Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 20-01-2011, n. 1572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 9.3.10 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 16.4.09 del Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano, ravvisata l’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 2 relativamente alla ricettazione di due assegni bancari di provenienza furtiva, giudicata con criterio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, riduceva la pena nei confronti di A. G. ad anni due e mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa, con conferma nel resto delle statuizioni di prime cure.

Tramite il proprio difensore l’ A. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) violazione degli artt. 8, 9 e 16 c.p.p., per essere stata rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale in base all’applicazione della regola suppletiva di cui all’art. 9 cpv. c.p.p. concernente la residenza dell’imputato, che in realtà non era mai stato residente in (OMISSIS) o in (OMISSIS), sicchè la determinazione della competenza territoriale era avvenuta in virtù delle mere dichiarazioni di domicilio dell’ A.;

inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, dalle dichiarazioni dello stesso imputato e del teste Q. (ufficiale di p.g.) si ricavava che il luogo di ricezione del primo assegno era (OMISSIS);

b) vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato p. e p. ex art. 648 c.p., apoditticamente ravvisato dall’impugnata sentenza, che aveva escluso la buona fede del ricorrente nonostante che egli avesse versato uno dei due assegni sul proprio c/c ed avesse consegnato l’altro a titolo di deposito cauzionale in occasione del noleggio di un’autovettura, come riferito dalla teste P.;

c) violazione degli artt. 648 e 712 c.p. in quanto il mero sospetto della provenienza delittuosa della res, insufficiente a far configurare il delitto di ricettazione, avrebbe consentito di ritenere integrata solo l’ipotesi contravvenzionale dell’incauto acquisto;

d) erroneamente l’impugnata sentenza aveva negato l’invocata attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4 ritenendola incompatibile con quella di cui all’art. 648 cpv. c.p.;

e) illegittimo diniego delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p. sol per i precedenti penali del ricorrente, per altro di nessuna gravità;

f) omessa motivazione sulla richiesta di escludere la recidiva, vista la sua facoltatività. 1- Il ricorso è inammissibile.

Il motivo che precede sub a), laddove si sostiene che le risultanze dibattimentali (dichiarazioni dell’imputato e deposizione del teste Q.) avrebbero consentito di accertare che il luogo di ricezione di uno dei due assegni era Firenze, è manifestamente infondato perchè trascura il principio della perpetualo iurisdictionis, costantemente e da lungo tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, per cui gli accadimenti successivi ai limiti temporali di rilevabilità della questione di competenza territoriale non incidono sulla competenza già radicatasi (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 24736 del 26.3.10, dep. 1.7.10, rv. 247745;

Cass. Sez. 6^ n. 33435 del 4.5.06, dep. 5.10.06, rv. 234347; Cass. n. 41991/03, rv. 226402; Cass. n. 28764/02, rv. 222266; Cass. n. 8587/01, rv. 219856; Cass. n. 6559/99, rv. 213985; Cass. n. 7826/97, rv. 208317; Cass. n. 176/97, rv. 207286; Cass. n. 5230/95, rv.

203101; Cass. n. 9931/93, rv. 196437; Cass. n. 2492/93, rv. 196912;

Cass. n. 3217/92, rv. 191749; Cass. n. 2103/92, rv. 190859; Cass. n. 1541/92, rv. 190356), di guisa che a tal fine non ha influenza alcuna quanto eventualmente emerga nel corso del dibattimento.

Nè l’odierno ricorrente specifica – così contravvenendo al disposto dell’art. 581 c.p.p., lett. c) – in base a quale rilievo (diverso da una dichiarazione resa in dibattimento dall’imputato medesimo e/o da un teste) la competenza territoriale risultasse già in limine litis diversamente radicabile.

Nè ai fini dell’accertamento del luogo di consumazione del delitto di ricettazione potrebbe attribuirsi valore presuntivo a quello di emissione dell’assegno (di cui la difesa del ricorrente ha parlato solo in sede di discussione).

Quanto alle regole suppletive previste dall’art. 9 c.p.p., comma 2 la doglianza relativa al non essere mai stato l’ A. residente in (OMISSIS) o in (OMISSIS) è meramente assertiva e generica: non specifica, infatti, il ricorrente dove invece avrebbe avuto la propria residenza; nè egli può dolersi della avvenuta determinazione della competenza in base al domicilio dichiarato, essendo quello del domicilio uno dei criteri residuali previsti – appunto – dall’art. 9 cpv. c.p.p., applicabile ove non soccorrano i precedenti criteri.

