Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-12-2010) 20-01-2011, n. 1576 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.A. veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone a seguito di decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 26 aprile 2010. All’udienza dell’8 luglio 2010 la difesa dell’imputato eccepiva, in via preliminare la nullità del decreto con il quale il Gip aveva disposto il giudizio immediato per difetto dei presupposti di legge ed il Tribunale, con ordinanza in pari data, respingeva l’eccezione e disponeva procedersi oltre.

Avverso tale provvedimento propone ricorso l’imputato per mezzo del difensore di fiducia, chiedendo che la Corte voglia annullare l’ordinanza del Tribunale di Frosinone e dichiarare la nullità del decreto di giudizio immediato emesso dal Gip di Roma.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 586 c.p.p. l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza, salvo che l’atto non possa essere qualificato come abnorme. La categoria dell’abnormità, com’è noto, è una figura creata pretoriamente al fine di apprestare un rimedio, seppure di sola legittimità, avverso provvedimenti che, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite penali (Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista, CED n. 209603; Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000) Rv. 215094), per la singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall’intero ordinamento processuale; oppure che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Con la conseguenza che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto, per la suo singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto l’aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo.

Nel caso di specie l’abnormità del provvedimento impugnato non è stata neppure allegata dal ricorrente, che si è limitato ad eccepire violazione di legge e vizio della motivazione, come se si trattasse di un provvedimento ordinariamente impugnabile.

In effetti l’ordinamento processuale non prevede la possibilità di impugnare il provvedimento del Gip che dispone il giudizio immediato, nè può configurarsi nel caso di specie una ingiustificata compressione dei diritti della difesa, dal momento che è nel dibattimento che la dialettica processuale trova la sua naturale espressione. Al contrario potrebbe apparire enorme un’ordinanza che dichiarasse la nullità del decreto del Gip che dispone il giudizio immediato, in quanto potrebbe determinare una indebita regressione del procedimento.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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