Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 19-01-2011, n. 1553 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con provvedimento in data 18 settembre 2009, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma procedeva, quale giudice dell’esecuzione e su istanza di parte, alla correzione di errore materiale relativamente alla sentenza di condanna, emessa in data 24 giugno 2009, nei confronti di P.P. in quanto mancante, nella parte riproducente il dispositivo, della somma liquidata quale provvisionale in favore della parte civile.

Il Giudice dava atto che l’omissione era frutto di mero errore materiale desumibile dal confronto con gli altri atti del procedimento e, segnatamente, con il dispositivo letto in udienza ed il corpo della motivazione.

Disponeva, di conseguenza la correzione della predetta sentenza.

Avverso il provvedimento il P. proponeva ricorso per cassazione lamentando che il Giudice non aveva utilizzato la particolare procedura di cui all’art. 130 c.p.p..

Il ricorso veniva accolto e, con pronuncia in data 21 aprile 2010, il provvedimento veniva annullato con rinvio al Tribunale di Roma.

Instauratosi, di conseguenza, il procedimento di cui all’art. 130 c.p.p. innanzi al G.I.P. di Roma, questi, con provvedimento in data 30 giugno 2010, ritenuto che, in base al combinato disposto degli artt. 130 e 619 c.p.p. il giudice competente ad effettuare la correzione fosse quello dell’impugnazione, dichiarava la propria incompetenza disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

Il giudice di merito ha correttamente declinato la propria competenza in quanto, all’odierna udienza, questa Sezione ha separatamente giudicato sul ricorso del P., rigettandolo.

Rilevato che il ricorso non è stato dichiarato inammissibile, può quindi disporsi la richiesta correzione di errore materiale trattandosi di mero lapsus calami emendabile con la relativa procedura.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale relativamente alla sentenza di condanna n. 1547/09 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma il 24/6/2009 nei confronti di P.P. mediante inserimento nel dispositivo, dopo le parole "giudice civile competente" delle parole "lo condanna al pagamento della somma di Euro 70.000 che liquida a titolo di provvisionale che dichiara immediatamente esecutiva".

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