Ove, poi, il senso della censura fosse quello di un’eventuale non corrispondenza fra il domicilio dichiarato (si badi: non eletto) dall’ A. e quello reale, di tanto il ricorrente non potrebbe dolersi, ostandovi il disposto dell’art. 182 c.p.p., comma 1. 2- I motivi che precedono sub b) e sub c), oltre a collocarsi al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p. laddove sostanzialmente sollecitano un nuovo apprezzamento in punto di fatto delle risultanze dibattimentali, sono manifestamente infondati perchè, per costante orientamento di questa S.C., ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta – così come hanno correttamente fatto i giudici del merito – anche sulla base dell’omessa, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. ad es.

Cass. Sez. 2^ n. 16949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003; Cass. Sez. 2^ n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. 2^ n. 9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. 2^ n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n. 6291/91).

Ancor più tali considerazioni valgono ove si tratti di ricettazione di assegni, costante essendo la giurisprudenza di questa Corte nello statuire che è conforme ai criteri logici e giuridicamente corretto ritenere che il possesso e/o la messa in circolazione di un assegno al di fuori delle regole che vi presiedono costituisce di per sè indizio grave che assurge a dignità di prova piena se, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga come coerente e necessaria conseguenza di una consapevole e volontaria acquisizione illecita avvenuta, a monte, da parte di chi tale assegno abbia poi trasmesso all’imputato e, quindi, come prova dell’elemento soggettivo – da parte di quest’ultimo – proprio del delitto di ricettazione e non già di quello p. e p. ex art. 712 c.p..

3- Ancora manifestamente infondato è il motivo che precede sub d).

In ordine all’invocata attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4, si tenga presente che secondo l’insegnamento di Cass. S.U. n. 35535 del 12.7.2007, dep. 26.9.2007, rv. 236914, cui va data continuità, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non basta il mero esiguo valore economico della cosa ricettata, dovendosi tenere conto anche del complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti.

Nel caso di specie, uno dei due assegni oggetto della ricettazione recava l’importo di Euro 4.800,00, il che – come correttamente motivato dall’impugnata sentenza – già di per sè esclude quel pregiudizio minimo necessario per il riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4, anche a prescindere dalle ulteriori valutazioni sulla personalità dell’ A..

Nè ciò è in contrasto con l’attenuante dell’art. 648 cpv. c.p., perchè le due attenuanti in discorso hanno presupposti diversi:

quella dell’art. 62 c.p., n. 4 si riferisce – come si è detto – al complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati dal fatto illecito, mentre quella dell’art. 648 cpv. c.p. concerne tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto e, dunque, non solo la qualità ed il valore della res proveniente da delitto, ma anche le modalità dell’azione, i motivi della stessa, la personalità del colpevole e, in sostanza, la condotta complessiva di quest’ultimo (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 2667 del 9.4.97, dep. 15.5.97; Cass. Sez. 1^ n. 9774 del 20.9.96, dep. 14.11.96; Cass. Sez. Un. 16 del 10.1.95, dep. 15.6.95; Cass. Sez. 1^ n. 10562 del 2.5.90, dep. 25.7.90; Cass. Sez. 1^ n. 7394 del 7.2.89, dep. 19.5.89, e numerose altre).

Dunque, se è vero che in punto di diritto l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è astrattamente compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione, nondimeno – in concreto – la Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego dell’attenuante comune visto l’importo (Euro 4.800,00) di uno dei due assegni oggetto di ricettazione.

4- Sempre per manifesta infondatezza va rigettato anche il motivo che precede sub e), noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il rinvio ai precedenti penali dell’imputato e alla recidiva, indice concreto della personalità del reo, l’impugnata sentenza ha adempiuto l’obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1^ n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1^ n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

5- Infine, va disattesa anche l’ultima doglianza, perchè in realtà l’impugnata pronuncia ha, seppur assai sinteticamente, motivato sulla natura dei precedenti tale da indurre ad applicare la (facoltativa) recidiva specifica reiterata infraquinquennale ex art. 99 c.p., comma 4, poi sottoposta dai giudici del gravame a giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p. con l’attenuante dell’art. 648 cpv. c.p..

Ogni contraria argomentazione in proposito svolta dal ricorrente scivola sul piano dell’apprezzamento di merito in tema di quantificazione del trattamento sanzionatorio, il che è precluso in sede di legittimità. 6- Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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