Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 259 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso per ottemperanza, notificato il 22 giugno 2010 e depositato il 2 luglio 2010, la dottoressa V.G.T. chiede – previa diffida, notificata il 29 aprile 2010 – che sia data esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, VI, n. 6197 dell’8 ottobre 2009, con la quale era stato accolto in parte l’appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 33/09, a seguito della quale era stata annullata la nomina dell’appellante a Presidente del Comitato locale di Genova della Croce Rossa Italiana, in accoglimento del ricorso proposto da un altro aspirante (dott. G.L.) per irregolare svolgimento della competizione elettorale. Nella sentenza risultava anche sancita l’inammissibilità della candidatura della medesima dottoressa G.T., in quanto non in regola con il versamento della quota sociale.

Nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, era esclusa, in primo luogo, l’improcedibilità del gravame per disposto scioglimento del ricordato Comitato locale della Croce Rossa, in quanto – nonostante l’intervenuta revoca delle cariche, conferite in esito alle contestate consultazioni elettorali del settembre 2005 – il dott. L. risultava nominato Commissario, con ordinanza del 27 gennaio 2009, proprio in quanto Presidente del Comitato locale di Genova della CRI.

Nella stessa sentenza si confermava, poi, l’illegittimo svolgimento delle elezioni di cui sopra, ma si accoglievano le censure dell’appellante G.T. circa la ritenuta inammissibilità della propria candidatura, in considerazione della sua qualità di "socio perpetuo", non tenuto all’ordinario pagamento delle quote sociali.

Attraverso il ricorso in ottemperanza, l’interessata richiede che venga accertata l’inadempienza al giudicato, essendosi l’Amministrazione limitata ad informarla, in data 17 novembre 2009, di "avere attivato l’Avvocatura Generale dello stato, tramite il servizio legale dell’Ente, al fine di ottenere un parere sui provvedimenti più opportuni da adottarsi in esecuzione della sentenza in oggetto", senza alcuna successiva disposizione concreta, anche dopo la notifica di formale diffida ad ottemperare al giudicato.

L’Amministrazione di cui si segnala l’inadempienza, costituitasi in giudizio, sottolinea invece di avere provveduto ad eseguire la sentenza con ordinanza del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana n. 315 del 10 giugno 2010, comunicata all’attuale ricorrente G.T. il successivo giorno 24 giugno.

Attraverso tale ordinanza è, a dire dell’Amministrazione, motivatamente rinnovata la nomina del dott. L., con superamento del vizio procedurale rilevato in sede giurisdizionale, non imponendo il giudicato la nomina della Dott.ssa G.T. ed implicando la nomina del Commissario straordinario di un ente pubblico scelte discrezionali di alta amministrazione. Nel caso di specie la nomina di cui trattasi (peraltro oggetto anche di nuovo ricorso giurisdizionale in primo grado) sarebbe esente da vizi, in quanto frutto di valutazione comparativa di tutti i possibili candidati alla nomina, ivi compresa l’attuale ricorrente G.T., con definitiva scelta del L. in considerazione delle "specifiche professionalità ed esperienze del medesimo….quali emergono dal curriculum vitae dell’interessato….già considerate a supporto dell’individuazione dello stesso a Commissario Locale del CRI di Genova…e che tuttora permangono".

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame, proposto in via di ottemperanza, debba trovare accoglimento, risultando gli atti, sinora compiuti dall’Amministrazione, sostanzialmente elusivi del giudicato, con conseguente nullità dei medesimi anche indipendentemente da un’autonoma impugnativa, ex art. 21septies l. 7 agosto 1990, n. 241, come integrata dalla l. 23 novembre 2005, n. 15 (cfr. Cons. Stato, V, 13 marzo 2000, n. 1328 e 24 settembre 2003, n. 5455; IV, 8 maggio 2002, n. 2505; 6 aprile 2004, n. 1845).

Nella sentenza passata in giudicato, infatti, si rilevava lo "stretto nesso di consequenzialità fra il risultato elettorale… e la nomina prima a Presidente, poi a Commissario del Comitato Locale CRI di Genova…, in considerazione del contenuto dell’ordinanza del 14 novembre 2008 (che prevedeva, in pratica, l’attribuzione dell’incarico fiduciario in forma quasi di trasposizione di quello elettivo)"; la stessa originaria nomina del L., inoltre, risultava effettuata – si legge nella sentenza – "sulla base di criteri che si affermavano fiduciari, ma che venivano formalmente fatti discendere dall’esigenza di dare esecuzione alla sentenza del TAR Liguria". In tale contesto doveva ritenersi che l’esito delle elezioni, svoltesi nel 2005, avesse "esplicato effetti anche nell’ambito della fase di riorganizzazione dell’Ente, tanto da porsi come diretto presupposto per le successive nomine a Commissario".

