Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 206

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto in primo grado dalla società A. s.r.l. avverso la deliberazione n. 5 del 3.11.2009 con la quale il Consorzio appellante aveva disposto l’annullamento degli atti relativi all’affidamento, in favore della società medesima, dell’attività relativa alla gestione degli impianti di risalita del complesso sciistico di Campocatino;

Ritenuto che meritano condivisione le considerazioni svolte, a sostegno della sentenza appellata, in merito alla ricorrenza dei vizi relativi al difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento ed all’ assenza di un adeguato supporto motivazionale in ragione del lungo tempo decorso;

Ritenuto, infatti, quanto al primo aspetto, che non risultano dedotte, in seno al provvedimento impugnato, ragioni di urgenza idonee a giustificare la deroga all’obbligo di avviso sancito dall’art 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, pacificamente ritenuto applicabile dalla giurisprudenza agli atti di autotutela in ragione della caratterizzazione discrezionale delle relative determinazioni e della conseguente utilità dell’apporto partecipativo della parte interessata;

Reputato, altresì, che, anche alla luce del tempo decorso e dell’affidamento conseguentemente ingenerato, non risulta dedotta una motivazione relativa alla specifiche ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare, al di là del mero ripristino della legalità, il sacrificio inferto al destinatario; Reputato, infine, che le considerazioni relative agli effetti sortiti sulla sorte degli atti annullati dalla revoca della con cessione comunale ed agli inadempienti della società A. rispetto agli obblighi convenzionali sono estranee all’esercitato potere di annullamento ex art. 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che le spese debbono seguire la regola generale della soccombenza nei sensi in dispositivo specificati;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Respinge l’appello.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dalla parte appellata, delle spese relative al presente grado di giudizio che liquida nella misura di 4.000/00 (quattromila//00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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