Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 20-01-2011, n. 1823

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale di Torre Annunziata,sezione distaccata di Castellamare di Stabia, con sentenza del 25 novembre del 2009, assolveva A. G. e M.M. dal reato loro ascritto per l’insussistenza del fatto Ai predetti si era contestato il reato di cui all’art. 110 c.p., della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis per avere, in concorso tra loro, la A., quale titolare della ditta individuale "Sport Web", il figlio M.M. quale effettivo gestore dell’attività, svolto in Italia attività d’intermediazione diretta ad accettare o raccogliere offerte di scommesse relative a partite di calcio, accettate dall’Alzano Scommesse s.a.s., senza essere in possesso dell’autorizzazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (T.U.L.P.S). Fatto accertato in (OMISSIS).

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, il 13 marzo del 2007, si era accertato che tale D.L. A., nel locale di A.G., affiliata alla società Alzano Scommesse, gestito di fatto dal figlio M.M., aveva effettuato una scommessa relativa ad un evento sportivo utilizzando i dati corrispondenti al conto del cugino D.L.P..

Tanto premesso in fatto,il tribunale a fondamento dell’assoluzione osservava che la A. era in possesso di tutta la documentazione attestante il rilascio delle prescritte autorizzazioni e che l’unico dato fattuale accertato era che D.L.A. aveva effettuato una giocata sul conto intestato al cugino di cui conosceva la password, ma non si era potuto stabilire se fosse stata proprio la A. a fornire la password di D.L.P., essendo probabile che fosse stato lo stesso titolare del conto a fornire la password al giocatore,posto che questi era suo cugino.

Ricorre per cassazione il pubblico ministero ex art. 569 c.p.p. deducendo la violazione della norma incriminatrice perchè solo M.M., presente nel locale al momento della scommessa, avrebbe potuto fornire al giocatore D.L.A. la passvord per accedere al conto del cugino.

Motivi della decisione

Il ricorso per saltum va respinto perchè infondato.

Agli imputati si era contestato di avere svolto un’attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse relative a partite di calcio senza alcuna autorizzazione. Il tribunale ha invece accertato che la A. era in possesso di tutte le prescritte autorizzazione. Tale dato fattuale non è stato contestato dal Pubblico Ministero, il quale si è limitato a rilevare che solo M.M. avrebbe potuto fornire al giocatore la password di D.L.P.. In proposito però il tribunale ha osservato che al giocatore la password potrebbe essere stata fornita dallo stesso titolare proprio perchè era suo cugino. Tale considerazione non è stata esplicitamente contestata dal ricorrente il quale si è limitato a dedurre una violazione di legge che il tribunale ha escluso senza censurare in fatto le affermazioni del giudice censurato.

P.Q.M.

La Corte; Letto l’art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso proposto dal Procuratore della repubblica di Torre Annunziata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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