Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 3182 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che l’Avv. G.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucera in data 21 agosto 2008, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta contro il decreto che aveva respinto l’istanza di liquidazione delle competenze maturate per il patrocinio prestato in qualità di difensore d’ufficio di A. K. nell’ambito di un procedimento penale;

che il ricorso per cassazione, depositato nella cancelleria del giudice a quo, è affidato a un motivo.

Considerato che, essendosi l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 svolta dinanzi al giudice designato secondo le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, il provvedimento era suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile, e ciò anche secondo l’orientamento giurisprudenziale anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3 settembre 2009, n. 19161 (v., in fattispecie identica, Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2010, n. 16770);

che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice che ha seguito il procedimento civile, è stato invece proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che, in particolare, il ricorso non è stato notificato, a cura del ricorrente, ad alcuno;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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