Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 3174 Spese della comunione e del condominio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con distinti atti di citazione P.M., G.M., M.L. e R.G. proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi emesso dal pretore di Imperia con i quali era stato loro intimato di pagare al Residence Veracruz le somme rispettivamente indicate nei singoli decreti a titolo di oneri condominiali relativi alla gestione e manutenzione di asseriti beni comuni. Gli opponenti sollevavano numerose eccezioni in fatto e in diritto e deducendo, tra l’altro, di non essere comproprietari dei detti pretesi beni comuni.

Il Residence Veracruz, costituitosi, chiedeva il rigetto delle opposizioni sostenendone l’infondatezza.

Le opposizioni venivano riunite e, dopo l’istituzione del giudice unico e l’entrata in vigore della L. n. 479 del 1999, veniva disposta la trasmissione del fascicolo al giudice di pace di Imperia il quale, con sentenza 22/8/2002, rigettava le opposizioni dichiarando la propria incompetenza a conoscere le domande svolte dalle parti relative all’accertamento della qualità di comproprietari degli opponenti perchè di competenza del tribunale.

Avverso la detta sentenza gli opponenti proponevano appello chiedendo anche la nullità de capo della pronuncia con la quale il giudice di pace aveva rimesso al tribunale la risoluzione della questione relativa alla qualità di condomini di essi appellanti.

Il Residence Veracruz resisteva al gravame e proponeva appello incidentale.

Con sentenza 28/12/2004 il tribunale di Imperia: dichiarava inammissibili l’appello principale e quello incidentale aventi ad oggetto la dichiarazione di incompetenza a conoscere delle domande svolte dalle parti relative all’accertamento della qualità di comproprietari degli opponenti; revocava, in riforma dell’impugnata decisione, i decreti ingiuntivi opposti; rigettava la domanda degli appellanti di risarcimento danni ex articolo 96 c.p.c. La corte di appello, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che il giudice di pace, anche a causa delle errata individuazione delle conclusioni formulate dagli opponenti, aveva operato una scissione dell’unica, domanda proposta da questi ultimi – e che era diretta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del credito vantato dal Residence Veracruz e la conseguente revoca del decreto opposto – distinguendo tra una domanda diretta ad ottenere la revoca del decreto opposto, una domanda di accertamento dell’inesistenza del credito per non essere gli opponenti condomini e una domanda di accertamento negativo di tale qualità; che il giudice di pace aveva anche ritenuto di individuare una domanda del Residence di accertamento della qualità di comproprietari degli appellanti; che il giudice di pace aveva ritenuto di poter pronunciare nel merito dell’opposizione ai decreti ingiuntivi prescindendo da ogni considerazione in ordine alla questione della condominialità; che il primo giudice poi, decidendo su più domande, aveva emesso più pronunce, una di rigetto nel merito e l’altra di incompetenza; che il mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza del giudice di pace andava individuato in base alla pronuncia a prescindere dalla sua correttezza; che il capo relativo alla competenza era impugnabile solo con il regolamento di competenza dovendosi applicare la disciplina operante per il giudizio pretorile prima della novella del 1990 trattandosi di giudizio pervenuto al giudice di pace L. n. 479 del 1999, ex art. 1 e proseguito secondo la disciplina del vecchio rito pretorile; che quindi l’appello principale e quello incidentale avverso la pronuncia di incompetenza andavano dichiarati inammissibili; che gli appellanti principali avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto di confermare i decreti opposti in assenza di impugnazione delle delibere condominiali; che gli appellanti a-vevano esposto le ragioni concrete poste a base della richiesta di riesame sviluppando argomentazioni idonee a contrastare la motivazione della sentenza impugnata; che quindi era infondata l’eccezione dell’appellato di inammissibilità dell’appello per difetto di esposizione di motivi specifici; che il motivo di appello era fondato in quanto il giudice di pace aveva errato nel non revocare i decreti opposti sol perchè gli opponenti non avevano impugnato le delibere condominiali sulle quali si fondavano i decreti; che occorreva invece accertare la fondatezza o meno dell’asserzione degli opponenti di non essere condomini; che l’esame di tale questione non era precluso dalla pronuncia di incompetenza che era stata emessa esaminando la domanda di accertamento negativo della qualità di condomini, ritenuta autonoma rispetto a quella di revoca dei decreti ingiuntivi; che l’accertamento della fondatezza delle detta asserzione degli opponenti non richiedeva la partecipazione di tutti i condomini, trattandosi di un accertamento avente carattere incidentale; che, alla luce della acquisita documentazione, doveva concludersi che le palazzine (OMISSIS) non facevano parte del preteso supercondominio Residence Veraeruz; che, al contrario di quanto prospettato dall’appellato, il titolo costitutivo di tale supercondominio non poteva essere rinvenuto ne regolamento dei condomini delle citate palazzine o in quello generale del Residence Veraeruz essendo la funzione del regolamento di condominio quella di disciplinare l’uso della cose comuni e non di costituire titolo idoneo a porre in condominio determinati beni e ciò per la necessaria preesistenza della pluriappartenenza dei beni; che il regolamento non poteva porre in comunione beni privi di tale carattere di pluriappartenenza; che. come risultava pacifico, le società Marina di Cipressa e Immobiliare Costa Brava non erano proprietarie nè dei terreni sui quali erano stati edificati i servizi comuni, nè di detti servizi comuni; che i terreni appartenevano alle società Costa del Sol e Costamar per cui la Marina di Cipressa e la Immobiliare Costa Brava non potevano trasferire ai singoli acquirenti ciò che atteneva ai detti servizi comuni; che non si poteva ravvisare il momento di costituzione del supercondominio in quello della vendita degli appartamenti ai singoli acquirenti necessitando a tal fine la partecipazione della volontà dei singoli compratori e il consenso di tutti i soggetti proprietari;

