Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 252 Indennità di anzianità e buonuscita di fine rapporto o servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, dipendenti delle F.A.L. s.r.l., chiedono l’accertamento del diritto a percepire le somme loro dovute in ragione degli incrementi dell’indennità di contingenza e dei minimi contrattuali per il lavoro straordinario svolto per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, nonché l’adeguamento del trattamento di fine rapporto delle somme corrispondenti.

I ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto agli incrementi sull’indennità di contingenza (a decorrere dall’1 febbraio 1985), nonché di quelli derivanti dal contratto collettivo del 12 luglio 1985, la cui applicazione sarebbe stata negata dall’Azienda sul presupposto della ritenuta necessità, per gli anni di che trattasi, di non superare i tetti retributivi per i dipendenti del settore pubblico allargato, giusta l. 22 dicembre 1984, n. 887 e l. 28 febbraio 1986, n. 41.

Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile, relativamente alla domanda di cui al capo a), afferente al preteso ricalcalo della retribuzione per lavoro straordinario corrisposta dall’azienda per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 senza gli incrementi dell’indennità di contingenza e dei minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. di settore del 12 luglio 1995; ciò sulla base dichiarazione in tal senso resa dai ricorrenti a mezzo del loro procuratore costituito e depositata in atti il 21 gennaio 2002.

La sentenza impugnata ha dichiarato altresì improcedibile il ricorso relativamente alla domanda di cui al capo b), afferente alla mancata inclusione nell’indennità di buonuscita di tutti gli emolumenti di carattere continuativo o comunque non occasionale, nei limiti dell’aver già riconosciuto tali pretese in sede conciliativa presso la Direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti dei ricorrenti A.A., B.G., C.G., C.P., L.P.E., L.F., L.G., M.G., P.N., P.A., P.S., S.A. e Z.M., considerato peraltro che i predetti – come da verbali di conciliazione – hanno dichiarato l’impegno a rinunciare al ricorso.

La sentenza impugnata ha dichiarato ancora inammissibile e improcedibile il ricorso con riferimento ai ricorrenti A.G., A.D., C.L., I.P. e R.S., atteso che avevano già proposto ricorsi individuali aventi medesimo petitum e causa pretendi, ricorsi già decisi e respinti con sentenze di primo grado confermate in appello dal Consiglio di Stato (sentenze depositate in atti dalla difesa delle F.A.L.), configurandosi pertanto una violazione del principio del ne bis in idem.

La sentenza impugnata ha dichiarato infine improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse anche in relazione ai restanti ricorrenti per il capo sub b), in relazione alla circostanza che la società resistente ha espressamente dichiarato di riconoscere e di accogliere le pretese dei ricorrenti limitatamente alla sei voci di cui alla decisione del Consiglio di Stato, VI, 17 marzo 1999, n. 316, con cui si è statutito che nel trattamento di fine rapporto, vanno computate tute le somme e gli emolumenti corrisposti al dipendente in via obbligatoria, fissa e non occasionale, con conseguente reclusione degli emolumenti legati a posizioni e prestazioni di carattere atipico.

Limitatamente a tali voci (lavoro straordinario al personale amministrativo previamente programmato, indennità di diaria ridotta e pernottamento per personale viaggiante utilizzato in località diversa dalla residenza di servizio, indennità incentivante e di reperibilità di cui all’accordo aziendale dell’11 dicembre 1984 e indennità di fuori nastro di cui al medesimo accordo, indennità di presenza di cui all’accordo aziendale del 5 ottobre 1988, indennità di spinta e di manovra, premi tariffari) il ricorso andava dichiarato per tutti improcedibile, stante l’avvenuto riconoscimento da parte della società datrice di lavoro.

La sentenza ha respinto il ricorso perché infondato, richiamando in proposito i precedenti indicati dalla difesa delle F.A.L. s.r.l. (analogamente a Cons. Stato, VI, 1 settembre 1997, n.1235).

