Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-02-2011, n. 3279 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 3.5.2000 il Tribunale di Napoli dichiarava l’inefficacia nei confronti del fallimento della Palmieri Luigi s.a.s., nei limiti della quota del 50%, dell’atto con il quale P.L. e P.L. avevano venduto in data 29.11.1996, per il prezzo di L. 201.000.000, un immobile di loro proprietà a G.G., avendo ritenuto incongruo il prezzo pattuito e pertanto configurabile una sproporzione fra le due prestazioni.

La Corte di Appello di Napoli, adita in sede di impugnazione, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la decisione G. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non resisteva l’intimato.

Successivamente, prima dell’udienza del 21.1.2011 fissata per la trattazione, G. faceva pervenire atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dagli avvocati di parte ricorrente e resistente.

Ne consegue che il giudizio va dichiarato estinto.

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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