che ciò non risultava essere avvenuto; che non vi era alcun espresso riferimento alla quota dei servizi comuni nel regolamento condominiale particolare nel quale erano contenute precisazioni relative alle sole parti comuni delle unità immobiliari (OMISSIS); che la scarna elencazione dei servizi comuni non poteva essere reputata quale contenuto di una inesistente fattispecie negoziale plurisoggettiva; che al tempo dei singoli atti di acquisto l’investitura del R. dell’incarico di legale rappresentante delle società si risolveva al più in un mero incarico di redazione di un progetto delle cose che avrebbero potuto (e non dovuto) essere poste in comune, cose oggetto di una sommaria enumerazione nell’allegato A ai contratti; che nè nell’atto di acquisto, nè nei regolamenti di tutte le palazzine, era rilevabile una pluralità di consensi convergenti nella costituzione del Residence VeraCruz; che nessuna idoneità costitutiva – traslativa era attribuibile al regolamento generale redatto dal R. nel 1993; che non era vincolante l’accettazione preventiva di un regolamento condominiale futuro; che pertanto si trattava di un regolamento condominiale deputato a regolare cose che comuni non erano; che era infondato il richiamo dell’appellante alla ed. presunzione di proprietà comune di cui all’art. 1117 c.c. posto che le strutture in questione erano state costruite sui terreni della Costamar e della Costa del Sol con conseguente impossibilità di attribuire a regolamento condominiale redatto dal R. il valore di un negozio di accertamento della comunanza di determinate cose ai sensi dell’art. 1117 c.c., impossibilità dovuta all’ulteriore constatazione della necessità per un valido accertamento della provenienza dal titolare dei diritto e non da un terzo; che alla stregua delle considerazioni esposte doveva concludersi che gli appellanti non erano condomini del Residence Veracruz e che, pertanto, le spese condominiali richieste dall’appellato, in virtù di tale asserita qualità, non erano dovute; che la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dagli appellanti principali era infondata.

La cassazione della sentenza del tribunale di Imperia è stata chiesta dal Residence Veracruz con ricorso affidato a dodici motivi.

Hanno resistito con controricorso P.M., G.M., M.L. e R.G. che hanno proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

In via preliminare va rilevato che il ricorrente principale condominio Residence veracruz ha depositato copia del verbale dell’assemblea condominiale nel corso della quale è stato deliberato: a) di ratificare l’operato dell’amministratore per quanto dallo stesso svolto in merito alle azioni promosse nei confronti di alcuni condomini delle palazzine (OMISSIS); b) "di conferire mandato all’amministratore di proporre ricorso per cassazione nei confronti delle sentenza n. 355/04; 356/04; 371/04 dando mandato al legale"; c) di conferire ampio mandato all’amministratore "per tutto quanto possa occorrere".

