Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 19-01-2011, n. 1513

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

D.L., p.o., ricorre tramite il difensore avverso il decreto di archiviazione in epigrafe, lamentando la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, in difetto della notifica della richiesta avanzata dal p.m..

La censura è fondata, non essendo stato effettuato l’adempimento prescritto.

Di qui la nullità ex art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5, in ragione della lesione di prerogative essenziali della p.l..

Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio.

Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Treviso per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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