Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-02-2011, n. 3243 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I lavoratori odierni intimati domandavano al Tribunale di Bari che venisse accertato il loro diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2005, rispetto a quella riconosciuta dall’INPS; a sostegno della domanda – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato loro corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sostenevano che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito. Nel contraddicono con l’INPS, che contestava la tesi dei ricorrenti, il Tribunale adito accoglieva la domanda e la statuizione veniva confermata dalla Corte d’appello con la decisione qui impugnata.

1.1. Premetteva la Corte di merito che l’indennità di disoccupazione viene determinata sulla base del salario medio convenzionale, il quale, secondo la disciplina di cui alla L. n. 457 del 1992, art. 3, si calcola "sulla base della media delle retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno"; ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 17, detto salario convenzionale è rimasto bloccato per alcuni anni, con conseguente congelamento dell’indennità di disoccupazione, mentre, con il D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, si è disposto che, a decorrere dal primo gennaio 1998, il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, limane fermo – ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee – fino a quando il suo importo sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ciò premesso, i giudici d’appello ritenevano necessario accertare se i minimi retributivi relativi alla qualifica dei lavoratori, di cui alla contrattazione collettiva vigente nella provincia di Bari, avessero superato il salario medio convenzionale, rilevato per l’anno 1995, e affermavano che detto superamento si era verificato, che doveva essere computata, nella retribuzione fissata dai CCNL, anche la quota indicata come TFR; al riguardo, si precisava che, in via generale, il TFR non va incluso nel calcolo dell’indennità di disoccupazione, ma deve esserlo nel caso di specie, in quanto la relativa voce non ha natura giuridica di trattamento di fine rapporto, ancorchè come tale sia denominata, ma costituisce una voce aggiuntiva, facente parte integrante e fissa della retribuzione giornaliera, e non collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, ma lato sensu compensativa del lavoro a tempo determinato; cosicchè, per gli operai a tempo determinato, questa voce retributiva deve essere inclusa nella retribuzione giornaliera ai fini del calcolo per la determinazione delle prestazioni previdenziali, ivi compresa la indennità di disoccupazione, di talchè, con detta inclusione, il salario contrattuale va a superare quello medio convenzionale, come previsto dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 con conseguente diritto dei lavoratori alle differenze tra le maggiori somme spettanti a titolo di indennità di disoccupazione e quanto percepito.

2. La cassazione di tale sentenza viene domandata dall’Istituto con un unico motivo. I lavoratori non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo l’INPS censura la sentenza per avere incluso, nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata "quota di TFR", la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

2. Il motivo è fondato.

Come già ritenuto da questa Corte in analoghe controversie (cfr.

Cass. n. 10546 del 2007, e altre conformi), ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione -definita dalla contrattazione collettiva provinciale – da porre a confronto con il salario medio convenzionale ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 1 non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Va ulteriormente precisato che, sulla base di detto principio, la voce denominata "quota di TFR" nei contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27 novembre 1991 va esclusa ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti collettive. Tale volontà non può essere disattesa, in virtù della disposizione di cui al D.L. n. 318 del 1996, art. 3 convertito in L. n. 402 del 1996, secondo cui agli effetti previdenziali la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito in tali accordi; pertanto, va escluso che la "voce" in esame abbia natura diversa da quella indicata dalle parti collettive, cui la legge ha demandato la definizione della retribuzione, non essendo dunque ravvisabile alcuna illegittima alterazione di istituti legali da parte dell’autonomia collettiva.

3. Alla stregua di tali principi la sentenza impugnata deve essere cassata; e, decidendosi la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va respinta la domanda proposta dai lavoratori intimati.

4. La novità delle questioni e il consolidarsi recente della giurisprudenza sopra richiamata inducono a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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