Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 220

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Le associazioni ambientaliste indicate in epigrafe hanno impugnato l’ordinanza n. 1350 del 10 luglio 2007, con la quale l’amministrazione provinciale di Pistoia ha rilasciato alla società P. l’autorizzazione integrata ambientale per l’ampliamento della discarica gestita nel Comune di Serravalle Pistoiese, località Fosso del Cassero. Hanno altresì impugnato l’ordinanza n. 7 del 4 gennaio 2007, con cui la medesima amministrazione ha stabilito di non sottoporre il progetto di ampliamento della discarica a procedura di v.i.a., unitamente ai verbali della conferenza di servizi e il parere favorevole dell’Ufficio regionale per la tutela dell’acqua e del territorio di Pistoia e Prato del 2 luglio 2007, nonchè la deliberazione del consiglio comunale di Serravalle Pistoiese n. 10 del 1 marzo 2007.

Essi hanno lamentato che -nonostante la portata della discarica sia stata aumentata sino a raggiungere il volume di m.c. 1. 550.000 di rifiuti, provenienti anche da altri ambiti territoriali, sino a raggiungere un quantitativo complessivo di rifiuti pari a m. c. 3.000.000 e con un incremento della superficie interessata sino a 160.000 m.q.- è stata esclusa la necessità del procedimento di v.i.a., relativamente al progetto di ampliamento presentato dall’impresa resistente sulla base del presupposto che nella specie non vi era incidenza sull’ambiente in virtù delle prescrizioni imposte al progetto. Hanno altresì lamentato che l’impresa gestore ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale nonostante il progetto ricadesse in area a sensibilità paesaggistica e idrogeologica elevata e risultasse in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.

2. Il Tar ha rigettato il ricorso.

3. Le medesime associazioni hanno proposto appello, deducendo: 1) che, essendo emerso il sicuro impatto ambientale del progetto di ampliamento, era indispensabile raccogliere ulteriori informazioni per accertare l’esatta portata dell’impatto ambientale del progetto, avviando la procedura di v.i.a., ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale n. 79/1998; 2) che vi è stata violazione degli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale Toscana n. 1/2005, in quanto la realizzazione dell’ampliamento doveva essere preceduta dalla modifica degli strumenti urbanistici vigenti da attuarsi attraverso il modulo procedimentale previsto dalle norme indicate, non potendo ritenersi sufficiente l’effetto di variante degli strumenti urbanistici previsto dall’articolo 208, comma 6, del Codice dell’ambiente; 3) che ha errato il Tribunale nel non ritenere necessario, nonostante la perizia di parte rimessa in causa, l’ulteriore accertamento peritale per verificare l’indice di pericolosità, non potendosi ritenere sufficienti le indagini svolte dall’ufficio tecnico regionale, laddove esso viene fissato a 3 e non a 4.

4. L’appello non è fondato.

4.1. In ordine al primo motivo, la Sezione condivide quanto ritenuto dal giudice di primo grado, in quanto l’autorità competente ha escluso il progetto dalla procedura di v.i.a., imponendo specifiche prescrizioni finalizzate alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente, peraltro indicate nello stesso progetto, avvalendosi della possibilità offertale dall’articolo 11, comma 8, della legge regionale n. 79/1998. Tale valutazione impinge nella discrezionalità tecnica. Pertanto la scelta può essere sindacata solo quando ricorra illogicità evidente, contraddittorietà o manifesta irrazionalità.

Nel caso di specie, non solo non ricorrono dette ipotesi, ma la scelta è suffragata dalle risultanze della conferenza di servizi del 9 novembre 2006. La serietà della scelta è confermata anche dal fatto che l’amministrazione si è riservata di verificare l’osservanza delle prescrizioni attraverso una successiva e necessaria fase di monitoraggio.

In aggiunta a quanto ritenuto dal Tar, la Sezione osserva che nel caso di specie non poteva che applicarsi l’ipotesi di cui al n. 2, e non il n. 3, della legge regionale n.79/1988, in quanto gli impatti critici erano conosciuti e indicati dalla stessa impresa appellata, mentre la seconda ipotesi ricorre quando gli impatti critici non siano conosciuti e quindi sia necessario avviare la procedura di v.i.a. dove si raccolgono ulteriori informazioni.

Pertanto l’amministrazione era stata messa nella condizione di valutare o meno la congruità delle prescrizioni offerte al fine di mitigare l’impatto ambientale. Tale valutazione è immune dai vizi rilevabili in sede di legittimità.

7.2. E’ infondato anche il secondo motivo d’appello, in quanto nella fattispecie, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006, trattandosi di norma speciale nazionale, sopravvenuta alla precedente legge regionale. Tale norma consente di derogare agli strumenti urbanistici vigenti.

7.3. E’ infondato anche il terzo motivo d’appello, in quanto, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’amministrazione, nel fare riferimento al parere dell’ufficio regionale del 2 luglio 2007, nel quale è affermato che l’ampliamento si inserisce in zona a massima pericolosità geomorfologica tre e non quattro, ha fondato la propria decisione su un parere tecnico emanato da un organo altamente specializzato, rispetto al quale la perizia di parte non è idonea a dimostrare lo stato di estrema pericolosità di dissesto idrogeologico ipotizzato dalle associazioni appellante.

8. In conclusione l’appello va rigettato la sentenza va interamente confermata anche nelle motivazioni svolte.

9. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del grado del giudizio, che vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta

l "appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro quattromila (4.000.00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *