TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, 23 settembre 2009, DIRITTO AMBIENTALE; INQUINAMENTO ATMOSFERICO; DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO;

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

delle Comunità Europee,

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

23 settembre 2009

«Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni per l’Estonia per il periodo dal 2008 al 2012 – Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione – Parità di trattamento – Artt. 9, nn. 1 e 3, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87»

Sentenza

Contesto normativo

1 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE (GU L 338, pag. 18):

Fatti e procedimento

6 La Repubblica di Estonia ha notificato alla Commissione delle Comunità europee il suo piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra, conformemente alla direttiva. Secondo la Repubblica di Estonia tale notifica ha avuto luogo il 30 giugno 2006, mentre, secondo la Commissione, essa è avvenuta il 7 luglio 2006.

7 In seguito ad uno scambio di corrispondenza con la Commissione, la Repubblica di Estonia le ha presentato, nel febbraio 2007, una nuova versione del suo piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra.

8 Il 4 maggio 2007 la Commissione ha adottato la sua decisione concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione prevede una riduzione del 47,8% in rapporto alle quote di emissione che la Repubblica di Estonia proponeva di emettere.

9 Il dispositivo della decisione impugnata enuncia quanto segue:

«Articolo 1

I seguenti aspetti del piano nazionale di assegnazione di quote dell[a Repubblica di] Estonia per il primo quinquennio di cui all’art. 11, n. 2, della direttiva sono incompatibili, rispettivamente, con:

1. i criteri [nn.] 1[-]3 dell’allegato III della direttiva: la frazione della quantità totale delle quote da assegnare, cioè 11,657987 milioni di tonnellate equivalente CO2 annue che è incompatibile con le valutazioni effettuate conformemente alla decisione [del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004,] 280/2004/CE [relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49, pag. 1)], e con il potenziale, compreso quello tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività, essendo tale frazione ridotta per tener conto delle attività di progetti, già operative nel 2005, che riducono o limitano le emissioni in impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, nella misura in cui tali riduzioni o limitazioni siano state comprovate e verificate; inoltre, la parte della quantità totale di quote corrispondente alle emissioni supplementari di un impianto di combustione non incluso nel piano nazionale di assegnazione redatto per la prima fase, stimata a 0,313883 milioni di tonnellate annue, che non è comprovata secondo i metodi generali prescritti nel piano nazionale di assegnazione, sulla base di dati verificati e comprovati;

2. il criterio [n. 3] dell’allegato III della direttiva: la non inclusione nella quantità totale di quote da assegnare prevista in base al piano nazionale di assegnazione, di un accantonamento di quote costituito dal[la] Repubblica di Estonia conformemente all’art. 3, nn. 1 e 2, della decisione [della Commissione 13 novembre 2006,] 2006/780/CE [finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316, pag. 12)], e il fatto che la quantità di quote assegnate agli impianti che svolgono le attività in questione non sia proporzionalmente ridotta;

3. il criterio [n.] 5 dell’allegato III della direttiva: l’assegnazione a taluni impianti di quote superiori alle necessità stimate, tenuto conto del riconoscimento delle misure adottate in uno stadio precoce, dell’utilizzo della biomassa o della cogenerazione;

4. il criterio [n.] 6 dell’allegato III della direttiva: le informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario;

Articolo 2

Il piano nazionale di assegnazione non sarà oggetto di obiezioni purché le modifiche seguenti vi siano apportate in modo non discriminatorio e siano notificate alla Commissione il più rapidamente possibile, tenuto conto dei termini necessari all’attuazione dei procedimenti nazionali:

1. la quantità totale di quote da assegnare nell’ambito del sistema comunitario sarà diminuita di 11,657987 milioni di tonnellate equivalente CO2 annue, ed i quantitativi assegnati ad un impianto di combustione supplementare non incluso nel piano stabilito per la prima fase saranno determinati secondo i metodi generali descritti nel piano nazionale di assegnazione, sulla base di dati verificati e comprovati sulle emissioni, mentre la quantità totale verrà ulteriormente ridotta dell’equivalente della differenza eventuale tra le quote assegnate a tale impianto ed i 0,313883 milioni di tonnellate corrispondenti alla riserva annuale per il medesimo; peraltro la quantità totale è maggiorata delle quote assegnate relativamente ai progetti già operativi nel 2005, e che, nel corso del medesimo anno, hanno consentito di ridurre o limitare le emissioni negli impianti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, nella misura in cui le riduzioni o limitazioni in parola siano state verificate e comprovate;

2. l’accantonamento di quote che [la Repubblica di] Estonia intende costituire conformemente all’art. 3, nn. 1 e 2, della decisione 2006/780/CE sarà incluso nella quantità totale di quote di 12,717058 milioni di tonnellate calcolata secondo i criteri [nn.] 1-3 dell’allegato III della direttiva prima dell’adozione della decisione finale in materia di assegnazione ai sensi dell’art. 11, n. 2, della direttiva e la quantità di quote assegnate agli impianti che effettuano le attività in questione sarà proporzionalmente ridotta;

3. le quote assegnate agli impianti non saranno superiori alle necessità stimate, tenuto conto del riconoscimento delle misure adottate in uno stadio precoce;

4. saranno fornite informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario, in modo conforme ai criteri dell’allegato III della direttiva e al disposto dell’art. 10 di quest’ultima.

