Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 203 Decisione amministrativa; Contratto di appalto; Farmaci e prodotti galenici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che con la sentenza appellata i Primi Giudici, per quanto in questa sede rileva, hanno dichiarato l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso proposto avverso gli atti relativi alla procedura di gara finalizzata alla fornitura di medicinali;

Ritenuto che le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della declaratoria di improcedibilità resistono alle censure articolate dalla parte appellante;

Ritenuto, infatti, che l’intervenuta, integrale, esecuzione della fornitura oggetto della procedura di gara contestata ha reso impossibile la somministrazione della tutela specifica finalizzata al subentro nell’aggiudicazione e nel contratto mentre l’intervenuta rinuncia alla domanda risarcitoria ha implicato l’abdicazione volontaria alla tutela per equivalente;

Considerato, inoltre, che non è idoneo a sorreggere l’interesse a ricorrere il conseguimento di una pronuncia che evidenzi, ai fini della conformazione dell’azione amministrativa nelle successive procedure, l’illegittimità del criterio di farmacoequivalenza utilizzato nella procedura in esame con riferimento al trattamento terapeutico dell’eccesso di colesterolo nel sangue, esulando dall’oggetto del giudizio, limitato alla specifica procedura oggetto di contestazione, la regolazione di diverse ed autonome procedure competitive;

Rilevato, peraltro, che l’appellante risulta avere partecipato, senza muovere alcuna censura, ad una successiva procedura, bandita dalla U.l.s.s. n. 1 di Belluno, sempre in qualità di capofila per tutte le UU.SS.LL.LL. della Regione Veneto, in cui, in conformità ai principi stabiliti dalla CUF e dalla Commissione Tecnica regionale, è stato applicato il medesimo criterio della farmacoequivalenza oggetto di censura nel presente giudizio;

Ritenuto, poi, che l’assimilazione per equivalenza terapeutica di talune categorie di farmaci – fra cui anche di quelli di cui è causa – risulta già affermata a livello nazionale e quindi ribadita a livello regionale in sede di aggiornamento del prontuario terapeutico regionale, sulla scorta di prescrizioni che, per quanto recepite nel capitolato di gara e richiamate dalla delibera di indizione di gara, non risultano tempestivamente gravate nel giudizio di primo grado;

Reputato, quindi,che che, a fronte di una procedura finalizzata al conseguimento di un’utilità economica, non risultano apprezzabili profili idonei a sorreggere un interesse meramente morale alla definizione del giudizio;

Ritenuto, in definitiva, che, in conformità ai principi che regolano l’interesse a ricorrere, non è ammissibile una pronuncia di mero accertamento dell’illegittimità di un provvedimento amministrativo che non risulti utile ai fini del conseguimento della tutela specifica e della tutela per equivalente (vedi artt. 34, comma 3 e 124 del codice del processo amministrativo);

Ritenuto, pertanto, che l’appello merita reiezione mentre le spese debbono seguire la soccombenza nei sensi in dispositivo specificati;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Respinge l "appello e, per l’effetto, condanna parte appellante al pagamento, in favore dell’ Azienda Ulss N. 8 di Asolo, e della Regione Veneto delle spese relative al giudizio d’appello, che liquida nella misura di euro 4.000/00 (quattromila//00) per ognuna delle due parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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