La detta delibera – secondo quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 8/8/2010 n. 18331 – vale sia a sanare, con effetti ex tunc, l’operato dell’amministratore del Residence Vera Cruz il quale aveva proposto ricorso senza autorizzazione dell’assemblea condominiale, sia a paralizzare la dedotta eccezione di inammissibilità del ricorso principale per inammissibilità della costituzione in giudizio o dell’impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso il Residence Vera Cruz denuncia error in procedendo in relazione alla enunciata mancata proposizione del regolamento necessario di competenza e vizi di motivazione. Deduce il ricorrente che il giudice di secondo grado – avendo dichiarato inammissibili l’appello principale e quello incidentale in relazione al capo della sentenza del giudice di pace di declaratoria di incompetenza impugnabile solo con il regolamento di competenza e non con l’appello – avrebbe dovuto conseguentemente confermare la pronuncia di rigetto delle opposizioni ai decreti ingiuntivi in questione stante la pregiudizialità tra le delibere (mai impugnate) relative al riparto delle spese ed il pagamento degli oneri condominiali. La corte di merito ha affrontato questioni legate alla titolarità dei beni comuni in capo agli opponenti e ritenute sottratte alla competenza del tribunale.

Con il secondo motivo i ricorrente denuncia error in procedendo in relazione alla enunciata impugnazione da parte degli appellanti e dell’appellato della pronuncia di incompetenza de giudice di pace – e conseguente vizio di motivazione – sostenendo che la declaratoria di incompetenza non era stata impugnata da nessuna parte nè con il regolamento di competenza, nè con l’appello. Pertanto sul punto si era formato il giudicato.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello, rilevato che gli opponenti non avevano proposto gravame avverso la pronuncia di incompetenza, avrebbe dovuto respingere in toto l’impugnazione avente ad oggetto argomentazioni comunque escluse dalla decisione di incompetenza.

I tre motivi di ricorso – collegati e connessi – sono infondati sia perchè in netto ed insanabile contrasto con la corretta ed ineccepibile interpretazione che la corte di appello (nell’ambito dei compiti istituzionalmente affidati al giudice dell’impugnazione) ha dato alla sentenza di primo grado, sia e principalmente per l’erronea conseguenza attribuita dal ricorrente al mancata rituale impugnazione del capo della detta sentenza concernente la dichiarazione di incompetenza "a conoscere delle domande svolte dalle parti relative all’accertamento della qualità di comproprietario degli opponenti" (punto 1 del dispositivo della sentenza di appello).

Al riguardo va richiamato quanto affermato nella sentenza impugnata e sopra riportato – a proposito della differenza tra la domanda di accertamento negativo della qualità di condomini degli appellanti e la domanda "autonoma" di revoca dei decreti ingiuntivi opposti per infondatezza nel merito della richiesta del Residence essendo insussistente il credito vantato da quest’ultimo in mancanza dei necessari presupposti in fatto e in diritto. La detta "autonoma" domanda degli opponenti – appellanti non poteva non essere esaminata dalla corte di appello indipendentemente ed a prescindere dalla mancata rituale impugnativa della pronuncia di incompetenza emessa dal giudice di pace.

Con il quarto motivo il Residence Veracruz denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello non ha preso in alcuna considerazione le ripetute doglianze sollevate da esso Residence relative alle modifiche delle domande e delle conclusioni operate dagli opponenti in primo grado e reiterate in appello. La detta doglianza è palese ed è sufficiente al riguardo confrontare le conclusioni riportate nell’atto di appello con quelle iniziali contenute negli atti di opposizione.

Con il quinto motivo del ricorso principale il Residence Veracruz denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. deducendo che l’appello come articolato dagli opponenti – appellanti si caratterizzava per la genericità delle enunciazioni svolte, disaggregate e non pertinenti, tanto da impedire l’individuazione delle concrete ragioni del gravame con riferimento alla pronuncia impugnata. La laconica motivazione addotta al riguardo dal tribunale è insufficiente e contraddittoria posto che gli appellanti non avevano trasfuso nell’atto di gravame i contenuti della citazione originaria bensì avevano introdotto altre questioni nemmeno svolte in primo grado.

