Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-02-2011, n. 3254 Orario di vendita e turni di apertura Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E.P.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza del Giudice di pace di Afragola, depositata in data 10 novembre 2005, con la quale è stata rigettata la sua opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Cardito per violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 11, comma 4, per non avere osservato la giornata di chiusura domenicale.

L’intimato Comune non ha svolto attività difensiva Fissata la trattazione della causa in camera di consiglio, con ordinanza n. 7879 del 2010 la Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, che, pur essendone stata fatta richiesta dalla ricorrente, non era stato trasmesso dalla Cancelleria del Giudice di pace di Afragola.

Ricevuto il fascicolo d’ufficio è stata nuovamente fissata la discussione del ricorso in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 23, denunciando la nullità della sentenza perchè il Giudice di pace non ha dato lettura in pubblica udienza del dispositivo della sentenza, così come prescritto dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7.

Il motivo è fondato.

Nel fascicolo d’ufficio non si rinviene alcuna attestazione dell’avvenuta lettura del dispositivo in pubblica udienza; nè una simile attestazione è contenuta nella sentenza impugnata. Nel verbale d’udienza, invero, si afferma che "il Giudice di pace decide come da dispositivo a parte", mentre nel modulo sul quale il medesimo giorno in cui il Giudice di pace ha dato atto che avrebbe deciso come da dispositivo a parte è stato compilato il dispositivo non vi è alcuna attestazione di lettura del dispositivo.

Ne consegue che, non potendosi ritenere che del dispositivo sia stata data lettura, trova applicazione il principio per cui "nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, l’omessa lettura del dispositivo in udienza, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, determina la nullità della sentenza, nullità che sussiste anche nel giudizio svoltosi davanti al giudice di pace sebbene le norme sul procedimento davanti a tale giudice non prevedano la lettura del dispositivo in udienza" (Cass., n. 19920 del 2007; Cass., n. 4438 del 2007).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio a diverso Giudice di pace di Afragola, il quale provvederà anche alla regolamentazione della spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Afragola.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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