Nel ricordato provvedimento n. 315 del 22 giugno 2010, il Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana non si fa carico di giustificare le eventuali cause ostative in senso assoluto per la reiterazione della procedura elettorale, risultata viziata, quale originario presupposto della nomina ora rinnovata su base latamente discrezionale. In base all’effetto dell’annullamento non solo caducatorio ex tunc, ma anche ripristinatorio, intervenuto in sede giurisdizionale, le originarie parti del giudizio avrebbero infatti dovuto essere poste nella medesima condizione in cui si sarebbero trovate in assenza delle circostanze riconosciute fonte di vizio di legittimità. Quanto sopra con i soli limiti riconducibili al verificarsi di fatti irreversibili (factum infectum fieri nequit) e alla intangibilità delle posizioni soggettive di terzi in buona fede.

Nessuna delle predette considerazioni, tuttavia, trova spazio nella citata ordinanza n. 315/2010, in cui la possibilità di reiterazione della procedura, risultata viziata, non viene nemmeno presa in considerazione, quanto meno per esplicitare eventuali ragioni ostative, in via di fatto, per procedere in tal senso. Ove anche, poi, l’Amministrazione potesse efficacemente invocare dette ragioni, la scelta di un diverso metodo di individuazione del Commissario del Comitato locale di Genova della CRI non potrebbe in alcun modo prescindere da forme di selezione adeguatamente preordinate, tali da non vanificare i diritti soggettivi nascenti dal giudicato, in ordine all’individuazione di detto Commissario in coincidenza col maggior consenso, ottenuto in una competizione elettorale pienamente corretta.

Nella situazione in esame, non vi è dubbio che il consenso maggioritario sia stato ottenuto dalla dott.ssa G.T. (candidata più votata, regolarmente partecipante alle elezioni).. Nel contesto sopra descritto, in ogni caso, non possono non apparire elusivi lo scarno attuale riferimento ad un’amplissima discrezionalità di scelta, nonché ad una "valutazione comparativa" – genericamente enunciata – "di tutti i possibili candidati alla nomina", nonché la scelta finale del L. per le "specifiche professionalità ed esperienze…quali emergono dal curriculum vitae dell’interessato….già considerate a supporto dell’individuazione dello stesso a Commissario del Comitato Locale CRI di Genova ex citata O.C. n. 25/09 e che tuttora permangono". Non solo, infatti, il criterio di scelta enunciato appare apodittico e privo di indicazione di parametri per una reale ed effettiva comparazione, ma appare fuorviante l’annunciata applicazione dei medesimi criteri per la precedente assegnazione della carica, essendo ben diversi i criteri risultanti dal giudicato, nei termini già sopra riportati.

Il ricorso per ottemperanza in esame viene dunque accolto, con le statuizioni ribadite in dispositivo; le spese giudiziali – da porre a carico della parte soccombente – vengono liquidate nella misura di Euro. 2.000,00 (euro duemila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto e, per l’effetto, dispone quanto segue:

1) ORDINA al di dare integrale esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, VI, n. 6197 dell’8 ottobre 2009, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero – se anteriore – dalla data di notifica della stessa a cura della ricorrente;

2) DISPONE che, in rapporto a quanto sopra, la citata Amministrazione si dia carico di ogni adempimento interno, in ordine alla completezza dell’iter istruttorio del procedimento, al fine di addivenire ad una pronuncia conclusiva adeguatamente motivata, entro il termine di cui al precedente punto 1, tenuto conto della natura perentoria di tale termine, determinato nell’ambito del presente giudizio di ottemperanza in relazione al diritto soggettivo perfetto della ricorrente all’esecuzione del giudicato, e all’interesse sostanziale al medesimo sotteso;

3) CONDANNA la parte anzidetta al pagamento delle spese giudiziali, che vengono liquidate nella misura complessiva Euro. 2.000,00 (Euro duemila/00);

5) ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa;

6) DEMANDA alla Segreteria della sezione la trasmissione di copia integrale della presente sentenza alle parti in causa;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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