Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 211 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe è stata parzialmente accolta la domanda avanzata dal geom. M.P., dipendente della Regione Campania di V livello, di riconoscimento del diritto a percepire differenze retributive in relazione allo svolgimento delle mansioni superiori di VII o quanto meno VI livello.

La Regione Campania ha proposto appello per la riforma della sentenza.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il primi giudici hanno riconosciuto il diritto alla corresponsione di differenze retributive per esercizio di mansioni superiori alla qualifica (V livello) osservando che, nonostante un generale orientamento giurisprudenziale contrario, il ricorrente poteva avvalersi della disposizione contenuta nell’art. 52, comma 4, della legge regionale n. 23 del 16 novembre 1989, poi confermata con legge n. 12 del 1991, che contemplava appunto tale diritto.

La sentenza inoltre ha osservato che un analogo principio venne sancito dall’art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, precisando che il congelamento della norma ad opera del successivo decreto n. 247 del 1993, ebbe l’effetto di conferire efficacia ultrattiva alla disciplina di settore in materia di trattamento economico delle mansioni superiori.

Tanto premesso, i primi giudici hanno rilevato che la documentazione acquisita in esito all’ordine istruttorio, impartito con precedente provvedimento, consentiva di affermare che il ricorrente aveva svolto effettivamente mansioni superiori su posto di organico vacante, ma che tale circostanza poteva ritenersi verificata solo a seguito del pensionamento del dipendente G.S..

Entro tali limiti il diritto rivendicato veniva accertato con conseguente condanna della Regione Campania al pagamento di quanto di ragione, oltre gli accessori del credito.

La Regione Campania ha proposto appello sostenendo che – sebbene al ricorrente siano state affidate effettivamente mansioni della qualifica superiore con deliberazioni della Giunta Regionale, e quindi con atto emessi da organi competenti – le mansioni in questione non avrebbero assunto rilevanza prevalente rispetto a quelle del V livello.

A sostegno della tesi la Regione allega il disposto dell’art. 56 del d.l. n. 23 del 1989, sostituito dall’art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, secondo cui "Si considera svolgimento di mansioni superiori…soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.".

Il Collegio ritiene che la norma, lungi dal suffragare la tesi della Regione, deponga in favore della conferma della sentenza appellata.

Le mansioni di natura contabile attribuite formalmente al ricorrente, e specificamente l’incarico di economo cassiere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli, costituiscono attribuzioni di funzioni ad un livello di responsabilità sicuramente esulante dalle mansioni del V livello, e di rilevanza assorbente, sul piano qualitativo, rispetto ai compiti della qualifica posseduta che l’interessato abbia eventualmente conservato.

Ne consegue che l’appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;

compensa le spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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