Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-02-2011, n. 3278 Concordato preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 16 ottobre 1992 il Tribunale di Gorizia dichiarò inammissibile la proposta di concordato preventivo per cessione dei beni presentata dalla Olympus s.r.l., sul rilievo della prevedibile insostenibilità dell’onere concordatario. Dichiarò quindi contestualmente, con sentenza, il fallimento della società.

Quest’ultima propose opposizione, cui resistette la curatela mentre rimasero contumaci gli altri due convenuti Edilstrade Costruzioni s.r.l. e sig. T.R., creditori che avevano chiesto dichiararsi il fallimento.

Il Tribunale respinse l’opposizione e la Corte d’appello di Trieste respinse, poi, il gravame della società avverso la sentenza di primo grado.

I giudici di appello ritennero che l’inattendibilità della proposta concordataria era dimostrata dagli esiti dell’adunanza di verificazione dei crediti tenutasi nel corso del fallimento. Allo stato passivo, infatti, erano stati ammessi crediti privilegiati per oltre L. 2.670.000.000 e crediti chirografari per quasi 3.648.000.000; per cui l’onere concordatario sarebbe ammontato a complessive L. 4.129.200.000 (pari all’ammontare dei crediti privilegiati più il 40% dei crediti chirografari), senza considerare le spese di procedura, e non avrebbe potuto essere coperto anche a tenere per buona la stima dell’attivo contenuta nella proposta di concordato, ammontante a sole L. 3.581.000.000.

A tali considerazioni, di per sè assorbenti (tanto più – osservarono i giudici – attesa la collocazione chirografaria di un cospicuo credito della BNL assistito da ipoteca giudiziale inefficace in sede fallimentare, perchè non consolidata, ma efficace nell’ipotesi di concordato), aggiunsero il rilievo che l’offerta di acquisto in blocco degli immobili appartenenti alla società e non ancora promessi in vendita a terzi, formulata da tale sig. C. e prodotta con la proposta di concordato, non poteva considerarsi sufficientemente seria e concreta, non essendo accompagnata da alcuna garanzia ed essendo sottoposta a una serie di condizioni, quali la liberazione degli immobili da ogni vincolo, la riduzione del 20% del prezzo proposto dalla società e la maggiorazione nella medesima percentuale del prezzo di acquisto degli altri immobili già concordato con terzi promissari acquirenti; solo parte dei quali, peraltro, si erano dichiarati a ciò disponibili, mentre alla disponibilità di tutti erano condizionate le adesioni manifestate.

La Olympus s.r.l. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, illustrati anche da memoria.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. fall., art. 160, comma 2, n. 2, viene censurato il rilievo dato dalla Corte d’appello alla mancanza di garanzie e all’asserita inattendibilità della proposta di acquisto formulata dal sig. C.. La ricorrente obietta che nel concordato per cessione non è previsto il rilascio di garanzie, e che la "quasi-certezza" della capienza dei beni ceduti sarebbe stata raggiunta dal Tribunale sol che "non avesse confuso determinate situazioni" (il riferimento è a due prospetti di calcolo del fabbisogno concordatario prodotti nella fase di ammissione alla procedura e inseriti alle successive pagg. 14 bis e 15 bis del ricorso) e non avesse preteso la sussistenza di elementi estranei alla legge.

1.1. – La complessiva censura è inammissibile. Per la prima parte, invero, essa si indirizza avverso un passaggio non essenziale – quello relativo alla proposta di acquisto del C. – della motivazione della sentenza impugnata, la quale valuta come insostenibile l’onere concordatario anche a prescindere dall’inattendibilità della proposta di acquisto predetta; per la seconda parte, poi, la censura si indirizza avverso la sentenza del Tribunale, mentre oggetto del ricorso per cassazione dev’essere la sentenza di appello.

2. – Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione. Si precisa che i due prospetti cui è fatto cenno nel primo motivo (riprodotti alle pagg. 14 bis e 15 bis del ricorso) si riferivano l’uno all’ipotesi di scioglimento dei contratti preliminari di vendita, nella quale si prevedeva il soddisfacimento al 70% dei crediti chirografari, e l’altro all’ipotesi di adempimento dei medesimi contratti, con una lieve revisione dei prezzi, e di vendita in blocco degli appartamenti residui, come da offerta già ricevuta.

Si osserva che, nella seconda ipotesi, il passivo non doveva essere gravato dei crediti per gli anticipi versati dai promissari acquirenti. Si lamenta, quindi, che la Corte d’appello non abbia preso in considerazione quei due prospetti di calcolo e si sia limitata a discutere delle risultanze della successiva procedura fallimentare, che invece non avrebbe dovuto essere oggetto di esame dati "i diversi presupposti e le diverse finalità". 2.1. – Il motivo è inammissibile per la sua genericità. La ricorrente, invero, non precisa per quali ragioni l’esame delle risultanze dello stato passivo fallimentare fosse inidoneo a sorreggere la decisione contraria all’ammissione del concordato, ma si limita a richiamare genericamente "i diversi presupposti e le diverse finalità" della procedura fallimentare, e neppure specifica, conseguentemente, perchè i calcoli elaborati nei richiamati prospetti dovessero preferirsi a quelli elaborati, invece, dai giudici.

3. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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