Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 225 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dott. G., già dirigente della Regione Campania, ha richiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte in ritardo a titolo di indennità di funzione dirigenziale in applicazione dell’art.29 della l.r. n. 27 del 1984, da calcolarsi a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa.

Il Tar Campania, ritenendo che il diritto del ricorrente sia insorto al momento dell’entrata in vigore dell’art. 54 della l.r. n. 23 del 1989, che, recependo gli istituti giuridici ed economici risultanti dall’accordo nazionale per il triennio 1.1.1985- 31.12.1987, ha accordato l’indennità di prima qualifica dirigenziale ai dirigenti che in base ad atti formali di data certa risultassero investiti della direzione di strutture istituite nell’ambito dell’ordinamento regionale, ha riconosciuto a partire da tale data il diritto del dirigente alla percezione dell’indennità con carattere di certezza, liquidità ed esigibilità ed il relativo diritto alla corresponsione della maggior somma costituente danno da svalutazione maturatosi nel periodo tra l’entrata in vigore della l.r. n. 23 del 1989 e la data di effettiva erogazione del credito, con gli interessi legali calcolati secondo il tasso all’epoca vigente sull’importo rivalutato.

Propone appello la Regione Campania, assumendo che solo con l’adozione della delibera n. 5154 del 31.7.1990 ricognitiva delle strutture operanti nell’ambito dell’organizzazione amministrativa della Giunta regionale sarebbe sorto il diritto del ricorrente, in quanto il beneficio economico è derivato da un atto amministrativo costitutivo del diritto, con conseguente erroneità del riconoscimento degli accessori da data anteriore coincidente con l’entrata in vigore della L.R. n. 23/1989.

Si è costituito l’interessato controdeducendo all’appello.

All’udienza del 19.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La questione posta all’esame del Collegio concerne la spettanza o meno all’odierno appellato, già dirigente regionale, di somme a titolo di rivalutazione ed interessi sull’indennità di funzione prevista dall’articolo 54, 3° e 4° comma, della L.R. 16 novembre 1989, n. 23, per l’attività da questi asseritamente svolta quale dirigente, per il periodo precedente alla deliberazione n. 5154 del 31.7.1990, ricognitiva delle strutture regionali di livello dirigenziale.

A tal scopo rileva accertare se il diritto all’indennità discenda direttamente dalla legge ovvero sorga in virtù dell’atto amministrativo ricognitivo dei presupposti presi in considerazione dalla legge per l’attribuzione del beneficio.

A tale riguardo, giova richiamare la ricostruzione normativa già operata dalla IV Sezione con la decisione 12.8.2005 n. 4366: "L’art. 29, comma 3, lett. c), della L.R. 23 maggio 1984, n. 27 ("Nuovo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale") prevedeva l’istituzione in favore del personale inquadrato nella I qualifica dirigenziale con direzione di struttura organizzativa di 1° grado, l’indennità annua fissa, pari a lire tre milioni in dodici mensilità.

Identica norma era fissata dall’art. 34, comma 4, lett. c) del D.P.R. n. 268 del 1987, relativo al secondo rinnovo contrattuale, recepita dalla Campania con la L.R. 16 novembre 1989, n. 23 ("Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio 1985/1987"), che all’articolo 54 (rubricata "Norma transitoria"), dopo aver stabilito – al terzo comma – che la indennità per il personale del ruolo della Giunta e del Consiglio previste dalle lettere c) e d)…sarebbero state corrisposte ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che in base ad atti formali in data certa (decreti e/o ordinanze del Presidente, degli Assessori e dei Presidenti dei Comitati di controllo, di mera organizzazione e come tale già validi ed efficaci, deliberazioni di Giunta e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio) risultavano investiti di funzioni di direzione di strutture istituite nell’ambito dell’ordinamento regionale con gli atti predetti oltre a quelli previsti da leggi regionali o statali, al successivo quarto comma ne subordinava l’erogazione – all’art. 54, comma 4° – alla "data di entrata in vigore della Legge di recepimento dell’accordo (…nazionale per il periodo 1983/85) o dalla data di effettivo conferimento dell’incarico successivo".

Il ricordato terzo comma dell’articolo 54 è stato abrogato con decorrenza dal 1° ottobre 1990 dall’articolo 38, ottavo comma, della L.R. 4 luglio 1991, n. 12 ("Stato giuridico e trattamento economico del personale per il trienno 1988/1990"), a tenore del quale "la nuova disciplina dell’indennità di funzione, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, decorre dalla data di attribuzione delle funzioni correlate alle strutture o posizioni di prima e seconda qualifica dirigenziale previste dagli ordinamenti amministrativi del Consiglio regionale e della Giunta regionale riorganizzati nell’osservanza della L.R. 23 marzo 1984, n. 27".

Deve essere poi aggiunto che dal punto di vista della struttura burocratica regionale, la L.R. 14 maggio 1975, n. 29, proprio nel disciplinare l’assetto organizzativo dell’Ente, ne aveva suddiviso la struttura in servizi nominativamente previsti, che, a loro volta, a mente dell’art. 5 erano "articolati in uffici che saranno istituiti con una successiva Legge regionale".

Solo con la Legge 4 luglio 1991, n. 11, recante "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale" è stato delineato il quadro ed il funzionamento delle strutture organizzative regionali (anche in relazione al nuovo ordinamento delle qualifiche funzionali e dirigenziale contenute nella Legge n. 27 del 1984), prevedendosi, all’articolo 2 (Strutture organizzative) che le strutture organizzative della Giunta si articolano in A) Settori; b) Servizi e C) Sezioni.

E’ la stessa Legge che ha istituito i settori (art. 5, comma 2, individuandone anche le specifiche competenze, secondo quanto riportato nell’allegato A alla Legge stessa), stabilendo, altresì, che "a ciascun settore è preposto un Dirigente nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente o dell’Assessore in relazione alla sovrintendenza operativa spettante a ciascun amministratore" (terzo comma) e che "i dirigenti dei settori devono appartenere alla II qualifica funzionale dirigenziale di cui alla L.R. 23 maggio 1984,. 27" (quarto comma)."

Ciò premesso, deve confermarsi l’orientamento secondo cui non può ritenersi che sussistesse per i dipendenti incaricati di svolgere funzioni di dirigenza un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione della indennità prevista dall’articolo 29 della L.R. 23 maggio 1984, n. 27, e dall’articolo 54 della L.R. 16 novembre 1989, n. 23 fino a quando esso non fosse stato riconosciuto per effetto di un atto autoritativo dell’amministrazione, nella specie consistente nella deliberazione n. 5154 del 31.7.1990 ricognitiva delle strutture operanti nell’ambito dell’organizzazione amministrativa della Giunta regionale, all’epoca non ancora normativamente delineate.

Deve infatti ritenersi che l’art. 54 della l.r. n. 23 del 1989, in mancanza di una normativa regionale sulla organizzazione delle strutture regionale e quindi sulla obiettiva individuazione delle funzioni svolte da personale di qualifica inferiore, prevedesse soltanto i presupposti affinché il personale che ne fosse in possesso potesse aspirare alla valutazione della propria posizione da parte dell’Amministrazione regionale ai fini della liquidazione dell’indennità stessa, affidando alla valutazione dell’amministrazione – con ampio potere discrezionale nello stabilire in concreto se effettivamente il dipendente avesse la direzione del tipo di struttura richiesto dalla Legge per la corresponsione dell’indennità – il riconoscimento del diritto all’ indennità che, quindi, trovava origine non direttamente nella legge, bensì nel predetto provvedimento amministrativo (di carattere costitutivo e non ricognitivo).

L’appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie

e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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