Con il sesto motivo il Residence Veracruz denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. e vizi di motivazione sostenendo che l’atto di appello conteneva una serie di domande nuove (nel dettaglio indicate dal ricorrente) non evidenziate dal giudice di secondo grado. Tali domande, peraltro, coinvolgevano soggetti estranei alla vertenza.

La connessione tra le dette censure – in quanto relative entrambe al contenuto dell’atto di gravame come predisposto dagli appellanti – ne comporta l’esame congiunto al cui esito la Corte esprime il giudizio di non fondatezza dei motivi di ricorso in questione.

Tali motivi sono il frutto di una non attenta e non corretta lettura dell’atto di appello il cui esame è consentito in questa sede di legittimità attesa la natura – in procedendo – dei vizi denunciati.

Va innanzitutto osservato che. come più volte affermato da questa Corte, l’onere di riproposizione, previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 2 concerne soltanto le eccezioni in senso proprio e non riguarda gli argomenti difensivi e le relative prospettazioni giuridiche, proprio perchè questi debbono sempre ritenersi implicitamente sottoposti al giudice di secondo grado, attraverso la proposizione dell’appello o con l’istanza di rigetto dell’impugnazione. Il che, in particolare, deve ritenersi con riferimento alle contestazioni dell’esistenza del fatto costitutivo della domanda, da considerarsi implicitamente ricomprese – fatta eccezione per le ipotesi in cui attengano i punti esaminati e decisi in primo grado – nella richiesta di rigetto dell’appello, formulata dall’appellato vittorioso in primo grado (sentenza 22/5/2001 n. 6957).

Inoltre, per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame richiesto dall’art. 342 c.p.c., occorre indicare nell’atto di appello, anche mediante un’esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado. Non è necessario peraltro che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi, che si collega alla scelta che l’appellante ha di completare ed integrare le difese con il solo limite del rispetto della norma dell’art. 345 c.p.c. Ciò premesso va rilevato che, per quanto riguarda l’asserita genericità dei motivi di appello, è sufficiente il richiamo a quanto in proposito affermato nella sentenza impugnata dal tribunale il quale ha messo in evidenza che gli appellanti – oltre a ribadire tutte le tesi in fatto e in diritto poste a base delle opposizioni ai decreti ingiuntivi in questione – con le doglianze mosse alla sentenza de giudice di pace avevano specificamente censurato la motivazione di tale sentenza sviluppando sul punto idonee argomentazioni.

Da quanto precede deriva l’infondatezza anche della censura relativa alla denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c. atteso che il tribunale ha accolto l’appello per ragioni esposte nell’atto di gravame concernenti questioni rientranti nell’ambito del thema decidendum del giudizio di secondo grado che deve ritenersi esteso anche alla valutazione delle risultanze processuali relative a primo grado aventi ad oggetto le circostanze di fatto richiamate dal giudice del gravame a fondamento dell’accoglimento delle proposte opposizioni ai decreti ingiuntivi in questione.

Il tribunale non ha quindi violato il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" avendo fondato la propria decisione prendendo in esame le risultanze processuali in quanto in rapporto di diretta connessione con la problematica centrale relativa alla contestazione della comproprietà dei beni e servizi comuni in questione, problematica in ordine alla quale l’appellante aveva nell’atto di gravame illustrato ulteriori argomenti meramente illustrativi ed aggiuntivi rispetto a quanto già dedotto in primo grado.

Va aggiunto che gli appellanti con l’atto di gravame – al contrario di quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso – non hanno fatto altro che sollevare eccezioni in merito alla infondatezza del diritto di credito vantato dalla controparte e dal complesso della motivazione della sentenza impugnata emerge con evidenza che la corte di appello ha implicita mane, ma chiaramente, ritenuto di non condividere le eccezioni dell’appellato in merito alla asserita novità delle eccezioni sollevate nell’atto di gravame.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione e errore in procedendo lamentando l’errore commesso dal tribunale nel non affrontare – nemmeno "incidenter tantum" – la questione relativa alla non comproprietà dei beni comuni ritenendo che tale accertamento avrebbe prodotto conseguenze giuridiche rispetto a soggetti estranei alla vertenza. Al riguardo il giudice di appello ha affrontato la questione in modo contraddittorio da un lato ritenendo che gli appellanti non avevano chiesto una pronuncia con efficacia di giudicato e da altro lato giungendo ad asserire che le palazzine in questione non erano parte del supercondominio Residence. Gli appellanti, invece, con le proprie domande nuove avevano chiesto un provvedimento positivo che andava ben oltre il rigetto della domanda proposta nei loro confronti da esso Residence.

Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza conseguente alla violazione dell’art. 102 c.p.c. sostenendo che la domanda degli opponenti, volta anche all’accertamento negativo destinato a valere erga omnes, comportava la necessità di evocare in giudizio tutti i condomini dell’intero complesso residenziale.

Con il nono motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c. deducendo che, anche a voler considerare come eccezione riconvenzionale quella proposta dagli appellanti volta all’accertamento negativo di essere comproprietari dei beni comuni in questione, tale accertamento non poteva avvenire – neppure incidenter tantum – senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del complesso residenziale.

Con il decimo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza sostenendo che l’amministratore di esso Residence è sfornito di legittimazione processuale con riferimento all’indagine relativa alla comproprietà dei beni comuni in ordine alla quale unici legittimati sono i comproprietari di tali beni, ossia i condomini del Residence.

Gli appellanti sono poi sforniti di legittimazione nel proporre domande per le palazzine (OMISSIS).

La Corte rileva l’infondatezza delle dette numerose censure (in parte ripetitive) che, per evidenti ragioni di ordine logico, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte – quale più quale meno sia pur sotto profili e aspetti diversi – questioni collegate concernenti: la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, l’interpretazione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, l’interpretazione dell’atto di appello, l’individuazione del thema decidendum, la differenza tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale.

Occorre premettere che nella giurisprudenza di legittimità sono pacifici i seguenti principi che il Collegio condivide e ribadisce:

– nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, perchè è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l’opponente miri ad evidenziare l’inesistenza, l’invalidità o comunque la non azionabilità del credilo vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano altrettante eccezioni (sentenza 22/4/2003 n. 6421);

– l’opposizione avverso i decreto ingiuntivo non costituisce azione d’impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall’opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) (sentenza 19/5/2000 n. 6528);

– in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che il disposto dell’art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l’opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l’opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l’ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta (sentenza 1/3/2007 n. 4800);

– il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (sentenza 22/5/2008 n. 13085);

– l’interpretazione della domanda e l’ampiezza del suo contenuto rientra tra i compiti affidati al giudice del merito (sentenza 28/11/2007 n. 24742):

– al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti: pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo. dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo, ma restano limitati alle parti in causa (sentenza 26/7/2006 n. 17027);

– ricorre l’ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una contro – domanda e cioè chieda un provvedimento positivo sfavorevole all’attore che va oltre il rigetto della domanda principale. Resta invece nell’ambito dell’eccezione l’istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto ai solo scopo di escludere l’efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall’attore. ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda (sentenza 2/4/1997 n. 2860);

– la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare, se l’eccezione è proposta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (sentenza 2/7/2001 n. 8894).

Ciò posto va osservato che nella specie il tribunale ha applicato in modo corretto i detti principi giurisprudenziali ed ha coerentemente accolto l’appello proposto dagli opponenti ritenendo fondate le tesi difensive dagli stessi sviluppate negli atti di opposizione a decreto ingiuntivo – ampiamente riportate nella parte narrativa della sentenza impugnata – richiamate e ribadite dagli opponenti-appellanti nel giudizio di gravame.

Con le dette tesi difensive gli opponenti avevano in sostanza – e con ampie ed articolate argomentazioni in fatto e in diritto – contestato di essere comproprietari dei beni e dei servizi ai quali si riferiva il decreto ingiuntivo opposto e per la cui gestione e manutenzione il Residence Veracruz aveva chiesto il pagamento degli oneri condominiali.

Di fronte a queste contestazioni incombeva all’opposto Residence Veracruz fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti degli opponenti.

Il tribunale ha ritenuto non offerta la detta prova ed è pervenuto a tale conclusione dando conto del suo convincimento con ampia e convincente motivazione sopra riportata nella parte espositiva che precede.

Le censure al riguardo mosse dal Residence Veracruz con i motivi in e- same sono tutte infondate posto che gli appellanti – sostenendo con gli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi di non essere comproprietari dei beni e dei servizi in questione – non hanno proposto una domanda riconvenzionale limitandosi a sollevare una eccezione volta a paralizzare la domanda del Residence.

Va peraltro segnalato che gli opponenti con gli atti di opposizione dovevano citare solo l’opposto e non altri e al più potevano solo chiedere di essere autorizzati a chiamare in causa i condomini ritenuti dal ricorrente litisconsorzi necessari. Pertanto, anche a voler ravvisare nella tesi degli opponenti una domanda riconvenzionale, non avendo gli stessi formulato tale richiesta di chiamare in causa eventuali litisconsorzi necessari, la detta domanda doveva in ogni caso essere considerata come una valida eccezione che il giudice dell’opposizione era tenuto ad esaminare al fine dell’accertamento della fondatezza o meno del diritto di credito fatto valere dal Residence con i decreti ingiuntivi opposti.

Per esaminare la detta eccezione il tribunale non doveva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini dei condomini delle varie palazzine e del supercondominio Residence Veracruz.

Va altresì evidenziato che. come più volte affermato da questa Corte, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare, se l’eccezione (come appunto nella specie) è proposta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione. Tale indicazione non è ravvisabile nei motivi di ricorso in esame non avendo il Residence Veracruz dedotto che il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della sollevata eccezione emergevano, con ogni evidenza, dagli atti del processo di merito: detta deduzione era invece necessaria onde evitare la necessità di nuove prove e di svolgimento di ulteriori attività, vietate in sede di legittimità.

Per quanto riguarda poi la censura circa l’asserito difetto di legittimazione passiva dell’amministratore del Residence Veracruz (sesto motivo) è sufficiente rilevare che gli opponenti non potevano che notificare gli atti di opposizione al soggetto che aveva chiesto ed ottenuto i decreti ingiuntivi in questione.

Con l’undicesimo decimo motivo il ricorrente denuncia: nullità della sentenza; vizio di ultra petizione; error in procedendo. Ad avviso del Residence il tribunale ha affrontato argomenti del tutto nuovi (nel dettaglio indicati) in quanto non contenuti nell’appello e nelle difese degli appellanti.

La censura è palesemente infondata come risulta agevolmente sia da quanto sopra esposto esaminando gli altri motivi di ricorso, sia dalla stessa lettura della sentenza impugnata nella cui parte narrativa sono stati riportati lutti t motivi che gli opponenti avevano sviluppato nell’atto di opposizione ai decreti ingiuntivi con riferimento a documenti a sostegno e confermativi dei detti motivi.

Tali motivi sono stati riproposti dall’appellante nell’atto di gravame e ritenuti fondati dal tribunale il quale quindi ha posto a base della decisione impugnata quanto dedotto dagli opponenti in primo grado e ribadito in sede di gravame senza estendere l’indagine a rilevanti e decisive questioni in fatto e in diritto non prospettate e non dibattute dalle parti. I fatti, gli argomenti, gli atti richiamati dal ricorrente nei motivi in esame non rivestono alcun carattere di decisività e sono ininfluenti ai fini del convincimento del tribunale.

Con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che il decreto ingiuntivo in questione è stato ottenuto in forza di delibere mai impugnate dagli opponenti – appellanti basate sugli atti di acquisto di questi ultimi, sui regolamenti delle palazzine in questione e sul regolamento generale del Residence. Tali regolamenti costituiscono lo statuto convenzionate dei condominio ed ogni decisione sulla loro pretesa invalidità deve vedere la partecipazione necessaria di tutti i condomini che quei regolamenti hanno accettato e rispettato. Peraltro sono errati i presupposti in fatto e in diritto sui quali si è basato il convincimento del tribunale con riferimento in particolare, tra l’altro, al contenuto:

dei regolamenti contrattuali delle palazzine in questione; degli altri regolamenti delle altre palazzine; della scrittura privata 25/10/1993; del verbale dell’assemblea generale del 23/4/1994; degli atti di acquisto relativi all’appartamento attualmente di proprietà degli opponenti; del Regolamento generale del Residence Veracruz.

Il motivo è privo di pregio in quanto la tesi ivi sviluppata si basa su affermazione di circostanze e fatti che risultano motivatamente e validamente contraddetti da quanto ineccepibilmente accertato dal tribunale. Quest’ultimo ha infatti affermato che: gli opponenti (come gli altri condomini delle palazzine in questione) non hanno mai acquistato la comproprietà dei beni comuni in questione edificati su area della quale la società costruttrice delle dette palazzine non è stata mai proprietaria; nel regolamento condominiale delle non vi era alcun accenno ai beni ed ai servizi comuni in questione non aventi alcun nesso funzionale e spaziale con la detta palazzina; il regolamento dei condomini delle singole palazzine e quello del complesso residenziale Veracruz potevano disciplinare l’uso delle cose comuni ma non potevano far diventare comproprietari dei beni in questione soggetti che non avevano mai acquistato la comproprietà di tali beni; nessuna idoneità costitutiva – traslativa era attribuibile al regolamento generale; le palazzine in questione non facevano parte del supercondominio Residence Veracruz.

Il giudice di appello è giunto ai detti accertamenti ed alle riportate affermazioni all’esito della coerente e corretta interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e della documentazione acquisita.

La tesi relativa alla estensione della controversia ai condomini delle varie palazzine è palesemente infondata oltre che poco comprensibile posto che la sentenza impugnata si riferisce esclusivamente alla controversia tra gli opponenti e il Residence Veracruz senza alcuna efficacia diretta ed immediata nei confronti di altre parti e, in particolare, dei condomini delle palazzine in questione i cui regolamenti sono stati presi in esame dal tribunale solo al fine di valutare la fondatezza o meno dei motivi posti a base dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo come predisposto dagli opponenti.

Per quanto riguarda gli asseriti errori in fatto che sarebbero stati commessi dal tribunale è appena il caso di osservare che tali asseriti errori si riferiscono alla valutazione della documentazione acquisita (atti sopra indicati) e si risolvono essenzialmente, pur se la censura è titolata come vizio di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonchè nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità se – come appunto nella specie – sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Inoltre si ha carenza di motivazione soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logico – giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Nella specie il giudice di appello è pervenuto alle conclusioni sopra riportate nella parte narrativa che precede (e dal ricorrente criticate) attraverso complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici – nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa riportate nella decisione impugnate e relative, in particolare, ai documenti acquisiti ed ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che il tribunale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi degli appellanti ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del Residence Veracruz.

Sono pertanto insussistenti gli asseriti errori in fatto che sarebbero stati commessi dal tribunale che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.

In definitiva, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Occorre infine evidenziare che le critiche concernenti l’asserito errato esame della documentazioni prodotta non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati ai giudice del merito, anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel l’interpretare e valutare le dette risultanze istruttorie.

Le censure in esame non riportano il contenuto specifico e completo di tali risultanze probatorie e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo.

In proposito è sufficiente ribadire che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell’asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori. contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

Le censure mosse dal ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto e tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal Residence Veracruz.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c. e vizi di motivazione deducendo che, malgrado il parziale accoglimento del gravame proposto dagli opponenti (in parte dichiarato inammissibile) e il parziale accoglimento dell’appello incidentale, il giudice di appello ha condannato esso Residence VeraCruz a pagamento integrale delle spese del giudizio (peraltro neanche chieste con riferimento al primo grado).

Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimento ed al riguardo va richiamato il principio pacifico secondo cui la decisione del giudice del merito relativa al governo delle spese è censurabile in sede di legittimità solo quando le spese siano state poste – totalmente o parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa. Nella specie le spese del giudizio di primo e di secondo grado sono state poste – in accoglimento della richiesta formulata dagli appellanti – a carico dell’appellato Residence parte principalmente soccombente.

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.

Il ricorso incidentale condizionato va invece dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 371 c.p.c., comma 3.

In tale ricorso, infatti, è del tutto omessa l’esposizione dei fatti di causa e, secondo quanto disposto dai citati articoli, va ritenuto inammissibile il controricorso che contenga, come nel caso di specie, un ricorso incidentale, allorchè sia privo degli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti.

Sussistono giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, della natura della controversia e delle questioni trattate, nonchè della rilevata inammissibilità del ricorso incidentale – che inducono a compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa interamente tre le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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