Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-12-2010) 19-01-2011, n. 1402 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di sorveglianza di L’Aquila con provvedimento del 26 maggio 2010, rigettava l’istanza di applicazione di misura alternativa (affidamento in prova, semilibertà, ovvero detenzione domiciliare) proposta da D.M., detenuto in espiazione di una condanna ad anni due mesi otto e giorni venti di reclusione per reato commesso nel (OMISSIS), evidenziando che la fruizione nel (OMISSIS) di una misura alternativa (affidamento in prova) conclusasi con esito formalmente positivo, la ricaduta dello stesso in condotte antigiuridiche; l’inidoneità ed inaffidabilità della possibile attività lavorativa (organizzatore di feste in un locale notturno non meglio individuato), inducevano a ritenere le misure richieste non idonee alle esigenze trattamentali e di recupero dell’interessato, nè ad evitare il pericolo di reiterazione di condotte illecite.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il tribunale aveva del tutto illogicamente attribuito decisiva rilevanza a degli elementi di giudizio poco significativi, quali la ricaduta nel reato dopo più di venti anni dall’esito favorevole di una pregressa esperienza di affidamento in prova, l’asserita dubbia esistenza di una possibilità di reinserimento lavorativo, svalutando, di contro, del tutto arbitrariamente, dati ben più significativi, quali la favorevole relazione dell’UEPE, che segnalava tra l’altro l’esistenza di una buona rete familiare, la positiva informativa di polizia, senza neppure valutare se nella specie sussistevano quanto meno le condizioni per la concessione di un beneficio meno ampio, quale la detenzione domiciliare.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti meglio precisati in prosieguo.

Il Tribunale di Sorveglianza ha invero escluso la sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione di una misura alternativa della detenzione domiciliare, in base ad asserzioni frutto di una sommaria valutazione di circostanze documentalmente risultanti dagli atti.

In particolare, trattandosi di concessione di una misura alternativa alla detenzione a persona detenuta, oltre a valutare la condotta mantenuta dal condannato antecedentemente alla dichiarazione di responsabilità, avrebbe dovuto esaminare anche i risultati del periodo di osservazione in regime detentivo.

In concreto, non poteva essere trascurato il fatto che il D., dopo l’ammissione nel (OMISSIS) ad una misura alternativa, sino al (OMISSIS) non risultava aver riportato condanne per altri fatti illeciti e che nessun concreto accertamento era stato condotto sulla effettività dell’offerta di lavoro.

A prescindere da ogni altra considerazione, è determinante, ai fini del giudizio sulla concedibilità della misura alternativa in esame, l’accertamento – da condurre attraverso l’esame della personalità del condannato e della sua condotta non solo antecedente, ma coeva e successiva al reato per il quale egli ha riportato la condanna cui si riferisce la richiesta di beneficio penitenziario – circa la possibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole. A tali principi non risultata essersi attenuto il tribunale di sorveglianza, dovendosi ritenere la motivazione sopra riportata meramente apodittica e di stile, non essendo dato comprendere sulla base di quali elementi, a parte la ricaduta nel reato dopo una pregressa fruizione di una misura alternativa nel lontano (OMISSIS), non sarebbe possibile giungere ad una prognosi favorevole circa la concessione delle misure richieste, in tesi anche meno ampie la detenzione domiciliare.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *