MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 22 settembre 2009 Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ – 24) con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, prima e seconda tranche

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
del tesoro

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso d’interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso
articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della
Direzione II del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2
della legge 3 agosto 2009, n.121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 21
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi gia’ effettuati, a
112.929 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da
effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero
coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ – 24»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una prima tranche di «CTZ – 24», con
decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, fino
all’importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinarsi a
sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell’asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera’ dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti
articoli e’ disposta automaticamente l’emissione della seconda
tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento
dell’ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita’ di cui ai
successivi articoli 12 e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all’esecuzione delle relative
operazioni.

Art. 2.

L’importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui
al presente decreto e’ di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili
a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a
godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante
all’asta, al fine di regolare i certificati assegnati, puo’ avvalersi
di un altro intermediario il cui nominativo dovra’ essere comunicato
alla Banca d’Italia, secondo la normativa e attenendosi alle
modalita’ dalla stessa stabilite.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari
accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i
sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita’ ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verra’ effettuato in unica
soluzione il 30 settembre 2011, tenendo conto delle disposizioni di
cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e
del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui
all’art. 16 del presente decreto.
Ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell’emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all’asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti, purche’ abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento di cui all’art. 1 comma 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui
all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell’Albo istituito presso la Banca d’Italia di
cui all’art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto
esercitino le attivita’ di cui all’art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel
territorio della Repubblica, purche’ risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all’asta anche in
quanto esercitino le attivita’ di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia
rilasciata d’intesa con la CONSOB ai sensi dell’art.16 comma 4 del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa’ di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
nell’Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell’art. 20, comma 1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1,
iscritte nell’apposito elenco allegato a detto Albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d’Italia e’ autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L’esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei
certificati di cui al presente decreto e’ affidata alla Banca
d’Italia.
I rapporti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la
Banca d’Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati
dalle norme contenute nell’apposita convenzione stipulata in data 10
marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara’ riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento
dello 0,20 per cento, calcolata sull’ammontare nominale sottoscritto,
in relazione all’impegno di non applicare alcun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
Detta provvigione verra’ corrisposta, per il tramite della Banca
d’Italia, all’atto del versamento presso la Sezione di Roma della
Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli
sottoscritti.
L’ammontare della provvigione sara’ scritturato dalle Sezioni di
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara’ carico al capitolo
2247 (unita’ previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109)
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per l’anno finanziario 2009.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11469&tmstp=1255071819283

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