Articolo 3

1. Il totale annuo medio di quote di 12,717058 milioni di tonnellate – diminuito dell’accantonamento che [la Repubblica di] Estonia intende costituire conformemente all’art. 3, nn. 1 e 2, della decisione 2006/780/CE, ed ulteriormente ridotto dell’equivalente della differenza eventuale tra le quote assegnate ad un impianto di combustione supplementare non incluso nel piano di assegnazione stabilito per la prima fase, e degli 0,313883 milioni di tonnellate accantonati annualmente per tale impianto, che non sono comprovati secondo i metodi generali descritti nel piano nazionale di assegnazione sulla base di dati verificati e comprovati sulle emissioni, e maggiorato per tener conto delle emissioni delle attività di progetti già operative nel 2005 e che, nel corso del medesimo anno, hanno consentito di ridurre o limitare le emissioni in impianti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, nella misura in cui tali riduzioni o limitazioni siano state comprovate e verificate – da assegnare da parte della [Repubblica di] Estonia, conformemente al suo piano nazionale di assegnazione, agli impianti menzionati in tale piano ed ai nuovi entranti, non dovrà essere oltrepassata.

2. Il piano nazionale di assegnazione di quote può essere modificato senza previa autorizzazione della Commissione se la modifica concerne le quote assegnate a taluni impianti, nei limiti della quantità totale di quote da assegnare agli impianti menzionati nel piano, in seguito a miglioramenti della qualità dei dati, o se consiste nel ridurre la percentuale delle quote da assegnare gratuitamente nei limiti fissati all’art. 10 della direttiva.

3. Qualsivoglia modifica del piano nazionale di assegnazione richiesta al fine di correggere le incompatibilità indicate all’art. 1 della decisione in parola, ma che si discosti da quelle menzionate all’art. 2, deve essere notificata il più rapidamente possibile, tenuto conto dei termini necessari all’attuazione dei procedimenti e necessita il previo consenso della Commissione conformemente all’art. 9, n. 3, della direttiva. Ogni altra modifica del piano nazionale di assegnazione, eccetto quelle richieste all’art. 2 della presente decisione, è irricevibile.

Articolo 4

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione».

10 Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2007, la Repubblica di Estonia ha proposto il presente ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.

11 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Settima Sezione, cui la presente causa è stata pertanto assegnata.

12 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2007, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto di essere ammesso ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

13 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 16 ottobre e l’8 novembre 2007, la Repubblica di Lituania e la Repubblica slovacca hanno chiesto di essere ammesse ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Estonia.

14 Con ordinanza del 29 gennaio 2008, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso i tre interventi in questione.

15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale ed ha posto dei quesiti alle parti, in virtù delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura. Le parti hanno risposto a tali quesiti.

16 Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte, ai quesiti del Tribunale all’udienza dell’11 febbraio 2009.

Conclusioni delle parti

17 La Repubblica di Estonia chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

18 La Repubblica di Lituania chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

19 La Repubblica slovacca non ha depositato alcuna memoria di intervento e non ha formulato conclusioni.

20 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– dichiarare il ricorso irricevibile per quanto riguarda l’art. 1, nn. 3 e 4, l’art. 2, nn. 3 e 4, nonché l’art. 3, nn. 2 e 3, della decisione impugnata;

– dichiarare il ricorso infondato per quanto riguarda le altre disposizioni della decisione impugnata;

– condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

21 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Sulla ricevibilità

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata.

2) La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Estonia.

3) La Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

Forwood

Šváby

Moavero Milanesi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 23 settembre 2009.

Firme

Indice

Contesto normativo

Fatti e procedimento

Conclusioni delle parti

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Nel merito

Sul primo motivo, fondato sull’eccesso di potere risultante da violazioni dell’art. 9, nn. 1 e 3, e dell’art. 11, n. 2, della direttiva

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Commissione

– Sull’esercizio da parte della Commissione delle sue competenze nel caso di specie

– Sulla scelta delle quantità relative alle emissioni che devono servire quale punto di partenza ai fini delle previsioni per il periodo dal 2008 al 2012

– Sulla scelta dei metodi utilizzati ai fini delle previsioni dell’evoluzione delle emissioni tra il periodo di riferimento ed il periodo dal 2008 al 2012

– Sulle altre ragioni addotte dalla Commissione per giustificare il rigetto del piano nazionale di assegnazione

Sul quarto motivo, fondato sulla violazione del principio di buona amministrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Conclusione

Sulle spese

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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