Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 255 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno adito questo giudice per ottenere quanto indicato in epigrafe.

In particolare essi hanno dedotto di aver diritto a percepire l’indennità di frequenza a decorrere dal mese successivo al deposito della sentenza del giudice ordinario e precisamente dal I agosto 2008, con consequenziale condanna al pagamento degli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.

L’amministrazione resistente ha dedotto che la prestazione di cui è causa ha decorrenza non dal I agosto 2008 (come erroneamente indicato nel ricorso per l’ottemperanza al giudicato), bensì dal I luglio 2005 e di aver segnalato al legale dell’interessato la necessità di far pervenire alla sede competente dell’INPS la documentazione necessaria per l’erogazione dei ratei arretrati e quella per i ratei successivi alla data di deposito della sentenza.

Con nota del 9 marzo 2010 la Direzione Provinciale di Napoli ha confermato di essere ancora in attesa di ricevere, per quanto dovuto ai genitori del minore titolare della provvidenza, l’autorizzazione del giudice tutelare.

L’amministrazione ha fatto inoltre presente che la procedura esecutiva, iniziata con atto di pignoramento del 17 marzo 2009, si è conclusa con l’assegnazione della somma di Euro 8.562,00.

Nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2010 il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Le affermazioni dell’amministrazione resistente risultano debitamente documentate.

I ricorrenti nulla hanno eccepito al riguardo, cosicché il giudice adito non è in grado di valutare se sussistano ancora ragioni di credito nei confronti dell’INPS.

In tale situazione non resta che rigettare il ricorso valutandosi il comportamento dei ricorrenti ai sensi del secondo comma dell’art. 116 del c.p.c.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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