Con l’appello in trattazione, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto a vedere ricalcolata la propria indennità di buonuscita ed il trattamento di fine rapporto di cui alla l. 29 maggio 1982, n. 297, mediante la inclusione delle seguenti voci:

– per il periodo anteriore al 31 maggio 1982: il compenso per il lavoro straordinario svolto in maniera fissa e continuativa e per esigenze di servizio, oltreché EDR, l’indennità di presenza e l’indennità domenicale, oltreché di ogni altro compenso corrisposto con carattere continuativo;

– per il periodo dal 1 giugno 1982 alla data di collocamento in quiescenza: il compenso per lo straordinario fisso svolto a partire dal 1 giugno 1982, l’indennità incentivante – asa 11 dicembre 1984, l’indennità aggiuntiva personale viaggiante – prot. agg. 11 dicembre 1984, dell’indennità domenicale, dell’indennità supernastro lavorativo, dell’indennità sfrido cassa, del controvalore alloggio gratuito e, comunque, ogni emolumento avente carattere non occasionale.

All’udienza del 13 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La domanda relativa al ricalcolo della buonuscita, con l’inclusione delle voci sopra indicate, è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello. Manca qualsiasi riferimento, nella sentenza appellata, a un’esplicita richiesta contenuta nell’atto introduttivo di giudizio. Né, d’altra parte, l’appello contiene censure per eventuali omissioni di pronuncia da parte del giudice di primo grado.

Per quanto attiene alla richiesta di ricalcolo del trattamento di fine rapporto, mediante la inclusione delle voci indicate in fatto, questa Sezione non può che confermare l’orientamento espresso con la decisione del 25 marzo 1999, n. 319.

La disciplina dell’indennità di buonuscita è diversa da quella dell’indennità di fine rapporto, perciò le voci stipendiali da prendere in considerazione per calcolare l’una non devono necessariamente essere prese in considerazione per determinare l’altra.

Nel trattamento di fine rapporto devono essere computate, a mente dell’art. 2120 Cod. civ. – nel quale il riferimento alla continuità è stato sostituito, dall’art. 1 l. 29 maggio 1982, n. 297, da quello della non occasionalità – tutte le somme corrisposte al lavoratore, in dipendenza dell’opera prestata, in via obbligatoria, fissa e non occasionale, con correlativa esclusione degli emolumenti legati a prestazioni di carattere atipico. In applicazione di detto principio di fondo il Tribunale amministrativo ha riconosciuto il computo delle sole indennità caratterizzate da regolarità e obbligatorietà in rapporto al particolare tipo di prestazione resa. Segnatamente, il computo del compenso per lavoro straordinario è stato riconosciuto per il personale adibito in via continuativa all’espletamento di detta attività, ossia al personale turnista dell’esercizio (cfr. al riguardo Cass., lav., 27 maggio 1996, n. 5935; 25 agosto 1997, n. 7966, in punto di computo ex lege 29 maggio 1982, n. 297, dello straordinario fisso). Del pari le indennità di trasferta, di diaria ridotta e di pernottamento sono state considerate ricomprensibili nella base di calcolo relativamente alle particolari figure professionali (personale viaggiante e dei lavori di linea), per il quale le attività retribuite con dette voci assumono il carattere della regolarità e della continuità (cfr., per le indennità di trasferta, Cass., 6 febbraio 1990, n. 825). Analoghe considerazioni devono svolgersi per le altre indennità, il cui computo è stato riconosciuto dal primo giudice, corrisposte con i citati caratteri della continuità e della obbligatorietà.

In ogni caso, e per completezza di esposizione, le indennità indicate dagli appellanti e da computare ai fini del trattamento di fine rapporto sono tutte successive all’anno 1991, anno in cui è stato incardinato il giudizio innanzi il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, cosicché quel giudice, in assenza di una domanda integrativa debitamente notificata, non aveva alcun obbligo di prenderle in considerazione.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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