Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 20-01-2011, n. 1822 Integrazione salariale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta dalla lavoratrice odierna intimata intesa ad ottenere dal Fondo di garanzia, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte dalla datrice di lavoro. Rilevava, in particolare, la Corte di merito che all’applicazione del predetto D.Lgs. non ostava, ai sensi dell’art. 2, comma 6, che, anteriormente alla data della sua entrata in vigore, la lavoratrice avesse già ottenuto la conversione del sequestro conservativo, da lei richiesto in pendenza dell’ordinario giudizio di cognizione per il riconoscimento del credito retribuivo, in pignoramento, che l’effetto di tale conversione si era prodotto, in via definitiva, solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito quel giudizio, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992. 2. La cassazione di questa sentenza viene domandata dall’INPS con due motivi. La lavoratrice intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 6, e dell’art. 686 c.p.c., si sostiene la inoperatività, nella specie, del Fondo di garanzia, essendosi accertato che l’azione esecutiva era iniziata – mediante conversione del sequestro conservativo in pignoramento – in epoca anteriore all’entrata in vigore del predetto D.Lgs..

2. Con il secondo motivo si lamenta, in subordine, che la sentenza impugnata abbia riconosciuto, in violazione dell’art. 112 c.p.c., accessori che erano già inglobati nell’importo richiesto con la domanda introduttiva.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

3.1. In base al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il lavoratore da esso dipendente, o i suoi aventi diritto, possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, in relazione alle ultime tre mensilità di retribuzione, sempre che a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

8.2. li successivo art. 2, comma 6, precisa che l’intervento del Fondo opera soltanto nei casi in cui le procedure esecutive siano intervenute successivamente all’entrata in vigore dei decreto legislativo.

3.3. La ricognizione normativa consente di escludere l’operatività della tutela nel caso di specie, essendo accertato, come risulta dalla decisione qui impugnata, che la lavoratrice aveva ottenuto sequestro conservativo a garanzia del suo credito retributivo e tale misura, in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992, si era convertita in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 c.p.c., a seguito del deposito della sentenza di condanna esecutiva.

Orbene, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso ture nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo di esecuzione, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto (cfr. ex multis Cass. n. 18536 del 2007; n. 10029 del 2006); non rileva, invece, il successivo passaggio in giudicato della medesima sentenza, siccome l’instaurazione della procedura esecutiva prescinde da tale circostanza. Ne consegue che la tutela del Fondo di garanzia non poteva operare, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, richiamato art. 2, comma 6. 4. La decisione della Corte d’appello va dunque cassata e, decidendosi la causa nel meRito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va respinta la domanda proposta dalla lavoratrice. La difficoltà della questione induce a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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