MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 1 settembre 2009 Riconoscimento dell’idoneita’ di altre lauree ai fini dello svolgimento dell’attivita’ di informatore scientifico farmaceutico.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE;
Visto, in particolare, l’art. 122, comma 2 del richiamato decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale stabilisce che gli
informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di
laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea
specialistica di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di
laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una
delle seguenti discipline o in uno dei settori
scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime
fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica
con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia
farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli
informatori scientifici devono essere in possesso del diploma
universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 aprile del 1994, o della corrispondente
laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22
ottobre 2004, n. 270;
Rilevato che il succitato comma stabilisce altresi’ che il Ministro
della salute puo’, sentito il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, con decreto, riconoscere come
idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini
della formazione;
Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute 3 agosto
2007 con il quale, ai sensi della richiamata disciplina legislativa,
sono state riconosciute come idonee ai fini dello stesso articolo
ulteriori tipologie di lauree;
Vista l’ordinanza n. 901/08 del 13 febbraio 2008, con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III Quater, ha
accolto «ai fini del riesame» la domanda cautelare di sospensione
dell’esecuzione del predetto decreto ministeriale, presentata dal
Consiglio Nazionale dei Chimici;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale presso il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, reso
nell’adunanza del 5 maggio 2009;
Preso atto che nel citato parere si afferma che il ruolo
professionale dell’informatore scientifico sul farmaco puo’ essere
svolto solo se l’informatore possiede adeguate conoscenze nel campo
della chimica farmaceutica, della farmacologia e delle tecnologie
farmaceutiche, certificabili da un corrispondente numero di esami
sostenuti nel corso di laurea frequentato;
Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento cautelare del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, includendo tra le
lauree previste dal decreto ministeriale del Ministero della salute
del 3 agosto 2007 anche i corsi di laurea appartenenti alla Classe
62/S e alla Classe LM-54, alle condizioni indicate nel citato parere
del Consiglio Universitario Nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Sentito il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 122, del
28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell’art.
10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l’allegato decreto
ministeriale in data 20 maggio 2008 concernente le deleghe di
competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. All’art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3
agosto 2007, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:
c-bis) tutti i corsi di laurea specialistica, di cui al decreto
del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale, di cui
al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi sotto
specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di
chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione
farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi
post-laurea:
1) Classe 62/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze
Chimiche;
2) Classe LM – 54 – Classe delle lauree magistrali in Scienze
Chimiche.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il vice Ministro: Fazio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11478&tmstp=1255161683160

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