Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 261 Riassunzione in servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso proposto dall’odierno appellante A.G. avverso la determinazione dirigenziale prot. n. 52343 del 16 febbraio 2009 del Ministero dell’Interno, con la quale era stata rigettata l’istanza di riammissione in servizio presentata dal ricorrente il 21 dicembre 2008, dopo che lo stesso in data 29 dicembre 2003, all’epoca in servizio con la qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco presso il Comando provinciale di Vercelli, aveva presentato le dimissioni e il rapporto di lavoro era stato risolto a far tempo dal 1 gennaio 2004. Il provvedimento di diniego era fondato sul duplice rilievo dell’ampia discrezionalità spettante all’amministrazione nella valutazione dell’opportunità di ricostituire il rapporto di lavoro e della preclusione normativa all’assunzione di nuovo personale.

1.1. Il T.A.R. motivava la statuizione di rigetto, rilevando che al momento di adozione dell’impugnato provvedimento di diniego (19 febbraio 2009) l’Amministrazione resistente non era stata autorizzata dalla Funzione Pubblica ad assumere personale, né era stato emanato, da parte del competente dipartimento, alcun decreto idoneo a derogare al blocco delle assunzioni di nuovo personale previsto dalle leggi finanziarie dell’ultimo triennio. Aggiungeva in linea di fatto, sulla base delle risultanze della relazione depositata dall’amministrazione resistente, che al momento dell’adozione del gravato provvedimento persisteva una situazione di esubero degli organici del personale con qualifica di vigile del fuoco e che mancava la disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con conseguente insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 135 d.lgs. n. 217/2005 per la riassunzione del dipendente già dimessosi.

1.2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, deducendo i seguenti motivi: a) violazione dell’art. 61, comma 22, d.l. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, che autorizzava il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, per l’anno 2009, assunzioni in deroga alla normativa vigente, e del d.p.r. attuativo del 29 agosto 2009, che stabiliva il numero del personale assumendo da predetto Corpo in 100 unità (come, secondo l’assunto dell’appellante, desumibile dalla determinazione dirigenziale prot. n. 11471 del 16 aprile 2010, sopravvenuta alla sentenza di primo grado); b) omessa pronuncia sulla sussistenza del requisito della disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche, cui l’art. 135 d.lgs. n. 217/2005 subordinava la riammissione in servizio. Chiedeva dunque, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza, in riforma della stessa e in accoglimento del ricorso proposto in primo grado, l’annullamento della gravata determinazione dirigenziale del 16 febbraio 2009 e la declaratoria di caducazione di quella successiva del 16 aprile 2010 in quanto meramente confermativa della prima, con vittoria di spese.

1.3. Si costituiva l’appellato Ministero, resistendo.

1.4. All’odierna udienza cautelare, previa audizione sul punto delle parti comparse in udienza, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.

2. L’appello è infondato.

2.1. L’art. 135 d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, prevede che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto sia cessato per effetto di dimissioni, può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego, la riammissione in servizio, subordinando la riammissione – per quanto qui interessa – alla condizione della disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo.

2.2. Nel caso di specie, la riammissione è stata negata al ricorrente, sia sul rilievo dell’ampia discrezionalità spettante alla p.a. in sede di decisione sull’istanza di riammissione, implicante la valutazione dell’interesse pubblico ad avvalersi della prestazione del dipendente dimissionario, sia sul rilievo della preclusione normativa all’assunzione di nuovo personale e della mancanza di una rispettiva autorizzazione in deroga ex art. 61, comma 22, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che testualmente recita: "Per l’anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009 a valere sulle risorse di cui all’articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

2.3. Sebbene la difesa del ricorrente e odierno appellante fosse incentrata sull’assunto dell’illegittimità del diniego sotto il profilo dell’erronea esclusione della disponibilità di posti in organico, occorre rilevare in via preliminare di merito, che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sull’istituto della riammissione in servizio dell’impiegato pubblico cessato dal servizio per dimissioni, disciplinato in via generale dall’art. 132 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, la subordinazione della riassunzione alla disponibilità del posto in organico assume rilievo solo nel caso, in cui l’amministrazione s’indirizzi nel senso di ricostituire il rapporto d’impiego del dipendente dimissionario e, pertanto, anche ove siffatta disponibilità esista in concreto, non rende dovuta la riammissione, che presuppone a monte una scelta di ampio contenuto discrezionale dell’amministrazione con cui in precedenza è intercorso il rapporto di lavoro, la quale può, nell’esplicazione del suo potere discrezionale, provvedere alla copertura delle disponibilità in organico in forma diversa da quella del reinserimento del soggetto dimissionario (ad es., ricorrendo a personale di nuova assunzione), ritenuta più confacente a soddisfare l’interesse pubblico, alla cui cura concreta essa è preposta (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 19 marzo 2007, n. 1287; C.d.S., Sez. VI; 15 maggio 2000, n. 2787).

Orbene, avendo l’amministrazione appellata nel caso di specie valutato comunque non conforme all’interesse pubblico la copertura di eventuali vacanze tramite la riassunzione del ricorrente (v. l’impugnata determinazione dirigenziale prot. n. 52343 del 16 febbraio 2009, nonché la determinazione dirigenziale successiva prot. n. 11471 del 16 aprile 2010, che secondo la prospettazione dello stesso appellante costituisce mera determinazione confermativa della prima), e sottraendosi tale valutazione – sorretta da motivazione sintetica, ma sostanzialmente congrua ed esauriente – ad ogni sindacato giudiziale di merito, già per tale motivo il ricorso andava disatteso, a prescindere dal corretto rilievo dei primi giudici, pure autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di reiezione, che alla data di adozione del gravato provvedimento di diniego (16 febbraio 2009), rilevante ai fini del vaglio di legittimità, non era ancora stato adottato alcun decreto in deroga al blocco delle assunzioni, ai sensi del sopra citato art. art. 61, comma 22, d.l. n.112/2008 conv. in l. n. 133/2008.

2.4. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

3. Considerata la natura della controversia, si ravvisano i presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *