Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 20-01-2011, n. 1824 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di O.R. in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; b) di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art 163; c) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95 a lui ascritti per avere posto in opera undici putrelle in ferro di sezione di cm. 20×20 e dell’altezza di metri sei, posizionate verticalmente, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che la installazione di lampioni per illuminazione non poteva determinare una modifica dell’assetto del territorio; aveva contestato l’esistenza del vincolo, deducendo che la zona era degradata da cumuli di rifiuti e chiesto la riduzione della pena infinta, nonchè la conversione di quella detentiva.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando la violazione ed errata applicazione delle norme incriminatici e dell’art. 530 c.p.p., deduce che la sentenza impugnata ha affermato l’esistenza del vincolo paesaggistico sull’area interessata dall’intervento posto in essere, in quanto fatto notorio, senza indicare la fonte normativa di tale vincolo. Si contesta inoltre che la posa in opera di lampioni abbia natura di manufatto che determina una modificazione dell’assetto urbanistico del territorio. Si denuncia infine per carenza di motivazione la determinazione della pena, fondata sulla generica affermazione della gravità del fatto, senza che siano indicate le ragioni della ritenuta gravità.

Il ricorso non è fondato.

In ordine alla prima censura osserva la Corte che l’esistenza legale del vincolo paesaggistico non ha formato oggetto di contestazione nella sede di merito, sicchè non può essere denunciata in sede di legittimità la carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto. In effetti nei motivi di appello era stata contestata l’esistenza del vincolo paesaggistico esclusivamente in considerazione del degrado della zona oggetto dell’intervento edilizio; motivo manifestamente infondato, non potendo la situazione di fatto incidere sulla operatività del vincolo paesaggistico, finchè lo stesso non venga normativamente eliminato.

Correttamente inoltre la sentenza impugnata ha osservato che la installazione di putrelle delle caratteristiche e rilevanti dimensioni indicate in imputazione determina una modificazione dell’equilibrio edilizio del territorio, peraltro in zona vincolata, mentre a nulla rileva la loro destinazione ad impianto di illuminazione, trattandosi di infrastrutture che comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e3)).

Anche sul punto della determinazione della pena la sentenza risulta correttamente motivata, essendo stata commisurata la sanzione alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *