ad esprimersi sull’istanza, ai sensi della L.R. n. 52 del 1979 e della L.R. n. 24 del 1993, la Commissione Edilizia Integrata, la cui convocazione è stata comunicata ai singoli componenti con nota prot. n. 13992 del 16 giugno 1995.

In data 22 giugno 1995 si è riunita, dunque, la Commissione Edilizia Integrata la quale, come risulta dal verbale della seduta, dando atto del "previo invito prot. n. 13992 del 16.6.1995", così si è pronunciata sull’istanza della Sig.ra S.F.:

"all’unanimità parere favorevole per la struttura della tettoia, parere contrario per il box in lamiera in quanto l’intervento comporta danno ambientale".

Sulla base di tale parere della C.E.I., il Sindaco, in data 1° aprile 1996, con provvedimento prot. n. 10318, dopo aver integralmente richiamato il parere in questione, ha respinto "in parte l’istanza di condono edilizio n. 1754/86 presentata in data 6.10.1986, prot. Gen. 18247, modello 47/85 A n. 0524755501/2 dalla Sig.ra F.S.M.G., relativa alla posa in opera costruzione di un box lamiera prefabbricato, nel terreno posto in prossimità del numero civico 30 di Via delle Fontanelle a Fiesole, in quanto la Commissione Edilizia Integrata ha espresso parere contrario".

Avverso tale provvedimento la Sig.ra S.F. ha, quindi, proposto il ricorso in esame.

Con il primo e il quinto motivo la ricorrente lamenta che il suddetto parere della C.E.I. e il conseguente diniego di sanatoria sarebbero carenti di motivazione e di istruttoria, e che sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Le censure non possono essere condivise.

La motivazione del parere contrario per il box in lamiera, per quanto estremamente sintetica, non può definirsi stereotipa, e la condivisione del richiamato parere della C.E.I. è chiaramente espressa ed è incentrata sulla valutazione tecnicodiscrezionale che l’intervento attualmente considerato "costituisce danno ambientale"; valutazione che, considerata in relazione alla documentazione anche fotografica acclusa all’istanza di sanatoria, non evidenzia profili di travisamento o palese illogicità.

Quanto, poi, alla comunicazione di avvio del procedimento, la stessa non era nella specie necessaria, trattandosi di procedimento iniziato ad istanza di parte.

Né l’organo preposto alla tutela del vincolo è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, contrariamente a quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso, a fornire indicazioni circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, allorchè oggetto della valutazione è un progetto; in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già realizzate abusivamente, che vanno valutate per come si presentano; restano, d’altra parte, irrilevanti, atteso il carattere permanente dell’abuso, il decorso del tempo e l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel sanzionarlo (cfr., TAR Toscana, III, 4 marzo 2010 n. 625 e n.626).

Il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono, quindi, infondati.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione della legge reg. n. 52/1979 come modificata dalla legge reg. n. 24/1993, in particolare artt. 4, 5, 6 e 7; eccesso di potere per irregolare convocazione e composizione della commissione edilizia integrata, violazione del giusto procedimento, lamentando che a) non sarebbe stato ottemperato all’obbligo di affissione all’albo pretorio, con specificazione del titolare e della zona; b) il Sindaco non si sarebbe pronunciato prima sul vincolo, recependo o meno il parere della C.E.I., e poi sul condono ma l’abbia fatto contestualmente; c) la Commissione Edilizia Integrata non avrebbe espresso il proprio parere in modo distinto dall’ordinario parere della commissione edilizia, con presenza di almeno due membri aggregati e menzionando i voti espressi da questi ultimi e le relative motivazioni; d) la C.E.I. non sarebbe stata regolarmente convocata, per mancata iscrizione della pratica all’ordine del giorno.

Anche tale motivo è destituito di fondamento.

In particolare, quanto alla omessa affissione del parere della C.E.I. ed del provvedimento sindacale di diniego di sanatoria "all’Albo Pretorio con la specificazione del titolare e della località interessata", la doglianza non ha pregio, tenuto conto che le modalità di pubblicazione non rilevano ai fini della legittimità o meno degli atti amministrativi, ma tutt’al più ai fini della tempestività dell’impugnazione degli stessi.

Ugualmente infondato è, poi, il rilievo che il Sindaco avrebbe dovuto pronunciarsi sul vincolo paesaggistico con autonomo e distino provvedimento.

Dagli artt. 32 della legge n. 47/1985 e 4 della L.R. n. 52/1979 emerge, infatti, chiaramente che, ai fini dell’esame del condono edilizio, deve essere innanzitutto acquisito il parere della Commissione Edilizia Integrata; e, il recepimento di esso da parte del Sindaco comporta (oltre che il definitivo pronunciamento negativo sotto il profilo paesaggistico) anche, necessariamente, il diniego di condono edilizio, poiché il diniego medesimo costituisce conseguenza automatica del parere negativo dal punto di vista paesaggistico.

Pertanto, non sembra rispondere ad alcuna logica l’asserita necessità che le due determinazioni (la seconda necessariamente conseguente alla prima) siano contenute in due atti distinti.

Quanto, poi, agli ulteriori profili dedotti con il medesimo motivo di ricorso, gli stessi risultano, sulla scorta della documentazione versata in atti, destituiti di fondamento in punto di fatto.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di sanatoria per non essere stato preventivamente acquisito il parere della Commissione Edilizia.

La doglianza non ha pregio.

Il diniego di sanatoria, infatti, è stato preceduto dal parere reso dalla C.E.I. e ciò è ragione sufficiente per ritenere regolare l’attività istruttoria procedimentale posta in essere dal Comune.

Invero, come specificato in giurisprudenza (cfr., Cons. di Stato, sez. II, 19 ottobre 2005), il rilascio della concessione edilizia in sanatoria presuppone il parere della Commissione Edilizia nell’ipotesi di valutazioni squisitamente tecniche, per cui, allorchè, come nella fattispecie, i profili giuridici dell’abuso, legati agli aspetti di tutela del paesaggio, sono prevalenti, deve ragionevolmente dedursi che il solo parere della C.E.I. sia sufficiente a soddisfare gli adempimenti procedurali richiesti dalla normativa per la definizione delle domande di concessione edilizia in sanatoria (cfr., TAR Toscana, sez. III, 16 marzo 2009 n. 418).

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana – Sezione III, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 2000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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