Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sentenza impugnata ha rilevato che entrambi i provvedimenti impugnati in primo grado fondavano la propria determinazione sul rilievo che il richiedente risultava condannato più volte, anche sotto alias, per i reati di ricettazione, ex art. 648 c.p., e commercio di prodotti con segni falsi, ex art. 474 c.p., con conseguente applicazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/98.

Il ricorso è stato respinto in quanto: 1) è incontestato che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno era stata avanzata per "motivi commercialilavoro autonomo", per cui l’Amministrazione ha correttamente istruito il relativo procedimento in base a tale prospettazione ad istanza di parte, con la conseguenza che la comunicazione dei motivi ostativi e la relativa partecipazione procedimentale non potevano che basarsi su quanto avviato su specifico impulso dello stesso ricorrente, non potendo avere portata decisiva per pervenire a conclusione diversa da quella adottata dalla p.a. quanto proposto ad integrazione nella memoria procedimentale depositata dal relativo legale, che, pur confermando che la richiesta era per motivi di lavoro autonomo, si limitava a rappresentare la circostanza per la quale il sig. M. aveva svolto in effetti, nel periodo a cavallo della domanda di rinnovo, attività di lavoro subordinato interinale ma non ostando con la possibilità per la quale lo straniero avesse ritenuto di mutare comunque titolo del soggiorno, orientandosi verso un’attività di lavoro autonomo, dovendosi imputare all’interessato l’onere di individuare con esattezza la causale della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, che costituisce atto ad impulso di parte, come sopra evidenziato; 2) fondandosi il procedimento sulla richiesta avanzata dallo stesso straniero, non può trovare applicazione la specifica norma di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98, in quanto tra gli elementi sopravvenuti non può prevedersi il mutamento del titolo del soggiorno richiesto dopo la comunicazione dei motivi ostativi, ex art 10 bis l.n. 241/90 (di questa Sezione, 18.06.09, n. 1073).

L’appellante contesta le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici e ripropone i motivi dedotti in primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello merita accoglimento alla luce del precedente della Sezione del 29 aprile 2009, n. 2711.

Non si deve infatti applicare al caso in esame l’art. 26, comma 7bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, con il conseguente effetto della automatica preclusione del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Tale norma riguarda esclusivamente, per ragioni letterali e sistematiche, la fattispecie di "ingresso e soggiorno per lavoro autonomo" mentre, con riguardo alla situazione del ricorrente, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo deve ritenersi convertita in domanda di rinnovo per lavoro subordinato con la memoria, e relativa documentazione, indirizzata alla Questura il 18 febbraio 2009.

Per quanto considerato l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, il provvedimento impugnato è annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla: a) il decreto del Prefetto di Pisa prot. n. 2250/09 – Area IV del giorno 4 marzo 2010; b) il decreto del Questore di Pisa Cat. A. 12/2009 – Div. P.A.S. – Imm. N. 67/IV Sez del I aprile 2009.

Condanna il Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 2.000/00 (euro duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A, per le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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