Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 3183 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che l’Avv. C.P., con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia il 22 luglio 2008, ha proposto ricorso per cassazione per l’annullamento dell’ordinanza in data 11 luglio 2007 con cui, in esito ad un procedimento di volontaria giurisdizione, il Presidente del Tribunale di Rossano ha rigettato l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proposta contro il decreto di liquidazione del compenso in suo favore, nella qualità di difensore di un collaboratore di giustizia ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, i quali denunciano violazione di legge.

Considerato che, essendosi l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 svolta dinanzi al giudice designato secondo le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, il provvedimento era suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile, e ciò anche secondo l’orientamento giurisprudenziale anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3 settembre 2009, n. 19161 (v., in fattispecie identica, Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2010, n. 16770);

che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice che ha seguito il procedimento civile, è stato invece proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che, in particolare, il ricorso non è stato notificato ad alcuno ed i motivi, con i quali si denuncia violazione di legge, sono privi del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis cod. proc. civ.;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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