Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 19-01-2011, n. 1514 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Le p.o. B.E. e F.P. ricorrono avverso il provvedimento di archiviazione di cui in epigrafe, denunciando violazione di legge, a causa della mancata notifica della richiesta formulata dal p.m..

Il ricorso è fondato e va accolto.

L’omissione dell’adempimento integra nullità per la violazione delle prerogative delle p.l. che trovano consacrazione, nella specie, mediante il contraddittorio cartolare.

Ineludibile appare il dettato del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17, comma 2: "Copia della richiesta (di archiviazione del p.m.) è notificata alla p.o. che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione".

Il decreto impugnato va annullato senza rinvio.

Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Casal Monferrato per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Casal Monferrato per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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